Avvertenza:
  Si  procede  alla ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre
1998, n. 448, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del  regolamento  di
esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi,  sulla  emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986,
n. 217, corredato delle relative note, previste dall'art.  10,  commi
1,  2  e  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092. Restano invariati il valore   e l'efficacia  dell'atto
legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
             (Restituzione del contributo straordinario
                            per l'Europa)
  1.  A  ciascun contribuente e' restituito un importo pari al 60 per
centodel  contributo  straordinario   per   l'Europa   effettivamente
trattenuto o versato.
  2.  Per  i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione e'
effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, con i versamenti da eseguire a
decorrere dal mese di gennaio 1999.
  3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati  che  intrattengono  il
rapporto  con  il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo
straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto  anche
dell'eventuale  risultato  dell'assistenza  fiscale,  e' riconosciuto
dallo stesso  sostituto  d'imposta  a  partire  dalle  operazioni  di
conguaglio   di   fine  anno  1998  deducendolo,  fino  ad  integrale
compensazione,  dalle  ritenute  dovute.    L'importo  rimborsato   e
l'eventuale  eccedenza  ancora  da  rimborsare devono essere indicati
nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da
consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono  regolate  dagli
interessati  con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il
tramite del  medesimo  sostituto  d'imposta  che  provvede  entro  il
secondo  periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto
un'apposita  richiesta  contenente   l'indicazione   della   predetta
differenza.
  4.  Per  i  lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di
cui al comma 3 l'importo e'  ammesso  in  diminuzione  delle  imposte
risultanti  dalle  dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero
per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il  secondo
periodo  di  paga  utile  successivo  a quello in cui ha ricevuto una
apposita   richiesta   contenente   l'indicazione   della    predetta
differenza.
  5.  Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 e'
ammesso in diminuzione delle imposte risultanti  dalle  dichiarazioni
dei redditi relative al 1998.
  6.  I  contribuenti  che  non  possono  utilizzare  in  diminuzione
l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalita' previste nei commi
precedenti possono, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente legge, presentare al Centro di servizio delle
imposte dirette e indirette competente sulla base del loro  domicilio
fiscale  apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede
tramite la tesoreria provinciale  ad  effettuare  il  rimborso  entro
novanta giorni dal ricevimento delle istanze.
          AVVERTENZA
             In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale   -   del  29  gennaio  1999  si  procedera'  alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con decreto dd  Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.