L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione  dei veicoli  a motore  e  dei natanti  e le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento  di esecuzione della citata  legge 24 dicembre
1969, n. 990,  approvato con decreto del  Presidente della Repubblica
24 novembre 1970,  n. 973, e le  successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393,  recante  norme   in  materia  assicurazioni  di  assistenza
turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il  decreto legislativo 17  marzo 1995, n. 175  di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che
prevede l'approvazione  delle modifiche  dello statuto sociale  e del
programma di attivita';
  Visto il decreto legislativo 26  maggio 1997, n. 173, di attuazione
della  direttiva  n.  91/674  CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle  imprese di assicurazione ed  in particolare l'art.
11 relativo al termine per l'approvazione del bilancio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in   data  26  novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni  all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa   e   riassicurativa    gia'   rilasciate   alla   Giano
assicurazioni S.p.a.,  con sede in  Torino, via  Dellala n. 8,  ed il
successivo decreto ministeriale di  autorizzazione in data 2 novembre
1987;
  Visto  il decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373,  recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della
"Giano assicurazioni S.p.a."  tenutasi in data 20  novembre 1998, che
ha approvato  un nuovo testo  dello statuto sociale con  le modifiche
apportate  agli  articoli  2  e 7  concernenti,  rispettivamente,  il
trasferimento della sede legale, con effetto  dal 1 gennaio 1999 e la
variazione del  termine per la convocazione  dell'assemblea ordinaria
per l'approvazione del bilancio di esercizio;
  Considerato  che   non  sussistono  elementi  ostativi   in  ordine
all'accoglimento  della   predetta  modifica  allo   statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E' approvato lo statuto  sociale della "Giano assicurazioni S.p.a",
con sede in Torino, via Dellala n. 8, con le modifiche apportate agli
articoli di seguito indicati:
                               Art. 2.
  Trasferimento della sede legale da Torino, via Dellala n. 8 a Roma,
via Massimi n. 158, con effetto dal 1 gennaio 1999;