Art. 11.
               (Rimborso della tassa sulle concessioni
              governative per l'iscrizione nel registro
                           delle imprese)
  1.  L'articolo  61,  comma  1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
427,  va  interpretato  nel  senso  che  la  tassa  sulle concessioni
governative per le iscrizioni nel  registro  delle  imprese,  di  cui
all'articolo  4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso
articolo 61, e' dovuta per gli anni 1985,  1986,  1987,  1988,  1989,
1990,   1991  e  1992,  nella  misura  di  lire  cinquecentomila  per
l'iscrizione  dell'atto   costitutivo   e   nelle   seguenti   misure
forfettarie  annuali  per  l'iscrizione degli altri atti sociali, per
ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:
   a) per le societa' per azioni e in accomandita  per  azioni,  lire
settecentocinquantamila;
   b)    per   le   societa'   a   responsabilita'   limitata,   lire
quattrocentomila;
   c) per le societa' di altro tipo, lire novantamila.
  2. Le societa' che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto
la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel  registro
delle  imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e
19, del decreto-legge 19  dicembre  1984,  n.  853,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere
il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle  dovute  a
norma  del  citato  comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di
rimborso nei  termini  previsti  dall'articolo  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
  3.  Sull'importo  da  rimborsare  sono  dovuti  gli interessi nella
misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore  della
presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
  4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze
di  rimborso  a  suo  tempo  presentate e controlla la validita' e la
tempestivita' delle  stesse;a  partire  dal  secondo  semestre  dello
stesso  anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite
secondo l'ordine cronologico  di  presentazione  delle  istanze  e  a
partire da quelle di minore importo.
  5.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'  autorizzato
ad   effettuare,   con   l'osservanza   delle   disposizioni  di  cui
all'articolo 38 della legge 30  marzo  1981,  n.  119,  e  successive
modificazioni,  emissioni  di titoli del debito pubblico per ciascuna
delle annualita' comprese tra il 1999 ed il 2001; tali emissioni  non
concorrono  al  raggiungimento  del  limite  dell'importo  massimo di
emissione  di  titoli  pubblici  annualmente stabilito dalla legge di
approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette  emissioni,
limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', sara' versato
al  Ministero  delle  finanze che provvedera' a soddisfare gli aventi
diritto con le modalita' di cui al comma 6.  Per le  annualita'  suc-
cessive,   l'importo   di   emissione  dei  titoli  pubblici  per  il
completamento delle attivita' di rimborso sara' determinato con legge
finanziaria, in relazione all'esatta  quantificazione  dell'ammontare
complessivo dei crediti da rimborsare.
  6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero
delle  finanze  sono  emessi,  con imputazione al competente capitolo
dello stato di previsione della spesa del  Ministero  delle  finanze,
uno  o  piu'  ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili
mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non  trasferibili
della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo
del  domicilio  fiscale  vigente degli aventi diritto, ove gli stessi
non abbiano provveduto all'indicazione  di  uno  specifico  domicilio
eletto.
