Art. 3. Le ditte interessate devono provvedere a modificare gli stampati con la nuova dicitura del regime di fornitura e far pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero della sanita' una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette di cui all'art. 8, comma d), del decreto legislativo n. 178/1991, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, rispondano a quanto previsto all'art. 1 del presente decreto. Per lo smaltimento delle confezioni riportanti la vecchia dicitura e' consentito un periodo di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.