Art. 2. La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno prevede 400 ore di corsi di insegnamento e 400 ore di attivita' pratiche guidate. Ciascun corso di insegnamento comprende almeno 30 ore. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 10 per ciascun anno di corso, per un totale di 40 specializzandi. Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.