Art. 2.
  A  decorrere dalla  data di  attivazione dei  predetti uffici  sono
contemporaneamente  soppressi  gli  uffici  tecnici  erariali  di  La
Spezia, Novara,  Mantova, Varese, Belluno, Treviso,  Piacenza, Reggio
Emilia,  L'Aquila   e  Caserta   e  le  conservatorie   dei  registri
immobiliari di La Spezia,  Novara, Mantova, Varese, Belluno, Treviso,
Piacenza, Reggio  Emilia, L'Aquila  e Caserta-S. Maria  Capua Vetere,
nonche' le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito
della  cessazione  delle relative  intendenze  di  finanza ed  aventi
competenza nelle materie indicate nell'art.  79, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.