Art. 28.
                    (Patto di stabilita' interno)
  1.  Nel  quadro  del federalismo fiscale, che sara' disciplinato da
apposita legge sulla base dei principi  contenuti  nel  documento  di
programmazione  economico-finanziaria  per  gli  anni  1999-2001,  le
regioni, le province autonome, le province, i comuni e  le  comunita'
montane  concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi di finanza
pubblica che  il  paese  ha  adottato  con  l'adesione  al  patto  di
stabilita'  e  crescita,  impegnandosi  a ridurre progressivamente il
finanziamento in  disavanzo  delle  proprie  spese  e  a  ridurre  il
rapporto  tra  il  proprio  ammontare di debito e il prodotto interno
lordo. Per i fini del presente articolo, il  disavanzo  e'  calcolato
quale  differenza  tra le entrate finali effettivamente riscosse, in-
clusive dei proventi della dismissione  di  beni  immobiliari,  e  le
uscite  finali  di  parte  corrente  al netto degli interessi; tra le
entrate non sono considerati i trasferimenti dallo Stato.  Si  terra'
conto  altresi'  delle  variazioni del gettito dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito  dei
tributi erariali.
  2.  La  riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione
vigente dovra' essere pari nel 1999 ad almeno 0,1  punti  percentuali
del  prodotto  interno  lordo  (PIL)  come  previsto dal documento di
programmazione economico-finanziaria e suoi  aggiornamenti;  nei  due
anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovra' re-
stare  costante. Il disavanzo delle regioni e delle province autonome
sara' computato considerando le devoluzioni di tributi erariali e  le
compartecipazioni  come  entrate proprie. La riduzione sara' ottenuta
attraverso le seguenti azioni:
   a)  perseguimento  di  obiettivi  di  efficienza,  aumento   della
produttivita'  e  riduzione  dei  costi  nella  gestione  dei servizi
pubblici e delle attivita' di propria competenza;
   b)  contenimento  del  tasso  di  crescita  della  spesa  corrente
rispetto ai valori degli anni precedenti;
   c)  potenziamento  delle  attivita'  di  accertamento  dei tributi
propri ai fini di aumentare la base imponibile;
   d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi  e  tariffe
dei servizi pubblici a domanda individuale;
   e)  dismissione  di  immobili  di  proprieta'  non funzionali allo
svolgimento della attivita' istituzionale.
  3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di  debito  e  il  PIL
sara'  sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo
annuo, anche dalla destinazione a riduzione del debito  dei  proventi
derivanti  dalla  dismissione  di partecipazioni mobiliari. Agli enti
che  presentano  al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  Dipartimento  del  tesoro,  che si avvale
della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di tale attivita',
piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto
tra  il  proprio  ammontare  di  debito  e  il  PIL, proiettati su un
orizzonte temporale  di  almeno  cinque  anni,  sara'  consentito  il
rimborso  anticipato  dei  prestiti contratti con la Cassa depositi e
prestiti senza oneri aggiuntivi  oltre  a  quelli  del  rimborso  del
residuo  debito;  la  mancata realizzazione degli obiettivi del piano
comportera' il pagamento della penale calcolata in base alle  vigenti
disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei
trasferimenti erariali.
  4.   Gli   obiettivi   della   riduzione   del  disavanzo  annuo  e
dell'ammontare di debito  si  applicano  distintamente  a  regioni  a
statuto  ordinario,  regioni  a statuto speciale, province autonome e
province e comuni. Per le  regioni  gli  obiettivi  si  applicano  al
complesso  dell'attivita'  regionale inclusiva di entrate e spese per
l'assistenza sanitaria.
  5. Ai fini della verifica della realizzazione  degli  obiettivi  in
corso  d'anno  si  fara'  riferimento  ai valori di spesa e disavanzo
rilevati  nei  dodici  mesi  precedenti,  confrontati  con  l'analogo
periodo dell'anno precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica effettua il monitoraggio mensile con
riferimento alle regioni, alle province autonome, alle  province  con
popolazione  superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del tesoro, del bilancio  e
della  programmazione  economica individua, d'intesa con il Ministero
dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali, le modalita'
di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli
enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio  mensile  delle
spese   deve   anche   verificare  la  coerenza  con  le  indicazioni
finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero  del  tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  d'intesa  con il
Ministero della  sanita',  individua  le  modalita'  di  rilevazione,
acquisizione e valutazione dei relativi dati.
