IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto l'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che
conferisce la delega  al Governo per la  trasformazione degli attuali
istituti  superiori di  educazione fisica  e per  l'istituzione delle
facolta' o dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  178,  e,  in
particolare, l'art.  3 che  prevede, in  sede di  prima applicazione,
l'emanazione  di un  provvedimento  del  Ministro dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica per definire i criteri per la
programmazione dell'istituzione delle facolta'  e dei corsi di laurea
e  di  diploma in  scienze  motorie  e le  procedure,  i  tempi e  le
modalita'  per la  loro attivazione,  a decorrere  comunque dall'anno
accademico 1999-2000;
  Visto il  parere dell'Osservatorio  per la valutazione  del sistema
universitario, trasmesso con nota prot. n. 1155 del 15 ottobre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai sensi del presente decreto si intendono:
  a) per ISEF pareggiati, gli istituti superiori di educazione fisica
pareggiati ai sensi dell'art. 28 della  legge 7 febbraio 1958, n. 88;
le sedi  principali e  distaccate degli  ISEF pareggiati  sono quelle
indicate nell'elenco allegato A che  fa parte integrante del presente
provvedimento;
  b)  per  Ministro, il  Ministro  dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica;
  c)  per Ministero,  il Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica;
  d) per Osservatorio, l'Osservatorio  per la valutazione del sistema
universitario di  cui all'art. 5,  comma 23, della legge  24 dicembre
1993, n. 537;
  e) per  Universita', le  Universita' e  gli istituti  di istruzione
universitaria  statali  e  non   statali  legalmente  riconosciuti  e
autorizzati a rilasciare titoli aventi valore legale.