Art. 2. Istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie 1. Le universita' interessate possono istituire le facolta' o i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, anche con il concorso di piu' facolta' - in relazione prioritariamente con la trasformazione degli ISEF pareggiati - in base ai criteri, alle procedure, ai tempi e alle modalita' specificati nel presente decreto. 2. Le risorse finanziarie finalizzate all'istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, previste dall'art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 178 del 1998, sono utilizzate secondo quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo. 3. Tenuto conto di quanto indicato all'art. 3 del decreto legislativo n. 178 del 1998 e della necessaria programmazione sul territorio dell'offerta formativa, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 le facolta' e i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie possono essere attivati prioritariamente nell'ambito territoriale delle universita' dove sono dislocati gli attuali ISEF pareggiati e le sedi distaccate degli stessi, in modo da consentire la loro trasformazione a seguito di apposita convenzione con l'ateneo interessato.