 
          Note all'art. 11:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 61 del decreto legge 30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427:
            "Art.   61   (Tassa   di   concessione   governativa  per
          l'iscrizione delle societa' nel registro  delle  imprese  e
          per  l'attribuzione  del  numero  di partita IVA). - 1. Gli
          articoli 4, 75, 80 e 88 della  tariffa  delle  tasse  sulle
          concessioni  governative  annessa al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,  come  sostituita
          dal  decreto  del  Ministro  delle  finanze 20 agosto 1992,
          pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  196  del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai
          seguenti:
          ___________________________________________________________
          Art.         Indicazioni degli atti     Ammontare
                          soggetti a tassa       delle tasse
                                                    in lire
          ___________________________________________________________
            4     1. Iscrizioni nel registro
                     delle imprese relative
                     a societa' nazionali e
                     a societa' estere aventi
                     la sede legale o l'oggetto
                     principale nel territorio
                     dello Stato (articoli 2188,
                     2200, 2296, 2315, 2330,
                     2464, 2475, 2505 e 2507
                     del codice civile; art. 3,
                     del decreto-legge 19 dicembre
                     1984, n. 853, convertito,
                     con modificazioni, dalla
                     legge 17 febbraio 1985,
                     n. 17, e successive modifi-
                     cazioni):
                      a) atto costitutivo        500.000
                      b) altri atti sociali
                         soggetti ad iscrizione
                         in base alle dispo-
                         sizioni del codice
                         civile                  250.000
                                                         1. Fino all'
                                                         del registro
                                                         prese, le ta
                                                         tive alle is
                                                         degli atti c
                                                         di societa'
                                                         iscrizioni p
                                                         dagli artico
                                                         codice civil
                                                         nel comma 2
                                                         te per le co
                                                         denti iscriz
                                                         registri di
                                                         leria dei tr
                                                         eseguire sec
                                                         disposizioni
                                                         l'attuazione
                                                         dice civile
                                                         100 e 108).
                  2. Iscrizioni nel registro
                     delle imprese relative
                     a societa' estere con
                     sede secondaria nel
                     territorio dello Stato,
                     a imprenditori indivi-
                     duali, a consorzi ed
                     altri enti pubblici e
                     privati con o senza
                     personalita' giuridica
                     diversi dalle societa'
                     (articoli 2188, 2195,
                     2196, 2197, 2201, 2506
                     e 2612 del codice civile).
                                                  250.000
                                                         2. Le tasse
                                                         dovute dalle
                                                         cieta' coope
                                                         di mutua ass
                                                         e di mutuo s
                                                         dalle societ
                                                         tive di cui
                                                         10 della leg
                                                         marzo 1981,
                                                         dalle societ
                                                         ogni tipo ch
                                                         svolgono att
                                                         commerciali
                                                         beni immobil
                                                         totalmente d
                                                         allo svolgim
                                                         attivita' po
                                                         dei partiti
                                                         tati nelle a
                                                         nazionali e
                                                         delle attivi
                                                         rali, ricrea
                                                         sportive ed
                                                         dei circoli
                                                         ad organizza
                                                         nazionali le
                                                         riconosciute
                                                         attivita' si
                                                         dei sindacat
                                                         presentati n
                                                         siglio nazio
                                                         dell'economi
                                                         lavoro. Il d
                                                         di atti non
                                                         dera soggett
                                                         tassa quando
                                                         tuato per fi
                                                         diverse dall
                                                         zione. Tra g
                                                         sociali sogg
                                                         tassa non si
                                                         compresi i t
                                                         menti delle
                                                         sociali di c
                                                         articoli 247
                                                         bis del codi
                                                         ne' gli elen
                                                         soci deposit
                                                         norma degli
                                                         2435, ultimo
                                                         2493 del cod
                                                         civile.
          75      (Omissis)
          80      (Omissis)
          88      (Omissis)".
            -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3, commi 18 e 19, del
          decreto-legge 19 dicembre 1984,  n.  853,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17:
            "18. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione
          nel  registro  delle  imprese  e' stabilita nella misura di
          lire cinque  milioni  per  le  societa'  per  azioni  e  in
          accomandita  per azioni, di lire un milione per le societa'
          a responsabilita' limitata  e  di  lire  centomila  per  le
          societa'  di  altro  tipo. Sono escluse le societa' cooper-
          ative, le societa' di mutuo soccorso, le  societa'  di  cui
          all'art.  10  della  legge  23  marzo  1981,  n.  91,  e le
          societa',  sotto  qualsiasi  forma  costituite,   che   non
          svolgano  attivita' commerciali e i cui beni immobili siano
          totalmente   destinati  allo  svolgimento  delle  attivita'
          politiche  dei  partiti   rappresentati   nelle   Assemblee
          nazionali   e   regionali,   delle   attivita'   culturali,
          ricreative, sportive ed educative di  circoli  aderenti  ad
          organizzazioni  nazionali  legalmente  riconosciute,  delle
          attivita'  sindacali  dei   sindacati   rappresentati   nel
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
            19.  La tassa di cui al precedente comma e' dovuta, oltre
          che per l'iscrizione dell'atto  costitutivo,  entro  il  30
          giugno  di  ciascun  anno  solare  successivo.  Le societa'
          iscritte nel registro  delle  imprese  anteriormente  al  1
          gennaio  1985  devono  eseguire il primo versamento annuale
          entro il 30 giugno 1985".
