Art. 4.
  1. Il Ministero  della difesa assume a carico  del proprio bilancio
gli oneri necessari per assicurare  il massimo utilizzo delle proprie
navi adibite al  rifornimento idrico secondo le  previsioni del piano
di cui all'art. 2, con priorita' per il comune di Favignana.
  2. La  regione siciliana,  nelle more  della pronuncia  della Corte
costituzionale  e comunque  non oltre  il  30 giugno  1999, assume  a
proprio carico il 50 per cento del costo della fornitura eccedente la
quota  di  fabbisogno  idrico   soddisfatta  dalla  Marina  militare,
detratta la quota  dei costi a carico dell'utenza  finale, restando a
carico  della Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  - Dipartimento
della protezione civile, la restante quota del 50%.
  3. Per la  finalita' di cui all'art. 1 e'  assegnata al commissario
delegato  la  somma  di  lire   1,5  miliardi  a  valere  sull'unita'
previsionale di  base 6.2.1.2. "Fondo della  protezione civile" (cap.
7615) dello  stato di previsione  della Presidenza del  Consiglio dei
Ministri.
  4. Il commissario  delegato provvede ad aprire  presso la tesoreria
provinciale una contabilita' speciale  sulla quale affluisce la somma
di  cui al  precedente comma  3  e quella  di pari  importo a  carico
dell'amministrazione regionale.
  5. Il commissario provvede a far fatturare dagli enti erogatori del
servizio  i quantitativi  d'acqua  forniti  all'utenza applicando  le
tariffe  vigenti   nella  regione  siciliana.  I   relativi  proventi
affluiscono nella contabilita' speciale di cui al comma 4.