Art. 2.
           Istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea
                   e di diploma in scienze motorie
  1. Le  universita' interessate  possono istituire  le facolta'  o i
corsi  di laurea  e  di  diploma in  scienze  motorie,  anche con  il
concorso  di piu'  facolta' -  in relazione  prioritariamente con  la
trasformazione  degli ISEF  pareggiati  - in  base  ai criteri,  alle
procedure,  ai  tempi  e  alle  modalita'  specificati  nel  presente
decreto.
  2.  Le   risorse  finanziarie  finalizzate   all'istituzione  delle
facolta'  e dei  corsi di  laurea e  di diploma  in scienze  motorie,
previste dall'art.  8, comma  8, del decreto  legislativo n.  178 del
1998,  sono  utilizzate  secondo  quanto disposto  dal  comma  7  del
medesimo articolo.
  3.  Tenuto  conto  di  quanto   indicato  all'art.  3  del  decreto
legislativo n.  178 del  1998 e  della necessaria  programmazione sul
territorio dell'offerta  formativa, a decorrere  dall'anno accademico
1999-2000 le  facolta' e i  corsi di laurea  e di diploma  in scienze
motorie   possono   essere  attivati   prioritariamente   nell'ambito
territoriale delle  universita' dove sono dislocati  gli attuali ISEF
pareggiati e le  sedi distaccate degli stessi, in  modo da consentire
la loro trasformazione a seguito di apposita convenzione con l'ateneo
interessato.