Art. 5.
  1.  Il Dipartimento  della protezione  civile e'  estraneo ad  ogni
rapporto  contrattuale scaturito  dalla  applicazione della  presente
ordinanza.
  2. Il commissario delegato, con  relazione bimestrale ed ogni volta
sia  richiesto   o  necessario,   riferisce  al   Dipartimento  della
protezione civile sullo stato di  attuazione degli interventi ed alla
fine  della durata  dell'emergenza rendiconta  la spesa  sostenuta al
Dipartimento stesso.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 12 gennaio 1999
                                         Il Ministro: Russo Jervolino