Art. 5. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza. 2. Il commissario delegato, con relazione bimestrale ed ogni volta sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi ed alla fine della durata dell'emergenza rendiconta la spesa sostenuta al Dipartimento stesso. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 1999 Il Ministro: Russo Jervolino