Art. 3.
                     (Incentivi per le imprese)
  1.  In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative
forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata  in  vigore
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
5 dell'articolo 8, sono soppressi:
   a)  il  contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di
cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
   b) i  contributi  destinati  alle  finalita'  del  soppresso  Ente
nazionale  per  l'assistenza  agli orfani dei lavoratori italiani, di
cui  all'articolo  28  della  legge  3  giugno  1975,  n.    160,   e
all'articolo  unico  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
agosto 1956, n.  1124;
   c)  il  contributo  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la
tubercolosi,  di  cui  all'articolo  28 della legge 3 giugno 1975, n.
160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  2
febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.
  2.   I  termini  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 16 aprile 1997, n.  146, sono prorogati di due anni.
  3.  Nei  confronti  dei  settori  per  i   quali   altre   aliquote
contributive  di  finanziamento  della  gestione  di  cui  al comma 1
risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore  industria
la  soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto
dall'anno 2000.
  4. All'articolo 4 della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  17,  le  parole:  "fino  al  31 dicembre 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001";
   b) al comma 18, le parole: "lire 1.050.000  fino  al  31  dicembre
1999"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "lire 1.400.000 fino al 31
dicembre  1999,  lire  1.150.000  fino  al  31  dicembre  2000,  lire
1.050.000 fino al 31 dicembre 2001".
  5.  Per  i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento
delle unita' effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a  tutti  i
datori  di  lavoro  privati ed agli enti pubblici economici, operanti
nelle regioni  Campania,  Basilicata,  Sicilia,  Puglia,  Calabria  e
Sardegna e' riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei
contributi  dovuti  all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale
(INPS) a loro carico, per un  periodo  di  tre  anni  dalla  data  di
assunzione  del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a
contribuzione  per  il  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.   Il
beneficio  si intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di
lavoro,  relativamente  ai  nuovi  soci  lavoratori con i quali venga
instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di  lavoratori
dipendenti.  Nelle  regioni  Abruzzo  e  Molise  le  disposizioni del
presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti  nell'anno
1999.  Le  agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili,
in capo al medesimo lavoratore, con quella  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.  449.
  6.  Le  agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione
che:
   a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un  incremento
del  numero  di  dipendenti  a  tempo  pieno  e indeterminato. Per le
imprese  gia'  costituite  al  31  dicembre  1998,  l'incremento   e'
commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;
   b)  l'impresa  di  nuova  costituzione  eserciti attivita' che non
assorbono  neppure  in  parte  attivita'  di  imprese  giuridicamente
preesistenti  ad  esclusione  delle  attivita'  sottoposte  a  limite
numerico o di superficie;
   c) il livello di  occupazione  raggiunto  a  seguito  delle  nuove
assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
   d)  l'incremento  della  base  occupazionale  venga considerato al
netto delle diminuzioni  occupazionali  in  societa'  controllate  ai
sensi  dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da
parte  di  amministrazioni  pubbliche  di  servizi  o  di  opere   in
concessione  o appalto, al netto del personale comunque gia' occupato
nelle medesime attivita' al 31 dicembre dell'anno precedente;
   e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o
di mobilita' oppure fruiscano della cassa integrazione  guadagni  nei
territori di cui al comma 5;
   f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
   g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti
assunti;
   h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni;
   i)  siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come
definiti dall'articolo 6,  comma  6,  lettera  f),  del  decreto  del
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre
1995, n. 527, e successive modificazioni.
  7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e  5  e'  subordinata
all'autorizzazione  ed  ai  vincoli della Commissione delle Comunita'
europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo
della Comunita' europea.
  8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per un importo di
lire  200  miliardi  annue  a  decorrere  dal  1999  finalizzato   ad
agevolazioni   contributive   a   fronte  di  progetti  di  riduzione
dell'orario di lavoro.
  9. I soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono  per  la
prima  volta  alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli
esercenti attivita' commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31
dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione,
di uno sgravio del 50 per cento  dell'aliquota  contributiva  vigente
per  le  gestioni  predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1999" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
  10.  Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi
alle  amministrazioni  ed  agli  enti  pubblici   beneficiari   della
soppressione  dei  contributi  di  cui  al  comma  1  sono ridotti in
proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.
  11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, sono abrogati.
  12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo  le  parole:  "sui  redditi"  sono  aggiunte  le seguenti: "e la
riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro".
  13. Ai complessivi oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo,  valutati  in  lire 1.419 miliardi per l'anno 1999, in lire
2.410 miliardi per l'anno 2000, in lire  2.706  miliardi  per  l'anno
2001, in lire 1.464 miliardi per l'anno 2002 e in lire 1.327 miliardi
a decorrere dall'anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.319 miliardi
per  l'anno 1999, a lire 1.590 miliardi per l'anno 2000, a lire 1.986
miliardi per l'anno 2001, a lire 1.434 miliardi per l'anno 2002 ed  a
lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.
  14.  Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1, lettera
c), restano confermate e sono poste a carico dello Stato.