  6.  Agli  enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai
precedenti  commi  alla  fine  di  ciascun  semestre  la   Conferenza
permanente  per  i  rapporti  fra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di  Bolzano  e  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  del  Ministro  dell'interno  e del
Ministro per gli affari regionali, indicano le misure  che  gli  enti
stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.
  7.  Nella  riduzione  del  disavanzo annuo deve essere mantenuta la
corrispondenza  tra  funzioni  e  risorse,  al  fine  di   assicurare
l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' amministrativa. Le regioni,
le  province  autonome,  le  province  e  i  comuni  verificano  tale
corrispondenza attraverso le procedure  del  controllo  economico  di
gestione.
  8.  Qualora  venga  comminata  la sanzione prevista dalla normativa
europea per l'accertamento di deficit eccessivo, la  sanzione  stessa
verra'  posta  a  carico  degli  enti  che  non  hanno realizzato gli
obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile,
secondo modalita' da definire in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti  fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
  9.  Al  fine  di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi
del Servizio sanitario nazionale presentati  dalle  regioni  per  gli
esercizi  finanziari  anteriori  al  31 dicembre 1997, ogni regione e
provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita', entro il  20
febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20
gennaio  1999  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  la
relazione  sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano
della maggiore spesa sanitaria di competenza  regionale  sino  al  31
dicembre 1994, nonche' i riepilogativi regionali dei consuntivi delle
aziende  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende ospedaliere per
ciascuno  degli   esercizi   finanziari   del   triennio   1995-1997,
accompagnata   dall'illustrazione  dell'andamento  della  spesa,  con
particolare riferimento a  quella  per  personale,  beni  e  servizi,
assistenza  farmaceutica  e assistenza convenzionata. Su proposta del
Ministro della sanita', la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individua, entro il  31  marzo  1999,  per  ciascuna  regione,  anche
tenendo  conto  di  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di  maggiore  spesa  per  il
1997  attribuibile  a  provvedimenti  di carattere nazionale e quella
attribuibile a provvedimenti regionali.
  10. Al fine di verificare i livelli  di  assistenza  assicurati  in
ciascuna   regione   e   provincia  autonoma,  valutare  i  risultati
economico-gestionali  e  individuare   le   cause   degli   eventuali
disavanzi,  distinguendo  la  quota  di  questi  ultimi  derivante da
provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile  alle
responsabilita' regionali, il Ministro della sanita', di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori  e  i  parametri
concernenti  gli  aspetti  strutturali  e  organizzativi  dei sistemi
sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare  riferimento
allo stato di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,   e   successive   modificazioni,  nonche'  delle  norme  e  dei
provvedimenti statali volti a garantire  il  corretto  impiego  delle
risorse  e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari.
Con la stessa procedura sono determinati i tempi e  le  modalita'  di
raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi
previsti dal vigente ordinamento.
  11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano effettua su proposta del Ministro della sanita', il quale  si
avvale  dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la valutazione
della  situazione  delle  singole  regioni,  individua   le   regioni
deficitarie e definisce le linee generali degli interventi di rientro
e  di  ripiano.  Il  Ministro  della  sanita',  sentita  la  predetta
Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai dati ed
alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attivita' di  cui  ai
commi   precedenti,   agli  esiti  della  concertazione  al  riguardo
intervenuta con le regioni, alle indicazioni per le azioni di rientro
per le situazioni deficitarie, nonche' al Piano di  monitoraggio  per
il  perseguimento  dei  livelli  di assistenza e per il governo della
spesa.
  12.  Entro  il  30  settembre  1999  il  Ministro della sanita', il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
le  singole  regioni  stipulano  appositi accordi che individuano gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio  economico-
gestionale  nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto
conto di quanto previsto dal Piano sanitario  nazionale  1998-2000  e
dalla normativa vigente. Per le regioni che presentano una situazione
deficitaria  gli accordi prevedono inoltre un programma di interventi
per il rientro dai disavanzi e le relative  modalit  di  attuazione,
distinguendo  la  quota  attribuibile  a  provvedimenti  di carattere
nazionale  da  quella  attribuibile  a  provvedimenti  regionali.  Le
regioni  per  il  ripiano  del  disavanzo a carico dei propri bilanci
possono alienare parte del patrimonio  delle  aziende  sanitarie  non
destinato  ad  attivita' assistenziali. Il Ministro della sanita', al
fine di assicurare il rientro  dal  deficit  del  settore  sanitario,
adotta,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
apposite  linee di indirizzo per le regioni assicurando, nel rispetto
dell'autonomia regionale, adeguati interventi di supporto tecnico.
