Art. 3.
            Criteri per la programmazione dell'istituzione
                     delle facolta' e dei corsi
  1. Ai  fini della programmazione per  l'istituzione e l'attivazione
delle facolta' e dei corsi di  laurea e di diploma in scienze motorie
sono presi in considerazione i seguenti criteri:
  a) consistenza della domanda di formazione, attuale e potenziale, e
delle possibilita'  occupazionali nel settore delle  scienze motorie,
con riferimento  al bacino di  utenza regionale, tenendo  conto della
localizzazione delle sedi principali  e distaccate degli attuali ISEF
pareggiati;
  b) consistenza e caratteristiche delle strutture didattiche (aule e
altri  spazi didattici),  scientifiche  (laboratori  e biblioteca)  e
sportive;
  c) disponibilita' di adeguato personale docente, anche tenuto conto
di quanto  disposto dall'art.  5 del decreto  legislativo n.  178 del
1998,  con  l'indicazione   dei  settori  scientificodisciplinari  di
appartenenza, e di personale tecnicoamministrativo;
  d) disponibilita' di adeguate e documentate risorse finanziarie, da
conseguirsi  anche  attraverso  il mantenimento  dei  contributi  dei
soggetti    promotori   dell'ISEF    pareggiato   interessato    alla
trasformazione. Nel  caso di  proposte di  istituzione di  facolta' e
corsi non  correlate alla  trasformazione degli  istituti pareggiati,
gli  eventuali  soggetti  promotori  devono  assicurare  il  completo
finanziamento per almeno sei anni.