Art. 22.
                      (Assunzioni di personale)
  1.  All'articolo  39  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo del comma 2 e' sostituito dai seguenti:  "Alla
data  del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva
del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5  per  cento
rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre
1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una ulteriore riduzione non
inferiore all'1 per cento rispetto al personale  in  servizio  al  31
dicembre 1997.";
   b)  al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al
31 dicembre 2001, in relazione all'attuazione  dell'articolo  89  del
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto
speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei
ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al  presente
comma  considera  nei criteri di priorita' le assunzioni di personale
per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di
Bolzano, nei limiti delle  dotazioni  organiche  di  ciascun  profilo
professionale.";
   c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
   "3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di
cui  al  comma  3  si  applica alla generalita' delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le  pro-
cedure  di  reclutamento  e  le  nuove  assunzioni  di personale, ivi
comprese quelle relative al personale gia' in  servizio  con  diversa
qualifica  o  livello  presso  la  medesima  o  altra amministrazione
pubblica. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
emanare  a  decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati  delle  assunzionida
disporre  rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
conto  delle  peculiarita'  e   delle   specifiche   esigenze   delle
amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.";
   d) il comma 18 e' sostituito dal seguente:
   "18.  Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge
23 dicembre 1996, n.  662, una percentuale non inferiore  al  25  per
cento   delle   assunzioni  comunque  effettuate  deve  avvenire  con
contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa  non
superiore  al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni e
integrazioni. Tale  percentuale  e'  calcolata  complessivamente  sul
totale  delle  assunzioni  ed e' verificata al termine dell'anno 1999
con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999".
  2.  L'articolo  4  del  regio  decreto  27 agosto 1932, n. 1127, e'
abrogato.
  3. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993,  n.  482,
sono   soppresse  le  parole  da:  "non  puo'  avere"  fino  a:  "non
consecutivi,".
  4.  Il  termine  del  31  dicembre  1998,  di  cui  al   comma   18
dell'articolo  1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo
prorogato dal comma 23, secondo periodo, dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 1999.
  5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'  autorizzato
ad  assumere,  al  di  fuori  della  previsione  di fabbisogno di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449, nel 1999 e nel
2000, mille unita' di personale a tempo determinato, con  prestazioni
di   lavoro   a  tempo  parziale,  per  profili  professionali  delle
qualifiche funzionali non superiori alla  settima  e  di  durata  non
superiore  ad un anno, prorogabile a due. Il personale e' destinato a
garantire  l'apertura  pomeridiana,  serale  e  festiva   di   musei,
gallerie,  monumenti e scavi di antichita' dello Stato, biblioteche e
archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle  entrate
di  cui  alla  legge  25  marzo  1997,  n.  78, nei limiti di lire 15
miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque,  essere
assicurato  un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale
delle strutture prescelte.
  6. Le assunzioni di  personale  non  vedente,  quale  centralinista
telefonico,  massofisioterapista  ed  insegnante,  non possono subire
alcun blocco o limitazione sia nelle  pubbliche  amministrazioni  sia
nelle aziende private.
  7.  Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113, si applicano
anche agli enti locali, nelle cui piante  organiche  e'  previsto  il
posto di centralinista telefonico.
  8.   Per   coloro  che  abbiano  gia'  prestato  servizio  militare
obbligatorio, o che siano trattenuti in servizio per ulteriori dodici
mesi oltre la ferma di leva, il limite massimo di eta', di  cui  alla
lettera d) della voce "Requisiti di stato civile" dell'allegato 2 del
decreto  del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e'
elevato a ventitre' anni.
  9. All'articolo 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 1999
e' disposto un ulteriore incremento  di  2.000  unita'  da  assegnare
all'Arma    dei   carabinieri,   nell'ambito   delle   procedure   di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al  presente
articolo".
 
          Note all'art. 22:
            - Il testo del comma 3 dell'art. 39 della citata legge n.
          449/1997   a   seguito  della  integrazione  apportata  dal
          presente articolo, e' il seguente:
            "3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
          per  la  funzione  pubblica  e del Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della   programmazione   economica,   delibera
          trimestralmente  il  numero  delle assunzioni delle singole
          amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri  di
          priorita'  che  assicurino  in  ogni caso le esigenze della
          giustizia e il pieno adempimento dei compiti  di  sicurezza
          pubblica  affidati  alle  Forze  di polizia e ai Vigili del
          fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e  2.
