Art. 35.
                (Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP)
  1.  Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, al
fine di garantire il pagamento delle  prestazioni  erogate  dall'ente
medesimo,  nei  limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato
al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi  a  titolo
di  finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.  Tale
importo  risulta  comprensivo,  nei  limiti  di lire 30.300 miliardi,
delle anticipazioni a favore della gestione di  cui  all'articolo  29
della  legge  9  marzo 1989, n. 88. Per le anticipazioni concesse nel
corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini  della  determinazione  dei
relativi  importi,  si  provvede  con la procedura di cui al comma 2,
sulla base dei rispettivi consuntivi.
  2. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  con  proprio decreto, provvede alle occorrenti operazioni
di sistemazione contabile derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo.   Il  complesso  degli  effetti  contabili  sulle  gestioni
dell'INPS  interessate  e'  definito  con   la   procedura   di   cui
all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni, anche  per  gli  anni  successivi  rispetto  a  quelli
indicati al comma 1, ove interessati.
  3.  Con  effetto  dall'esercizio  finanziario 1999 sono autorizzati
trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del
bilancio dello  Stato,  a  titolo  di  anticipazione  sul  fabbisogno
finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.
  4.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  di  tesoreria  usufruite
dall'INPS per gli esercizi 1997 e  1998,  per  il  tramite  dell'Ente
poste  italiane  e successivamente della societa' Poste italiane Spa,
al fine  di  fronteggiare  i  fabbisogni  finanziari  delle  gestioni
previdenziali,  sono  autorizzati trasferimenti a carico del bilancio
dello Stato quali regolazioni contabili  delle  anticipazioni  stesse
sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate,
limitatamente  all'anno  1997,  dall'applicazione del comma 1.   Tali
trasferimenti, comunque  a  titolo  anticipato,  sono  effettuati  in
favore  dell'INPS  con il vincolo di destinazione alla societa' Poste
italiane Spa al fine di estinguere  le  partite  debitorie  derivanti
dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.
  5.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  di  tesoreria  usufruite
dall'INPDAP a tutto il 1998, al fine  di  fronteggiare  i  fabbisogni
finanziari    delle    gestioni   previdenziali,   sono   autorizzati
trasferimenti a carico del bilancio  dello  Stato  quali  regolazioni
contabili  delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del
relativo rendiconto.
  6.  Per  le finalita' di cui ai commi 3, 4 e 5, e' istituita presso
l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita contabilita'  nella  quale  sono
evidenziati  i  rapporti  debitori  verso  lo  Stato  da  parte delle
gestioni previdenziali che  hanno  beneficiato  dei  trasferimenti  a
carico del bilancio dello Stato.
  7.  Resta  stabilito  nei  confronti dell'INPS e dell'INPDAP quanto
disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della  legge  27
dicembre 1997, n. 449.
  8.  E'  confermato,  in  ogni  caso,  quanto previsto dalla legge 8
agosto 1995, n. 335, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,  per  la
gestione  separata  dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello
Stato.
  9. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  sono   emanate,   ove
necessario, norme di attuazione del presente articolo.
 
          Note all'art. 35:
            -   L'art.   37   della   legge   9  marzo  1989,  n.  88
          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazioni
          contro gli infortuni sul lavoro), cosi' recita:
            "Art. 37 (Gestione degli interventi  assistenziali  e  di
          sostegno  alle  gestioni  previdenziali). - 1. E' istituita
          presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e
          di sostegno alle gestioni previdenziali".
            2. Il  finanziamento  della  gestione  e'  assunto  dallo
          Stato.
            3. Sono a carico della gestione:
             a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30
          aprile   1969,   n.  153,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ivi comprese quelle erogate  ai  sensi  degli
          articoli  10  e 11 della, legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
          successive modificazioni e integrazioni;
             b) l'onere delle integrazioni di cui  all'art.  1  della
          legge 12 giugno 1984, n. 222;
             c)  una  quota parte di ciascuna mensilita', di pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,  comma
          3,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma e'
          annualmente adeguata con la legge finanziaria, in base alle
          variazioni  dell'indice  nazionale  annuo  dei  prezzi   al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto  centrale  di  statistica  incrementato di un
          punto percentuale;
             d) gli oneri derivanti dalle  agevolazioni  contributive
          disposte  per  legge  in  favore  di particolari categorie,
          settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-
          lavoro, di  solidarieta'  e  l'apprendistato  e  gli  oneri
          relativi  a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto
          per legge il  concorso  dello  Stato  o  a  trattamenti  di
          integrazione   salariale   straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,   n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro  trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato;
             e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
             f)  l'onere  del  trattamenti pensionistici ai cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  19  ottobre  1970, n. 744, degli assegni vitalizi di
          cui all'art. 11 della legge 20  marzo  1980,  n.  75  delle
          maggiorazioni  di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15
          aprile 1985, n.  140,  nonche'  delle  quote  di  pensione,
          afferenti  ai  periodi  lavorativi prestati presso le Forze
          armate alleate e presso l'UNRRA.  Sono  altresi'  a  carico
          della  gestione  tutti  gli  oneri  relativi  a  gli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizloni di
          legge.
            4. L'onere  di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  assorbe
          l'importo  di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
          903, i contributi di cui all'art. 20 della legge  3  giugno
          1975,  n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
          843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
            5. L'importo dei trasferimenti da parte  dello  Stato  ai
          fini  della  progressiva assunzione degli oneri di cui alle
          lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito  annualmente  con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri  di  cui  al  presente  articolo si provvede mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
            6.  L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore   al   1   gennaio   1989  e  delle  pensioni  di
          riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle rel-
          ative spese di amministrazione e' assunto  progressivamente
          a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la
          legge  finanziaria,  tenendo  anche  conto  degli eventuali
          apporti di solidarieta' delle altre gestioni.
            7. Il bilancio della gestione e'  unico  e  per  ciascuna
          forma  di  intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
            8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei  datori
          di  lavoro  destinati  al  finanziamento dei trattamenti di
          integrazione  salariale  straordinaria  e  dei  trattamenti
          speciali  di  disoccupazione  di  cui alle leggi 5 novembre
          1968,  n.  1115.  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati".
            - L'art. 29 della legge n. 88/1989 e' il seguente:
            "Art. 29 (Composizione del comitato amministratore  della
          gestione  dei  contributi e delle prestazioni previdenziali
          dei coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni).-  1.  Alla
          gestione  istituita  ai  sensi dell'art. 28 sovraintende un
          comitato amministratore presieduto dal  rappresentante  dei
          coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio
          di  amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal
          presidente,  da  cinque  rappresentanti   dei   coltivatori
          diretti,  da  due rappresentanti dei mezzadri e coloni e da
          un rappresentante dei concedenti i  terreni  in  colonia  o
          mezzadria  nominati  con  decreto del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale su designazione delle associazioni
          di categoria piu' rappresentative a livello nazionale  e  a
          un  rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro
          e della previdenza sociale e del Ministero del  tesoro  con
          qualifica non inferiore a primo dirigente.
            2.  In  caso  di  assenza o impedimento del presidente le
          funzioni vicarie  sono  assunte  dal  membro  del  comitato
          delegato dal presidente stesso".
            -  L'art.  14  della  legge  7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  cosi'
          recita:
            "Art. 14. - Qualora sia  opportuno  effettuare  un  esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
            2.  La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazione  procedente   debba   acquisire   intese,
          concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi
          richiesti.
            2-bis. Nella prima riunione della conferenza  di  servizi
          le  amministrazioni  che  vi  partecipano  stabiliscono  il
          termine entro cui e' possibile pervenire ad una  decisione.
          In  caso  di  inutile decorso del termine l'amministrazione
          indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
            2-ter. Le disposizioni di cui  ai  commi  2  e  2-bis  si
          applicano   anche   quando   l'attivita'  del  privato  sia
          subordinata ad atti di consenso,  comunque  denominati,  di
          competenza di amministrazioni pubbliche diverse.  In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
            3. Si considera acquisito l'assenso  dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente  convocata,  non abbia partecipato
          alla   conferenza   o   vi   abbia   partecipato    tramite
          rappresentanti   privi   della   competenza   ad  esprimere
          definitivamente la volonta', salvo che essa  non  comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data   di    ricevimento    della    comunicazione    delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
            3-bis.  Nel  caso  in  cui  una   amministrazione   abbia
          espresso,  anche  nel  corso  della  conferenza, il proprio
          motivato  dissenso,   l'amministrazione   procedente   puo'
          assumere  la  determinazione  di  conclusione  positiva del
          procedimento   dandone   comunicazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente  o
          quella  dissenziente sia una amministrazione statale; negli
          altri casi la comunicazione e'  data  al  presidente  della
          regione  ed  ai  sindaci.  Il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa delibera  del  Consiglio  medesimo,  o  il
          presidente  della  regione o i sindaci, previa delibera del
          consiglio regionale o dei consigli comunali,  entro  trenta
          giorni   dalla   ricezione   della  comunicazione,  possono
          disporre  la  sospensione  della  determinazione   inviata;
          trascorso  tale  termine,  in  assenza  di  sospensione, la
          determinazione e' esecutiva.
            4. Qualora il  motivato  dissenso  alla  conclusione  del
          procedimento  sia  espresso da una amministrazione preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
          cittadini,  l'amministrazione  procedente  puo' richiedere,
          purche' non vi sia  stata  una  precedente  valutazione  di
          impatto  ambientale negativa in base alle norme tecniche di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
          dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
          5 gennaio  1989,  una  determinazione  di  conclusione  del
          procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, pre-
          via deliberazione del Consiglio dei Ministri.
            4-bis.  La  conferenza  di  servizi  puo' essere convcata
          anche per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in
          piu'   procedimenti  amministrativi  connessi,  riguardanti
          medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la  conferenza
          e'   indetta  dalla  amministrazione  o,  previa  informale
          intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
          pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione  competente
          a  concludere  il  procedimento  che  cronologicamente deve
          precedere gli altri connessi.  L'indizione della conferenza
          puo'  essere  richiesta  qualsiasi  altra   amministrazione
          coinvolta".
            - Per il testo del comma 34, ultimo periodo, dell'art. 59
          della  legge  n.  449/1997,  come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle note all'art. 34.
            - La legge 8 agosto 1995, n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico  obbligatorio e complementare), e' pubblicata
          nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale  -
          serie generale - n. 190 del 16 agosto 1995.
            -   La   legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
          razionalizzazione della finanza  pubblica),  e'  pubblicata
          nel  supplemento ordinario n. 233 alla Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1996.