Art. 2. A far luogo dalla data di entrata in vigore del presente decreto le ricette mediche relative ai medicinali di cui al precedente articolo hanno validita' limitata a dieci giorni. Il medico ed il farmacista pertanto si atterranno, ognuno per la propria competenza, a quanto previsto all'art. 5 del decretolegislativo n. 539 del 30 dicembre 1992.