Art. 4. 1. Il Ministero della difesa assume a carico del proprio bilancio gli oneri necessari per assicurare il massimo utilizzo delle proprie navi adibite al rifornimento idrico secondo le previsioni del piano di cui all'art. 2, con priorita' per il comune di Favignana. 2. La regione siciliana, nelle more della pronuncia della Corte costituzionale e comunque non oltre il 30 giugno 1999, assume a proprio carico il 50 per cento del costo della fornitura eccedente la quota di fabbisogno idrico soddisfatta dalla Marina militare, detratta la quota dei costi a carico dell'utenza finale, restando a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, la restante quota del 50%. 3. Per la finalita' di cui all'art. 1 e' assegnata al commissario delegato la somma di lire 1,5 miliardi a valere sull'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il commissario delegato provvede ad aprire presso la tesoreria provinciale una contabilita' speciale sulla quale affluisce la somma di cui al precedente comma 3 e quella di pari importo a carico dell'amministrazione regionale. 5. Il commissario provvede a far fatturare dagli enti erogatori del servizio i quantitativi d'acqua forniti all'utenza applicando le tariffe vigenti nella regione siciliana. I relativi proventi affluiscono nella contabilita' speciale di cui al comma 4.