Art. 2.
  1. Il  commissario definisce, entro  dieci giorni dalla  data della
presente   ordinanza,  un   piano  straordinario,   finalizzato  alla
organizzazione del servizio di rifornimento  idrico nei comuni di cui
alle premesse ed all'economicita' di gestione del servizio attraverso
il  contenimento dei  costi,  per sopperire  all'emergenza in  corso.
Detto piano, che potra' essere  predisposto anche per stralci, dovra'
essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione
civile  prima  della  sua  attuazione.  Il  piano  deve  prevedere  i
quantitativi  d'acqua   da  garantire,  per  il   periodo  di  durata
dell'emergenza   in   ciascuna   isola,   le  fonti,   i   mezzi   di
approvvigionamento utilizzabili (fonti  locali, dissalatori, condotte
sottomarine, navi cisterna militari e  private, ecc.) i siti portuali
di carico e scarico ed i tempi di attuazione.
  2.  Il  commissario   provvede,  avvalendosi  dell'Ente  acquedotti
siciliani  (E.A.S.),  all'affidamento  della quota  di  fornitura  da
assicurare   con  mezzi   privati  edalla   realizzazione,  ove   non
disponibili,   delle   condotte   ed   appresamenti   necessari   per
l'approvvigionamento ai  costi ordinari  delle forniture  d'acqua. Il
commissario provvede altresi' ad assicurare,  in via di somma urgenza
e comunque  entro quarantacinque  giorni, il pieno  funzionamento dei
dissalatori  esistenti nelle  isole ed  il ripristino  della condotta
sottomarina per  Favignana, utilizzando i fondi  disponibili per tali
finalita' rispettivamente  nel bilancio  della regione e  quelli gia'
trasferiti  all'Ente acquedotti  siciliani dal  Ministero dei  lavori
pubblici.
  Per  l'espletamento  delle  attivita' suddette  il  commissario  si
avvale  delle  deroghe  di  cui  al  successivo  art.  3  e  provvede
all'affidamento  dei   servizi,  delle  forniture  e   dei  lavori  a
trattativa  privata,  mediante  ricerca di  mercato,  per  garantirne
l'immediato inizio e la continuita' del servizio.