Art. 32.
             (Alienazioni di beni immobili di interesse
            storico e artistico di proprieta' dei comuni
                          e delle province)
  1.  I  beni  immobili di interesse storico e artistico dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili  salvo
che  nelle  ipotesi  previste  con  regolamento  da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta  del  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  nel  rispetto  dei
seguenti criteri:
   a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con
soggetti  pubblici  o  privati da parte del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio,  a
condizione  che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrita'
e la fruizione dei beni  e  sia  garantita  la  compatibilita'  della
destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico;
   b)  definizione  dei criteri per la individuazione della tipologia
dei beni per i quali puo' essere concessa l'autorizzazione;
   c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione
ed all'uso dei beni;
   d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di  violazione
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
   e)  individuazione,  entro  cinque  anni  dalla data di entrata in
vigore del regolamento, da parte  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  in collaborazione con gli enti interessati, dei
beni immobili di interesse storico e artistico delle  regioni,  delle
province e dei comuni;
   f)  possibilita' di prevedere il diritto di prelazione a favore di
altri  enti  pubblici  territoriali  o   enti   conferenti   di   cui
all'articolo  11,  comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356;
   g)   abrogazione   espressa   delle   norme,   anche   di   legge,
incompatibili.
  2.  Sono  fatte  salve  le procedure di alienazione gia' avviate in
attuazione dell'articolo 12 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  a
condizione    che    le    stesse    siano    pervenute   alla   fase
dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge
16 giugno 1998, n. 191.
 
          Note all'art. 32:  
            - Per  l'art.  17,  comma  2,  della  legge  n.  400/1998
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del  Consiglio  di  Ministri)  vedi  nelle  note
          all'art. 20.
            - Il testo dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 356/1990
          (Disposizioni  per  la ristrutturazione e per la disciplina
          del gruppo creditizio) e' il seguente:  
            "1. Gli enti di  cui  all'art.  1,  comma  1,  che  hanno
          effettuato   il   conferimento   dell'intera  azienda  sono
          disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti".
            - Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 127/1997  e
          il seguente:
            "Art.  12  (Disposizioni  in materia di alienazione degli
          immobili di proprieta' pubblica). -   1. Dopo  il  comma  2
          dell'articolo  1  della  legge 24 dicembre 1993, n. 560, e'
          inserito il seguente:  
            ''2-bis. Le disposizioni  della  presente  legge  non  si
          applicano  alle  unita'  immobiliari  degli  enti  pubblici
          territoriali  che  non  abbiano   finalita'   di   edilizia
          residenziale  pubblica.  Agli  immobili urbani pubblici e a
          quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo  4  della
          legge  1  giugno  1939,  n.  1089, adibiti a uso diverso da
          quello   di   edilizia   residenziale   si   applicano   le
          disposizioni  degli  articoli 38 e 40 della legge 27 luglio
          1978, n. 392, e successive modificazioni''.  
            2.  I  comuni  e  le  province  possono  procedere   alle
          allenazioni  del  proprio  patrimonio  immobiliare anche in
          deroga alle norme di cui alla legge 24  dicembre  1908,  n.
          783,   e   successive   modificazioni,  ed  al  regolamento
          approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n.  454, e suc-
          cessive   modificazioni,   nonche'   alle    norme    sulla
          contabilita'  generale  degli enti locali, fermi restando i
          princi'pi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.  A
          tal  fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate
          forme di pubblicita' per acquisire e  valutare  concorrenti
          proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente
          interessato.  
            3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico
          e  artistico  dello  Stato,  dei comuni e delle province si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  24  e
          seguenti  della  legge  1  giugno  1939,  n.   1089. I beni
          immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n.
          364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali  non
          siano  state  in tutto o in parte rinnovate e trascritte le
          notifiche ai sensi dell'articolo 2  della  legge  1  giugno
          1939,  n.  1089,  sono, su domanda degli aventi diritto, da
          presentarsi entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  ricompresi a tutti gli effetti tra
          gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge  1
          giugno  1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali,
          dei beni immobili di cui al  periodo  precedente,  avvenute
          prima della data di entrata in vigore della presente legge,
          non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al capo III,
          sezione II, della legge 1 giugno 1939, n. 1089.  
            4.  Le  disposizioni  del  comma  3  e  quelle  da   esse
          richiamate  non  si  applicano  alle alienazioni deliberate
          prima del 31 dicembre 1996, da parte di  enti  ed  istituti
          pubblici,  aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella
          tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno
          1939,  n.  1089,  per  i quali non siano intervenute, prima
          della  deliberazione  di  alienazione,  la  notifica  e  la
          trascrizione  ai  sensi  dell'articolo  2  de'lla  predetta
          legge. In assenza di regolamento, i comuni  e  le  province
          non   possono   procedere   alle   alienazioni  secondo  le
          disposizioni di cui al comma 2.  
            5. Le approvazioni e le  autorizzazioni  ai  sensi  della
          legge  1  giugno  1939,  n. 1089, relative ad interventi in
          materia  di  edilizia  pubblica  e  privata  sui  beni   di
          interesse  storico  e  artistico,  sono rilasciate entro il
          termine  di  novanta  giorni  dalla   presentazione   della
          richiesta  alla  competente  soprintendenza.  Il termine e'
          sospeso, fino a trenta giorni, per una sola  volta,  se  la
          competente  soprintendenza  richiede chiarimenti o elementi
          integrativi di giudizio ovvero procede ad  accertamenti  di
          natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.  
            6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a
          provvedere  nel  successivo  termine  di  trenta giorni, le
          richieste di approvazione e di autorizzazione si  intendono
          accolte.  In  tali casi, nei confronti dei responsabili del
          ritardo e' promosso il procedimento  disciplinare  mediante
          contestazione    di   addebiti,   in   applicazione   delle
          disposizioni vigenti".  
            - La legge n. 191/1998 reca: "Modifiche  ed  integrazioni
          alla  legge  15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127,
          nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
          dipendente   e   di   lavoro  a  distanza  nelle  pubbliche
          amministrazioni.  Disposizioni  in  materia   di   edilizia
          scolastica".