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641:
            "Art.  13  (Decadenze  e  rimborsi).  - L'Amministrazione
          finanziaria   puo'   procedere    all'accertamento    delle
          violazioni alle norme del presente decreto entro il termine
          di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale e'
          stata commessa la violazione.
            Il contribuente puo' chiedere la restituzione delle tasse
          erroneamente  pagate  entro  il termine di decadenza di tre
          anni a decorrere dal giorno del pagamento  o,  in  caso  di
          rifiuto  dell'atto  sottoposto  a  tassa,  dalla data della
          comunicazione del rifiuto stesso.
            Non e' ammesso il rimborso delle  tasse  pagate  in  modo
          straordinario.
            Nonostante  l'inutile decorso del termine di cui al primo
          comma, l'atto per il quale non  sia  stata  corrisposta  la
          tassa  sulle concessioni governative non acquista efficacia
          sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal
          caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato
          pagamento".
            - Si riporta il testo dell'art. 38 della legge  30  marzo
          1981, n.  119:
            "Art.  38.  -  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato a
          effettuare   operazioni   di   indebitamento   nel   limite
          annualmente  risultante nel quadro generale riassuntivo del
          bilancio di competenza, nelle forme di:
             a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore
          a nove anni, con la osservanza  delle  norme  di  cui  alla
          legge  27  dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili,
          di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio  1958,  n.  8,
          convertito  in  legge  dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84;
          detti buoni poliennali  del  tesoro  possono  essere  anche
          utilizzati  per  l'eventuale  rinnovo  dei buoni del tesoro
          poliennali 12 per cento, di scadenza il 1 gennaio dell'anno
          immediatamente successivo;
             b) certificati di credito del tesoro di  durata  fino  a
          dodici  anni,  con cedola di interesse anche variabile. Con
          decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata,
          i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli  e  le
          caratteristiche  dei  certificati  di credito del tesoro, i
          piani  di  rimborso  dei  medesimi,  nonche'   ogni   altra
          condizione  e  modalita'  relative  al collocamento - anche
          tramite  consorzi,  pure  garanzia   -   all'emissione   ed
          all'ammortamento,  anche  anticipato,  dei titoli stessi. I
          certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a
          tutti gli effetti ai  titoli  di  debito  pubblico  e  loro
          rendite,  godono  delle  garanzie,  privilegi e benefici ad
          essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga  ai
          rispettivi ordinamenti, anche agli enti di qualsiasi natura
          esercenti  il  credito,  l'assicurazione  e  la previdenza,
          nonche' dalla Cassa depositi e prestiti. Ove  le  eventuali
          estrazioni  a  sorte  dei  certificati di credito avvengano
          presso  la  direzione  generale  del  debito  pubblico,  la
          commissione   istituita   con  decreto  luogotenenziale  30
          novembre 1945,  n.  808,  e'  integrata,  all'uopo,  da  un
          rappresentante della direzione generale del tesoro;
             c)  titoli  denominati  in ECU (European Currency Unit),
          oppure in lire italiane riferite all'ECU,  ovvero  prestiti
          internazionali,  nonche'  titoli in lire rivalutabili negli
          interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un
          indice di prezzo determinato con decreto del  Ministro  del
          tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira
          rispetto  a  specifiche  valute determinate con decreto del
          Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti  sono  determi-
          nate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione
          e  modalita'  relative  all'emissione ed al collocamento di
          tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti".