Art. 10.
           (Persone fisiche residenti in territori esteri
               aventi un regime fiscale privilegiato)
  1.  All'articolo  2  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  concernente  la  individuazione dei soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dopo il  comma  2  e'
aggiunto il seguente:
  "2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i
cittadini   italiani  cancellati  dalle  anagrafi  della  popolazione
residente ed emigrati in Stati o territori aventi un  regime  fiscale
privilegiato,  individuati  con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
  2. All'articolo 58 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre  1973, n. 600, recante disposizioni in materia di domicilio
fiscale,   al   secondo   comma,   dopo   le   parole:      "pubblica
amministrazione,"   sono  inserite  le  seguenti:    "nonche'  quelli
considerati residenti ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2-bis,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
 
          Note all'art. 10:
            - Si riporta il testo dell'art. 2 del T.U. delle  imposte
          sui  redditi  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla,
          presente legge:
            "Art.  2  (Soggetti  passivi).  -  1.  Soggetti   passivi
          dell'imposta  sono  le  persone  fisiche,  residenti  e non
          residenti nel territorio dello Stato.
            2. Ai fini  delle  imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti  le  persone che per la maggior parte del periodo
          d'imposta sono iscritte nelle  anagrafi  della  popolazione
          residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
          la residenza ai sensi del Codice civile.
            2-bis.  Si  considerano  altresi'  residenti, salvo prova
          contraria, i cittadini italiani cancellati  dalle  anagrafi
          della   popolazione   residente  ed  emigrati  in  Stati  o
          territori   aventi   un   regime   fiscale    privilegiato,
          individuati  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  58  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
          modificato dalla presente legge:
            "Art.    58   (Domicilio   fiscale).   -   Agli   effetti
          dell'applicazione delle imposte sui redditi  ogni  soggetto
          si  intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le
          disposizioni seguenti. Le  persone  fisiche  residenti  nel
          territorio  dello  Stato  hanno  il  domicilio  fiscale nel
          comune  nella  cui  anagrafe  sono  iscritte.  Quelle   non
          residenti  hanno  il domicilio fiscale nel comune in cui si
          e' prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu'
          comuni, nel comune in cui si e' prodotto  il  reddito  piu'
          elevato.  I cittadini italiani, che risiedono all'estero in
          forza  di  un  rap-porto  di  servizio  con   la   pubblica
          amministrazione  nonche'  quelli  considerati  residenti ai
          sensi dell'art. 2, comma
           2-bis,  del  testo  unico  delle  imposte   sui   redditi,
          approvato  con  decreto, del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n.  917,  hanno  il  domicilio  fiscale  nel
          comune di ultima residenza nello Stato.
            I   soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche  hanno  il
          domicilio fiscale nel comune in cui si trova la  loro  sede
          legale  o,  in  mancanza,  la sede amministrativa; se anche
          questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale  nel  comune
          ove   e'  stabilita  una  sede  secondaria  o  una  stabile
          organizzazione e in mancanza nel comune in  cui  esercitano
          prevalentemente  la  loro  attivita'.  In  tutti  gli atti,
          contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono  presentati
          agli  uffici  finanziari  deve essere indicato il comune di
          domicilio  fiscale  delle  parti,   con   la   precisazione
          dell'indirizzo.    Le  cause  di  variazione  del domicilio
          fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo  a
          quello in cui si sono verificate".