L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e del programma di attivita'; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 11 relativo al termine per l'approvazione del bilancio; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Giano assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Dellala n. 8, ed il successivo decreto ministeriale di autorizzazione in data 2 novembre 1987; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della "Giano assicurazioni S.p.a." tenutasi in data 20 novembre 1998, che ha approvato un nuovo testo dello statuto sociale con le modifiche apportate agli articoli 2 e 7 concernenti, rispettivamente, il trasferimento della sede legale, con effetto dal 1 gennaio 1999 e la variazione del termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento della predetta modifica allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato lo statuto sociale della "Giano assicurazioni S.p.a", con sede in Torino, via Dellala n. 8, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati: Art. 2. Trasferimento della sede legale da Torino, via Dellala n. 8 a Roma, via Massimi n. 158, con effetto dal 1 gennaio 1999;