Art. 23.
                    (Riduzioni degli stanziamenti
                          per straordinari)
  1.  Per  il  triennio  1999-2001  gli  stanziamenti  relativi  alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
dello Stato, ivi compreso  quello  addetto  agli  uffici  di  diretta
collaborazione  all'opera  del Ministro, di cui all'articolo 19 della
legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 10  per  cento,  con
esclusione  degli  stanziamenti  relativi  all'amministrazione  della
pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela  dell'ordine
e  della  sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, al personale della
Direzione generale della protezione civile e dei  servizi  antincendi
del  Ministero dell'interno, dei dipartimenti della protezione civile
e per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio  dei
ministri,  alle  Forze  armate per il personale impegnato nei settori
operativi  ed  all'amministrazione  della  giustizia  per  i  servizi
istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli
internati  e per i servizi di traduzione dei medesimi, nonche' per la
trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di  criminalita'
organizzata.  Per l'anno 2001 viene assicurata altresi' una ulteriore
riduzione  degli  stanziamenti  medesimi,  relativi   alle   predette
amministrazioni, allo scopo di compensare la maggiore spesa di cui al
comma 2.
  2.  Per  l'anno  2001  gli stanziamenti relativi alla remunerazione
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia sono incrementati della somma di lire
8.200 milioni.
 
          Nota all'art. 23:
            -  Il testo dell'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n.
          734 (Concessione di un assegno  perequativo  ai  dipendenti
          civili   dello   Stato   e   soppressione   di   indennita'
          particolari) e' il seguente:
            "Art. 19. - Le autorizzazioni ad  effettuare  prestazioni
          straordinarie  per il personale indicato nell'art. 22 della
          legge 28 luglio 1971, n. 585,  nell'art.  8,  comma  terzo,
          della  legge  12 agosto 1962, n.  1289, nell'art. 19, comma
          quarto della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e  nell'art.  1
          della  legge  3  maggio  1971,  n. 318, sono limitate ad un
          massimo individuale  complessivo  di  70  ore  mensili.  Il
          limite massimo individuale di prestazioni straordinarie che
          il  personale della direzione generale della Cassa depositi
          e prestiti e quello  di  cui  all'art.  26  della  legge  4
          febbraio 1958, n. 87, e successive proroghe, possono essere
          autorizzati  ad effettuare mensilmente e' fissato in 80 ore
          complessive.
            Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta   del  Ministro  competente,  di  concerto  con  i
          Ministri    per     l'organizzazione     della     pubblica
          amministrazione  e  per il tesoro, sentito il Consiglio dei
          Ministri, sono determinati gli uffici  aventi  funzioni  di
          diretta  collaborazione  all'opera del Ministro e come tali
          tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un
          orario di servizio eccedente  quello  d'obbligo  ed  esteso
          anche  alle  ore  pomeridiane,  nonche'  il contingente del
          personale dipendente dello Stato ivi applicato con  formale
          provvedimento  che,  in  relazione alle esigenze funzionali
          degli  uffici  stessi,  e'  tenuto  a  tali   straordinarie
          prestazioni  di  lavoro.  Al  predetto  personale, anche in
          deroga  alle  norme  vigenti,  possono  essere   attribuiti
          compensi  per lavoro straordinario effettivamente prestato,
          nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno  1946,
          n.  19, e   successive modificazioni, per un numero mensile
          individuale di ore non superiore a 80. Per il personale  di
          cui  all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio
          1924, n. 1100, e successive  modificazioni,  ove  ricorrano
          circostanze  di particolare impegno, il numero delle ore di
          lavoro straordinario puo' essere maggiorato con decreto del
           Presidente del Consiglio dei Ministri  in  relazione  alle
          effettive prestazioni di servizio.
            Per il periodo dal 1 gennaio 1973 alla data di entrata in
          vigore   della  presente  legge  i  compensi  eventualmente
          corrisposti in eccedenza ai  limiti  sopraindicati  saranno
          recuperati   all'atto   della  corresponsione  dell'assegno
          perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo".