Art. 3.
  Le ditte  interessate devono  provvedere a modificare  gli stampati
con la nuova  dicitura del regime di fornitura e  far pervenire entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al
Ministero della  sanita' una riproduzione degli  stampati nella veste
tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su
supporto informatico,  unitamente ad  una formale  certificazione del
legale  rappresentante  in cui  si  attesti  che il  riassunto  delle
caratteristiche tecniche  del prodotto,  il foglio illustrativo  e le
etichette di  cui all'art.  8, comma d),  del decreto  legislativo n.
178/1991,  come modificato  ed integrato  dal decreto  legislativo 18
febbraio 1997,  n. 44,  rispondano a quanto  previsto all'art.  1 del
presente decreto.
  Per lo smaltimento delle  confezioni riportanti la vecchia dicitura
e' consentito un periodo di  centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.