Art. 23. (Riduzioni degli stanziamenti per straordinari) 1. Per il triennio 1999-2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, al personale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dei dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi, nonche' per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalita' organizzata. Per l'anno 2001 viene assicurata altresi' una ulteriore riduzione degli stanziamenti medesimi, relativi alle predette amministrazioni, allo scopo di compensare la maggiore spesa di cui al comma 2. 2. Per l'anno 2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono incrementati della somma di lire 8.200 milioni.
Nota all'art. 23: - Il testo dell'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari) e' il seguente: "Art. 19. - Le autorizzazioni ad effettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'art. 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'art. 8, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1289, nell'art. 19, comma quarto della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e nell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 318, sono limitate ad un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili. Il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie che il personale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e quello di cui all'art. 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e successive proroghe, possono essere autorizzati ad effettuare mensilmente e' fissato in 80 ore complessive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonche' il contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, e' tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 80. Per il personale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario puo' essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alle effettive prestazioni di servizio. Per il periodo dal 1 gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopraindicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo".