Art. 3.
  Ai  sensi della  normativa  generale,  concorrono al  funzionamento
della  scuola  l'istituto  di   psicologia  (facolta'  di  lettere  e
filosofia),  il  dipartimento di  filosofia  (facolta'  di lettere  e
filosofia),  il   dipartimento  di  scienze  sanitarie   applicate  e
psicomportamentali (facolta' di medicina  e chirurgia), l'istituto di
diritto  privato  e  processuale  (facolta'  di  giurisprudenza),  il
dipartimento  di   studi  politico   sociali  (facolta'   di  scienze
politiche),  e  le  Facolta'  di  lettere  e  filosofia,  medicina  e
chirurgia, giurisprudenza, scienze politiche.