Art. 34.
                     (Trattamenti pensionistici
                        e di disoccupazione)
  1.  Con  effetto dal 1 gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione
delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario  in  funzione
dell'importo   complessivo   dei  trattamenti  corrisposti  a  carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e  delle  relative  gestioni
per  i  lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi, esclusivi
ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi  ed  aggiuntivi
di  cui  all'articolo  59,  comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in  applicazione
del  presente  comma  viene  attribuito,  su  ciascun trattamento, in
misura proporzionale  all'ammontare  del  trattamento  da  rivalutare
rispetto all'ammontare complessivo.
  2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di trattamenti
pensionistici,  nella  comunicazione  da  trasmettere  al  Casellario
centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno  in
applicazione  dell'articolo  8  del  decreto  legislativo 2 settembre
1997, n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i  dati  richiesti
dal  Casellario  stesso.  Sulla  base dei predetti dati il Casellario
comunica agli enti interessati, entro il mese di  giugno  di  ciascun
anno,  l'importo  del  trattamento  complessivo  del  soggetto su cui
attribuire gli incrementi di cui al comma 1.
  3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della  comunicazione,
da  parte del Casellario, di cui al comma 2, gli enti determinano, in
via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio
trattamento sulla base dei dati comunicati  dal  Casellario  medesimo
per  l'anno  precedente.  A  decorrere  dalla data di ricezione della
comunicazione  da  parte  del  Casellario,  gli  enti  provvedono   a
rideterminare  la  rivalutazione spettante dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento e ad effe ttuare i conguagli a credito  e  a  debito  dei
pensionati. In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli
importi  dei  trattamenti  pensionistici soggetti alla disciplina del
presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal  1
gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati
dal  Casellario.  A  tal  fine  gli  importi rideterminati relativi a
periodi successivi al 1  gennaio  1999  devono  essere  segnalati  al
Casellario  in  occasione  delle  previste  segnalazioni  periodiche,
mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti  di  rivalutazione
per gli stessi anni sara' effettuata dagli enti interessati a seguito
della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario.
  4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima
applicazione  della nuova disciplina, ciascun ente attribuira' in via
provvisoria la rivalutazione in applicazione del comma 1  sul  totale
dei  trattamenti  dallo  stesso  erogati.  I recuperi derivanti dalle
operazioni di  conguaglio  vengono  effettuati  anche  in  deroga  ad
eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
  5.  La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta
con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998  non  da'  titolo  alla
concessione  della indennita' di disoccupazione ordinaria, agricola e
non agricola, con requisiti normali di cui al regio  decreto-legge  4
ottobre  1935,  n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni  e  integrazioni,  e
con  requisiti  ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
successive modificazioni e integrazioni.
  6.  L'articolo  76,  terzo comma, del regio decreto-legge di cui al
comma 5 si intende  abrogato  nella  parte  modificata  dal  medesimo
comma.
  7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) nella gestione degli accessi al  pensionamento  dei
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  ed il monitoraggio dei
relativi flussi di pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica e con il Ministro per
la funzione pubblica, sono definiti le modalita' e i criteri  per  la
trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici, di idonei
elementi  informativi  da  parte  delle  amministrazioni  interessate
relativi alle domande di quiescenza.
  8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico  delle  gestioni
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi di
cumulo   tra   pensione   e   redditi  da  lavoro  dipendente,  trova
applicazione l'articolo 10, commi 4 e 4-bis, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 503.
  9. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo  il  quarto  periodo  e'  inserito  il  seguente: "Sono altresi'
escluse dal predetto procedimento, per gli esercizi 1998 e  1999,  le
quote  assegnate  alle  gestioni  di  cui agli articoli 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al  50  per  cento  di
quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663".
 
          Note all'art. 34:
            -  Il  comma 3 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449  (Misure  per  la  stabilizzazione  delle   finanza
          pubblica) cosi' recita:  
            3.  A  decorrere dal 1 gennaio 1998, per tutti i soggetti
          nei   cui   confronti   trovino   applicazione   le   forme
          pensionistiche  che  garantiscono  prestazioni  definite in
          aggiunta o ad integrazione  del  trattamento  pensionistico
          obbligatorio,   ivi  comprese  quelle  di  cui  al  decreto
          legislativo  16  settembre  1996,  n.   563,   al   decreto
          legislativo   21   aprile   1993;  n.  124,  e  al  decreto
          legislativo 20 novembre 1990, n.   357,  nonche'  le  forme
          pensionistiche   che   assicurano  comunque  ai  dipendenti
          pubblici, inclusi quelli alle dipendente  delle  regioni  a
          statuto  speciale  e  degli enti di cui alla legge 20 marzo
          1975, n. 70, e successive modificazioni,  ivi  compresa  la
          gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
          n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il  personale
          addetto   alle   imposte   di  consumo,  per  il  personale
          dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
          addetto alle esattorie e  alle  ricevitorie  delle  imposte
          dirette,  prestazioni  complementari al trattamento di base
          ovvero al trattamento di fine rapporto, il  trattamento  si
          consegue  esclusivamente in presenza dei requisiti e con la
          decorrenza  previsti  dalla  disciplina  dell'assicurazione
          generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con
          le  organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative
          del  personale  dipendente,  stipulati  anteriormente  alla
          costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito
          ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per
          gli iscritti ai regimi  aziendali  integrativi  di  cui  al
          citato   decreto   legislativo   n.   357   del   1990,  la
          contrattazione collettiva, nei casi di  ristrutturazione  o
          riorganizzazione   aziendale  che  determinano  esuberi  di
          personale puo' diversamente disporre, anche in deroga  agli
          ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di
          tali  esuberi  riguardanti banche, associazioni di banche e
          concessionari della riscossione cui si applicano  contratti
          collettivi  del settore del credito, gli accordi stipulati,
          entro  la  medesima  data  del  31  marzo  1998,   con   le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative del
          personale dipendente possono: a) prevedere, allo  scopo  di
          agevolare  gli esodi, apposite indennita' da erogare, anche
          ratealmente, in conformita' all'articolo 17 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato  dall'articolo  5  del  decreto  legislativo   2
          settembre  1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di eta'
          ivi previsti, nonche' in conformita' all'articolo 6,  comma
          4,  lettera  b),  del citato decreto legislativo n. 314 del
          1997;  al  medesimo  regime  fiscale  previsto  dal  citato
          articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come
          modificato  dall'articolo  5 del citato decreto legislativo
          n. 314 del 1997; sono assoggettate le analoghe  prestazioni
          eventualmente  erogate,  al  fine  di cui sopra, dal citati
          fondi nazionali per il settore del  credito  in  luogo  dei
          datori   di  lavoro;  b)  adottare,  invia  prioritaria  il
          criterio  della  maggiore  eta'   ovvero   della   maggiore
          prossimita'  alla  maturazione  del  diritto  a  pensione a
          carico dell'assicurazione generale obbligaria purche' siano
          contestualmente previste forme  di  sostegno  del  reddito,
          comprensive  della corrispondente contribuzione figurativa,
          erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo  di
          quattro  anni  previsto per la fruizione dell'indennita' di
          mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
          n. 223, poste a  carico  dei  datori  di  lavoratori.  Alle
          apposite  indennita' ed alle forme di sostegno del reddito,
          comprensive dei versamenti all'INPS per  la  corrispondente
          contribuzione   figurativa,   si  applica  il  comma  3-bis
          dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 1992,  n.  364,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992,
          n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per
          il  settore  del credito, la gestione dei rapporti attivi e
          passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai
          sensi del presente comma e' trasferita ai fondi  stessi,  i
          quali  assumono  in  carico le residue prestazioni previste
          dagli   accordi   medesimi,   provvedendo   a   riscuoterne
          anticipatamente  l'importo  dai datori di lavoro obbligati.
          Per i trattamenti  pensionistici  anticipati  e  gli  altri
          interventi  previsti  in  attuazione  del  decreto-legge 24
          settembre 1996,  n.  497,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9
          settembre  1997,  n.    292, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la
          ristrutturazione  e  la   privatizzazione   delle   aziende
          bancarie  ivi  richiamate,  trovano applicazione, sino alla
          loro  completa  attuazione  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre  1998,  le  disposizioni  degli  accordi sindacali
          stipulati  entro  il  31  marzo  1998,  compresa,  a   tale
          esclusivo  fine,  la  facolta'  per  le predette aziende di
          sostenere il  costo  della  prosecuzione  volontaria  della
          contribuzione   previdenziale  fino  alla  maturazione  del
          diritto a pensione  a  carico  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria secondo i requisiti di anzianita' contributiva
          e  di eta' previsti dalla legislazione previgente. Le forme
          pensionistiche di cui al  presente  comma,  fermo  restando
          quanto  previsto  dal  comma 33, nonche' dal citato decreto
          legislativo n. 124 del 1993,  possono  essere  trasformate,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, in forme a contribuzione definita  mediante
          accordi  stipulati  con le rappresentanze dei lavoratori di
          cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.  300,  e
          successive  modificazioni,  ovvero,  in  mancanza,  con  le
          orgarnizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  del
          personale  dipendente.    Alla  facolta'  di  riscatto, ove
          prevista, nelle forme pensionistiche  di  cui  al  presente
          comma  esercitata  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente legge trovano applicazione le disposizioni di  cui
          al  capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
          in materia di determinazione del relativo onere.  Entro  il
          30 giugno 1998 il Governo e' delegato ad emanare un decreto
          legislativo    per    l'armonizzazione   della   disciplina
          previdenziale del personale addetto alle esattorie  e  alle
          ricevitorie    delle    imposte    dirette    con    quella
          dell'assicurazione generale obbligatoria,  sulla  base  dei
          principi  e  criteri  direttivi  indicati  nell'articolo 2,
          comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.    335,  e  con  le
          modalita'  di  cui all'articolo 3, comma 22, della medesima
          legge. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo   al   predetto   personale   si  applicano  le
          disposizioni di cui al presente comma".
            - L'art. 8 del decreto legislativo 2 settembre  1997,  n.
          314  (Armonizzazione,  razionalizzazione  e semplificazione
          delle disposizioni fiscali e  previdenziali  concernenti  i
          redditi  di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da
          parte dei datori di lavoro), cosi' recita:
            "Art.  8  (Disposizioni  in  materia  di titolari di piu'
          trattamenti pensionistici). - 1. I commi quarto,  quinto  e
          sesto  dell'articolo unico del decreto del Presidente della
          Repubblica  31  dicembre   1971,   n.   1388,   concernente
          l'istituzione  del casellario centrale dei pensionati, come
          sostituiti dall'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio  1995,
          n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
          1995,  n.    85,  sono  sostituiti  dai seguenti: "Gli enti
          erogatori di trattamenti pensionistici  devono  trasmettere
          al  casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio di
          ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti  pensionistici
          che verranno erogati nel corso dello stesso anno.
            2.  Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base
          dei dati e degli elementi di cui al  comma  precedente,  il
          casellario  centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di
          procedure automatizzate, individua i soggetti  titolari  di
          due  o  piu'  trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota
          dei  percipienti,  determina  le  detrazioni  spettanti   e
          comunica  all'ente  che  eroga  il  trattamento  di  minore
          importo, l'aliquota di imposta e le detrazioni da  operare,
          nonche' gli eventuali contributi da trattenere.
            3.  A  partire dalla data della comunicazione, l'ente che
          eroga  il  trattamento  di  minore  importo   provvede   ad
          assoggettare  a tassazione il trattamento pensionistico che
          corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e
          29,  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   29
          settembre  1973,  n. 600, con gli elementi risultanti dalla
          comunicazione fornita dal casellario delle pensioni.
            4. Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e  29
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  ciascun  ente  erogatore  di   trattamenti
          pensionistici effettua le consuete operazioni di conguaglio
          relativamente  ai  trattamenti  corrisposti  e, entro il 28
          febbraio dell'anno successivo consegna  al  percipiente  la
          relativa  certificazione  unica, fiscale e contributiva, di
          cui all'art. 7-bis dello stesso  decreto,  annotando  sulla
          stessa che e' stata applicata la presente disposizione.
            5.   Sulla  base  delle  dichiarazioni  o  degli  elenchi
          presentati   dagli   enti   erogatori    dei    trattamenti
          pensionistici   in   qualita'   di   sostituti   d'imposta,
          l'amministrazione finanziaria provvede  ad  effettuare  gli
          eventuali ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte
          senza  applicazione  di sanzioni. Sono dovuti gli interessi
          di cui  all'art.    9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
            6.  I titolari soltanto di piu' trattamenti pensionistici
          per i quali si sono rese applicabili  le  disposizioni  del
          presente articolo sono esonerati dall'obbligo di presentare
          la  dichiarazione  dei redditi.   Ai fini dell'applicazione
          delle altre disposizioni  di  esonero  dalla  presentazione
          della  dichiarazione  dei redditi di cui all'art. 1, quarto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  i  titolari di piu' trattamenti
          pensionistici  cui  si  e'  reso  applicabile  la  presente
          disciplina  sono considerati percettori di un unico reddito
          di lavoro dipendente".
            - L'art. 76 del regio decreto-legge 4  ottobre  1935,  n.
          1827,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 aprile
          1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento  legislativo
          della previdenza sociale) e' il seguente:
            "Art.  76.  -  La  disoccupazione nei periodi di stagione
          morta,  per  le  lavorazioni  soggette   a   disoccupazione
          stagionale,  e  quella  relativa a periodi di sosta, per le
          lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione,  non
          danno diritto all'indennita'.
            Con  decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il
          parere  del  Comitato   speciale   e   delle   Associazioni
          professionali  interessate,  saranno  stabilite  le tabelle
          delle industrie aventi disoccupazione stagionale o  normali
          periodi di sospensione.
            Quando   la   disoccupazione  derivi  da  dimissioni,  da
          licenziamento in tronco, o da  astensione  dal  lavoro  nei
          casi  previsti dall'art.  502 del Codice penale, il periodo
          indennizzabile e' ridotto di trenta giorni  dalla  data  di
          cessazione  dal  lavoro,  fermo  restando  il  disposto del
          penultimo comma dell'art. 73.
            Non e' dovuta l'indennita' di disoccupazione  durante  il
          periodo  di ricovero o di cura a domicilio per tubercolosi,
          o  di  ricovero  in  altro  istituto  di  cura   a   carico
          dell'Istituto  ai  fini  della  prevenzione  o  della  cura
          dell'invalidita'".
            - Il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in
          materia   previdenziale,  di  occupazione  giovanile  e  di
          mercato di lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema
          informatico del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale)  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del
          21 maggio 1988.
            - I commi 4 e 4-bis dell'art. 10 del decreto  legislativo
          30  dicembre  1992,  n. 503 (Norme per il riordinamento del
          sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici,  a
          norma  dell'art.  3  della  legge 23 ottobre 1992, n. 421),
          sono i seguenti:
            "4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai
          fini dell'applicazione del presente articolo, i  lavoratori
          sono  tenuti  a produrre all'ente o ufficio erogatore della
          pensione  dichiarazione  dei  redditi  da  lavoro  riferiti
          all'anno  precedente,  entro lo stesso termine previsto per
          la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il  medesimo  anno.
          Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali
          competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri
          uffici  pagatori  dei  trattamenti  delle  pensioni  di cui
          all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n.  177,  che  sono,
          altresi',  tenuti  alla  effettuazione delle trattenute nei
          casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro  cui
          al  comma 2 relativamente ai periodi lavorativi per i quali
          non  ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi
          del comma 3.
            4-bis.  Le  trattenute  delle  quote  di   pensione   non
          cumulabili   con  i  redditi  da  lavoro  autonomo  vengono
          effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali  sulla
          base  della  dichiarazione  dei  redditi  che  i pensionati
          prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli
          interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale
          competente  apposita  dichiarazione.  Le  trattenute   sono
          conguagliate  sulla  base  della  dichiarazione dei redditi
          effettivamente  percepiti,  rilasciata  dagli   interessati
          entro  lo  stesso termine previsto per la dichiarazione dei
          redditi ai fini dell'IRPEF".
            - Il testo del comma  34  dell'art.  59  della  legge  27
          dicembre  1997,  n. 449, come modificato dall'art. 34 della
          legge n. 448/1998, e' il seguente:
            "34.  L'importo  dei  trasferimenti  dallo   Stato   alle
          gestioni  pensionistiche,  di  cui  all'art.  37,  comma 3,
          lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88,  e  successive
          modificazioni,  come  rideterminato  al  netto  delle somme
          attribuite  alla  gestione  per  i   coltivatori   diretti,
          mezzadri  e  coloni,  a seguito dell'integrale assunzione a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, e'
          incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto
          dall'anno  1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere
          pensionistico derivante dalle pensioni di invalidita'  liq-
          uidate  anteriormente  alla data di entrata in vigore della
          legge 12 giugno 1984, n. 222.  Tale somma e' assegnata  per
          lire   4.780   miliardi   al   Fondo   pensioni  lavoratori
          dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e
          per lire 560 miliardi  alla  gestione  esercenti  attivita'
          commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di
          cui  al predetto art.  37, comma 3, lettera c). A decorrere
          dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma  2,  della
          legge  8  agosto  1995,  n. 335, con il procedimento di cui
          all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base
          degli   elementi   amministrativi    relativi    all'ultimo
          consultivo  approvato,  sono  definite  le  percentuali  di
          riparto, fra le gestioni interessate, del predetto  importo
          al  netto  della richiamata somma aggiuntiva.  Sono escluse
          da tale procedimento di ripartizione, le quote dell'importo
          assegnato  alla  gestione  speciale  minatori  e   all'Ente
          nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per i lavoratori
          della spettacolo  (ENPALS).    Sono  altresi'  escluse  dal
          predetto  procedimento,  per  gli  esercizi 1998 e 1999, le
          quote assegnate alle gestioni di cui all'art. 31 e 34 della
          legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari  al  50  per
          cento  di  quello  definito  con legge 23 dicembre 1996, n.
          663. Resta in ogni caso confermato  che  per  il  pagamento
          delle   pensioni   INPS   sono  autorizzate,  ove  occorra,
          anticipazioni di tesoreria  all'Ente  poste  italiane  fino
          alla  concorrenza  degli  importi  pagabili  mensilmente da
          quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse  sono
          da intendersi senza oneri di interessi".