Art. 3. Criteri per la programmazione dell'istituzione delle facolta' e dei corsi 1. Ai fini della programmazione per l'istituzione e l'attivazione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie sono presi in considerazione i seguenti criteri: a) consistenza della domanda di formazione, attuale e potenziale, e delle possibilita' occupazionali nel settore delle scienze motorie, con riferimento al bacino di utenza regionale, tenendo conto della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF pareggiati; b) consistenza e caratteristiche delle strutture didattiche (aule e altri spazi didattici), scientifiche (laboratori e biblioteca) e sportive; c) disponibilita' di adeguato personale docente, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, con l'indicazione dei settori scientificodisciplinari di appartenenza, e di personale tecnicoamministrativo; d) disponibilita' di adeguate e documentate risorse finanziarie, da conseguirsi anche attraverso il mantenimento dei contributi dei soggetti promotori dell'ISEF pareggiato interessato alla trasformazione. Nel caso di proposte di istituzione di facolta' e corsi non correlate alla trasformazione degli istituti pareggiati, gli eventuali soggetti promotori devono assicurare il completo finanziamento per almeno sei anni.