  13. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per
i   servizi   sanitari   regionali,  adegua  il  sistema  informativo
sanitario,  in  coerenza  con  le  previsioni  del  Piano   sanitario
nazionale 1998-2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado
di  perseguimento  dei  livelli  di  assistenza  da  parte di tutti i
soggetti  del  servizio  sanitario,   dell'andamento   della   spesa,
dell'attuazione degli accordi di cui al comma 12.
  14.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro della sanita',  previa  intesa
in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  ripartisce,
entro  il  31  gennaio 1999, le disponibilita' finanziarie per l'anno
1999. L'1,5 per cento di tali disponibilita' finanziarie e' ripartito
in occasione del riparto delle  risorse  per  il  servizio  sanitario
iscritte  nel bilancio dello Stato per l'anno 2000 tra le regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 12, e hanno dato ad esso
esecuzione, in ragione del grado di attuazione del programma  stesso.
In   caso   di   inerzia  delle  amministrazioni  regionali  rispetto
all'attuazione degli accordi e/o  del  permanere  di  una  situazione
deficitaria,  il  Governo  adotta  le  penalizzazioni  e  le forme di
intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
  15. Per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
previsti  dal  presente  articolo  nelle regioni a statuto speciale e
nelle province  autonome  si  provvede  con  le  modalita'  stabilite
dall'articolo  48,  comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
  16. Nella determinazione delle spettanze delle  regioni  a  statuto
speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno
1999 si tiene conto del  minor  gettito  derivante  dall'applicazione
dell'articolo  1,  in  relazione  agli  statuti  di  autonomia e alle
rispettive norme di attuazione.
  17.  Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e
Regione siciliana  e  alla  verifica  delle  proposte  conclusive  di
quantificazione  delle partite di credito e debito intercorrenti fino
al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli
affari regionali si provvede entro il 30 settembre 1999,  sentita  la
commissione  paritetica  Stato-Regione  di  cui all'articolo 43 dello
Statuto  della  Regione   siciliana,   con   apposito   provvedimento
legislativo su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze.
  18.  Al  fine  di  consentire  un tempestivo monitoraggio dei conti
pubblici,  nonche'   l'elaborazione   dei   conti   delle   pubbliche
amministrazioni   in   tempi  compatibili  con  il  calendario  degli
adempimenti  previsti  dalla  normativa  comunitaria,  gli  enti  del
settore  pubblico  comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica i dati consuntivi  della  gestione  di
cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999.
 
          Note all'art. 28:
            -  Il  testo  del  comma  34  dell'art.  1 della legge 23
          dicembre 1996, n. 662 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica), e' il seguente:
            "34.  Ai fini della determinazione della quota capitaria,
          in sede di ripartizione del Fondo sanitario  nazionale,  ai
          sensi  dell'art.    12, comma 3, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  il
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE), su proposta del Ministro  della  sanita',  d'intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          stabilisce  i  pesi  da  attribuire  ai  seguenti elementi:
          popolazione residente, frequenza dei consumi  sanitari  per
          eta'  e  per  sesso, tassi di mortalita' della popolazione,
          indicatori relativi a particolari  situazioni  territoriali
          ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
          regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  della sanita', d'intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
          vincolare   quote   del   Fondo  sanitario  nazionale  alla
          realizzazione di specifici obiettivi  del  Piano  sanitario
          nazionale,  con priorita' per i progetti sulla tutela della
          salute materno-infantile, della salute mentale,  della  sa-
          lute  degli  anziani  nonche'  per  quelli finalizzati alla
          prevenzione,  e  in  particolare  alla  prevenzione   delle
          malattie  ereditarie.  Nell'ambito  della prevenzione delle
          malattie infettive nell'infanzia  le  regioni,  nell'ambito
          delle  loro  disponibilita'  finanziarie,  devono concedere
          gratuitamente   i   vaccini   per   le   vaccinazioni   non
          obbligatorie     quali     antimorbillosa,     antirosolia,
          antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo  B  quando
          queste  vengono  richieste  dai  genitori  con prescrizione
          medica. Di tale norma possono  usufruire  anche  i  bambini
          extracomunitari non residenti sul territorio nazionale".
            -  Il  D.Lgs.  30  dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino
          della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            -  Il  testo del secondo periodo del comma 2 dell'art. 48
          della citata legge n. 449/1997 e' il seguente:
            "Per le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono
          realizzati secondo criteri e procedure  stabiliti  d'intesa
          tra  il  Governo  e  i  presidenti delle giunte regionali e
          provinciali  nell'ambito  delle  procedure  previste  negli
          statuti e nelle relative norme di attuazione".