Art. 2.
  La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun anno prevede 400 ore di  corsi di insegnamento e 400 ore di
attivita' pratiche  guidate. Ciascun corso di  insegnamento comprende
almeno 30 ore.
  In base alle  strutture e alle attrezzature  disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
10 per ciascun anno di corso, per un totale di 40 specializzandi.
  Il consiglio della scuola stabilisce  di anno in anno gli indirizzi
da  attivare  e  il  numero   massimo  degli  iscrivibili  a  ciascun
indirizzo.