          In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto
          delle  procedure  concorsuali  avviate  alla  data  del  27
          settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi  23  e
          24  del  presente  articolo  e dal comma 4 dell'art. 42. Le
          assunzioni  sono  subordinate  alla   indisponibilita'   di
          personale  da  trasferire  secondo  procedure  di mobilita'
          attuate anche in deroga alle  disposizioni  vigenti,  fermi
          restando  i  criteri  generali  indicati  dall'art.  35 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni.    Le  disposizioni del presente articolo si
          applicano anche alle assunzioni previste da norme  speciali
          o  derogatorie.  Fino  al  31  dicembre  2001, in relazione
          all'attuazione dell'art. 89 del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei
          Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al
          presente  comma  considera  nei  criteri  di  priorita'  le
          assunzioni   di   personale   per   i  ruoli  locali  delle
          amministrazioni pubbliche nella provincia di  Bolzano,  nei
          limiti   delle   dotazioni  organiche  di  ciascun  profilo
          professionale".
            - Il testo  del  comma  3  dell'art.  1  della  legge  26
          novembre  1993,  n.  482  (Disciplina  dei  comandi  e  dei
          distacchi di dipendenti delle pubbliche  amministrazioni  e
          del  settore  privato  presso  i  gruppi  parlamentari),  a
          seguito delle modifiche apportate dal presente articolo  e'
          il seguente:
            "3.  Il  comando  presso  i  gruppi  parlamentari  non e'
          cumulabile con aspettative  o  permessi  sindacali  e  puo'
          cessare        anticipatamente       per       restituzione
          all'amministrazione di appartenenza".
            - Il testo del  comma  18  dell'art.  1  della  legge  28
          dicembre  1995,  n.  549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica) e' il seguente:
            "18. Le operazioni  di  trasformazione  dei  rapporti  di
          lavoro previste dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  concernenti   il
          Ministero per i beni culturali e ambientali, sono prorogate
          al 31 dicembre 1998".
            -  Il  testo  dell'art.  39  della  gia'  citata legge n.
          449/1997, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
            2.   Per   le   amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale della scuola dall'art.  40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31  gennaio  dello  stesso anno, con l'obiettivo
          della riduzione complessiva del personale in servizio  alla
          data  del  31  dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.   Per   l'anno   1999,   viene   assicurata
          un'ulteriore   riduzione   complessiva   del  personale  in
          servizio alla data del  31  dicembre  1999  in  misura  non
          inferiore  allo  0,5  per  cento  rispetto  al numero delle
          unita' in servizio al 31 dicembre 1998.
            3. Il Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
          per  la  funzione  pubblica  e del Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della   programmazione   economica,   delibera
          trimestralmente  il  numero  delle assunzioni delle singole
          amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri  di
          priorita'  che  assicurino  in  ogni caso le esigenze della
          giustizia e il pieno adempimento dei compiti  di  sicurezza
          pubblica  affidati  alle  Forze  di polizia e ai Vigili del
          fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e  2.
          In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto
          delle  procedure  concorsuali  avviate  alla  data  del  27
          settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi  23  e
          24  del  presente  articolo  e dal comma 4 dell'art. 42. Le
          assunzioni  sono  subordinate  alla   indisponibilita'   di
          personale  da  trasferire  secondo  procedure  di mobilita'
          attuate anche in deroga alle  disposizioni  vigenti,  fermi
          restando  i  criteri  generali  indicati  dall'art.  35 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni.    Le  disposizioni del presente articolo si
          applicano anche alle assunzioni previste da norme  speciali
          o derogatorie.
            4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1
          a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'  di
          personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
            5.  Per  il  potenziamento  delle  attivita' di controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
            6. Al fine di  potenziare  la  vigilanza  in  materia  di
          lavoro  e previdenza, si provvede altresi all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio
          ispettivo.
            7.  Con regolamento da emanare su proposta del Presidente
          del Consiglio dei Ministri e  del  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro per
          la funzione pubblica e con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione economica, entro novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,   previo   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i criteri e le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
            8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e
          modalita':
             a)  i  concorsi  sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
             b) il numero dei  posti  da  mettere  a  concorso  nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
             c) i  concorsi  consistono  in  una  prova  attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare;
             d)  la  prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
             e)  ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale.
