Art. 11. (Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese) 1. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, e' dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992: a) per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila; b) per le societa' a responsabilita' limitata, lire quattrocentomila; c) per le societa' di altro tipo, lire novantamila. 2. Le societa' che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. 4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validita' e la tempestivita' delle stesse;a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese tra il 1999 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', sara' versato al Ministero delle finanze che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6. Per le annualita' suc- cessive, l'importo di emissione dei titoli pubblici per il completamento delle attivita' di rimborso sara' determinato con legge finanziaria, in relazione all'esatta quantificazione dell'ammontare complessivo dei crediti da rimborsare. 6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: "Art. 61 (Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partita IVA). - 1. Gli articoli 4, 75, 80 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti: ___________________________________________________________ Art. Indicazioni degli atti Ammontare soggetti a tassa delle tasse in lire ___________________________________________________________ 4 1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a societa' nazionali e a societa' estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; art. 3, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modifi- cazioni): a) atto costitutivo 500.000 b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle dispo- sizioni del codice civile 250.000 1. Fino all' del registro prese, le ta tive alle is degli atti c di societa' iscrizioni p dagli artico codice civil nel comma 2 te per le co denti iscriz registri di leria dei tr eseguire sec disposizioni l'attuazione dice civile 100 e 108). 2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori indivi- duali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalita' giuridica diversi dalle societa' (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile). 250.000 2. Le tasse dovute dalle cieta' coope di mutua ass e di mutuo s dalle societ tive di cui 10 della leg marzo 1981, dalle societ ogni tipo ch svolgono att commerciali beni immobil totalmente d allo svolgim attivita' po dei partiti tati nelle a nazionali e delle attivi rali, ricrea sportive ed dei circoli ad organizza nazionali le riconosciute attivita' si dei sindacat presentati n siglio nazio dell'economi lavoro. Il d di atti non dera soggett tassa quando tuato per fi diverse dall zione. Tra g sociali sogg tassa non si compresi i t menti delle sociali di c articoli 247 bis del codi ne' gli elen soci deposit norma degli 2435, ultimo 2493 del cod civile. 75 (Omissis) 80 (Omissis) 88 (Omissis)". - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17: "18. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e' stabilita nella misura di lire cinque milioni per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le societa' a responsabilita' limitata e di lire centomila per le societa' di altro tipo. Sono escluse le societa' cooper- ative, le societa' di mutuo soccorso, le societa' di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e le societa', sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attivita' commerciali e i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali, delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 19. La tassa di cui al precedente comma e' dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. Le societa' iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1 gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale entro il 30 giugno 1985". - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641: "Art. 13 (Decadenze e rimborsi). - L'Amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione. Il contribuente puo' chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso. Non e' ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento". - Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119: "Art. 38. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato a effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, nelle forme di: a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del tesoro poliennali 12 per cento, di scadenza il 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo; b) certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure garanzia - all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche agli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, e' integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro; c) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonche' titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determi- nate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalita' relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti".