Art. 32. (Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprieta' dei comuni e delle province) 1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri: a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrita' e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilita' della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico; b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali puo' essere concessa l'autorizzazione; c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni; d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione; e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni; f) possibilita' di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili. 2. Sono fatte salve le procedure di alienazione gia' avviate in attuazione dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Note all'art. 32: - Per l'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1998 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri) vedi nelle note all'art. 20. - Il testo dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio) e' il seguente: "1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti". - Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 127/1997 e il seguente: "Art. 12 (Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprieta' pubblica). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' inserito il seguente: ''2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unita' immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalita' di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni''. 2. I comuni e le province possono procedere alle allenazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e suc- cessive modificazioni, nonche' alle norme sulla contabilita' generale degli enti locali, fermi restando i princi'pi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicita' per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato. 3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 de'lla predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2. 5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine e' sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente. 6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo e' promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti". - La legge n. 191/1998 reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica".