Art. 2.
  A far luogo dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
ricette mediche relative ai medicinali  di cui al precedente articolo
hanno validita' limitata a dieci giorni.
  Il medico  ed il farmacista  pertanto si atterranno, ognuno  per la
propria   competenza,    a   quanto    previsto   all'art.    5   del
decretolegislativo n. 539 del 30 dicembre 1992.