Art. 2. 1. Il commissario definisce, entro dieci giorni dalla data della presente ordinanza, un piano straordinario, finalizzato alla organizzazione del servizio di rifornimento idrico nei comuni di cui alle premesse ed all'economicita' di gestione del servizio attraverso il contenimento dei costi, per sopperire all'emergenza in corso. Detto piano, che potra' essere predisposto anche per stralci, dovra' essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile prima della sua attuazione. Il piano deve prevedere i quantitativi d'acqua da garantire, per il periodo di durata dell'emergenza in ciascuna isola, le fonti, i mezzi di approvvigionamento utilizzabili (fonti locali, dissalatori, condotte sottomarine, navi cisterna militari e private, ecc.) i siti portuali di carico e scarico ed i tempi di attuazione. 2. Il commissario provvede, avvalendosi dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), all'affidamento della quota di fornitura da assicurare con mezzi privati edalla realizzazione, ove non disponibili, delle condotte ed appresamenti necessari per l'approvvigionamento ai costi ordinari delle forniture d'acqua. Il commissario provvede altresi' ad assicurare, in via di somma urgenza e comunque entro quarantacinque giorni, il pieno funzionamento dei dissalatori esistenti nelle isole ed il ripristino della condotta sottomarina per Favignana, utilizzando i fondi disponibili per tali finalita' rispettivamente nel bilancio della regione e quelli gia' trasferiti all'Ente acquedotti siciliani dal Ministero dei lavori pubblici. Per l'espletamento delle attivita' suddette il commissario si avvale delle deroghe di cui al successivo art. 3 e provvede all'affidamento dei servizi, delle forniture e dei lavori a trattativa privata, mediante ricerca di mercato, per garantirne l'immediato inizio e la continuita' del servizio.