            9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi  si  applicano le
          disposizioni
           dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto
          1975,  n.  397,  in materia di graduatoria unica nazionale,
          quelle dell'art.  10, ultimo comma, della stessa legge, con
          esclusione di qualsiasi effetto economico,  nonche'  quelle
          di  cui  al  comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni.
            10.  Per  assicurare  forme  piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua all'interno del contingente di cui  all'art.  55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
            11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al
          comma 5, si  procede  alla  riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli.
            12. (Abrogato).
            13.  Le  graduatorie  dei  concorsi per esami, indetti ai
          sensi dell'art.   28, comma 2, del  decreto  legislativo  3
          febbraio   1993,   n.   29,   e  successive  modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione.
            14.   Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani o progetti di cui all'art.  6  del  decreto-legge  21
          marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
            15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,  nel
          limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste
          dal  comma  3,  personale  dotato di alta professionalita',
          anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
          rilevazione dei carichi di  lavoro  prevista  dall'art.  3,
          comma  5,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione
          delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione,  a
          seguito  di  provvedimenti  legislativi  di attribuzione di
          nuove e specifiche competenze alle  stesse  amministrazioni
          dello  Stato.  Si  applicano  per  le  assunzioni di cui al
          presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
            16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono  subor-
          dinate  all'indisponibilita'  di  idonei  in  concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,  comma  8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
            17.  Il  termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997, n. 30,  in  materia  di  attribuzione  temporanea  di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998.
            18.  Fermo  quanto  disposto dall'art. 1, comma 57, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  una  percentuale  non
          inferiore   al  10  per  cento  delle  assunzioni  comunque
          effettuate deve avvenire con contratto di  lavoro  a  tempo
          parziale,  con  prestazione  lavorativa non superiore al 50
          per cento di principi di cui ai commi 1  e  18,  adeguando,
          ove  occorra,  i  propri ordinamenti con l'obiettivo di una
          riduzione delle spese per il personale. Agli enti  pubblici
          non  economici  con  organico  superiore  a  200  unita' si
          applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
            21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
          articolo, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  ed  il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica possono avvalersi di personale comandato da altre
          amministrazioni  dello  Stato,  in  deroga  al  contingente
          determinato  ai  sensi della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          per un numero massimo di 25 unita'.
            22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  la  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi, per non piu' di un triennio, di  un  contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
          alle  amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, nonche' ad enti pubblici  economici.  Si  applicano  le
          disposizioni  previste dall'art.  17, comma 14, della legge
          15 maggio 1997, n. 127. Il personale  di  cui  al  presente
          comma  mantiene  il  trattamento  economico  fondamentale e
          accessorio  delle   amministrazioni   o   degli   enti   di
          appartenenza  e i relativi oneri rimangono a carico di tali
          amministrazioni o enti.   Il servizio  prestato  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini
          della progressione della carriera e dei concorsi.
            23.  All'art.  9,  comma  19, del decreto-legge 1 ottobre
          1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          28  novembre  1996,  n.  608, le parole: "31 dicembre 1997"
          sono sostituite dalle seguenti:   "31  dicembre  1998".  Al
          comma  18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          come modificato dall'art. 6, comma  18,  lettera  c)  della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31   dicembre   1998".
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata legge n. 549  del  1995  avviene  nell'ambito  della
          programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo.
            24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1,  comma  115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e'  incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma dei carabinieri  ed  al  Corpo  della  Guardia  di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei   carabinieri,   nell'ambito   delle    procedure    di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
            25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
          di  lavoro  dei  dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo
          parziale  e  garantendo  in  ogni  caso  che  cio'  non  si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,  comma
          58-bis  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n. 140, devono essere emanati entro  novanta  giorni  dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica.
            26.  Le  domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente.
            27.  Le  disposizioni  dell'art.  1, commi 58 e 59, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di  rapporto  di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
            28. Nell'esercizio dei compiti  attribuiti  dall'art.  1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della Guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  non  e' opponibile il
          segreto d'ufficio".
            - La legge 25 marzo  1997,  n.  78,  reca:  "Soppressione
          della tassa d'ingresso ai musei statali".
            -  La  legge  29 marzo 1985, n. 113, reca: "Aggiornamento
          della disciplina del collocamento al lavoro e del  rapporto
          di lavoro dei centralinisti non vedenti".