Art. 3. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola l'istituto di psicologia (facolta' di lettere e filosofia), il dipartimento di filosofia (facolta' di lettere e filosofia), il dipartimento di scienze sanitarie applicate e psicomportamentali (facolta' di medicina e chirurgia), l'istituto di diritto privato e processuale (facolta' di giurisprudenza), il dipartimento di studi politico sociali (facolta' di scienze politiche), e le Facolta' di lettere e filosofia, medicina e chirurgia, giurisprudenza, scienze politiche.