Art. 36.
            (Disposizioni modificative ed interpretative
            dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge
                      23 dicembre 1996, n. 662)
  1.  Il  comma  182 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  come  modificato  dal  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e'
sostituito dal seguente:
  "182.  La  verifica annuale del requisito reddituale per il diritto
all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in  relazione
ai  redditi  riferiti  all'anno  1983,  ma  anche  con riferimento ai
redditi  degli  anni  successivi.  Sugli  arretrati  maturati  al  31
dicembre  1995 e' dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento
dell'importo maturato a tale data. Per  gli  anni  successivi,  sulle
somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un
tasso  annuo  pari  alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai  ed  impiegati,  accertata  dall'ISTAT  per
l'anno  precedente.  Con  la  prima  annualita'  sono corrisposti gli
interessi  maturati  sull'intero  ammontare  degli  arretrati  dal  1
gennaio 1996 alla data di pagamento".
  2.   Nell'espressione   "aventi   diritto"  di  cui  al  comma  181
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  si  intendono
comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo
avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.
  3.  Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino
al 31 dicembre 1995 da parte  degli  eredi  non  aventi  titolo  alla
pensione  ai  superstiti  dei pensionati deceduti anteriormente al 30
marzo 1996 devono essere presentate, a pena di  decadenza,  entro  un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4.  Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino
al 31 dicembre 1995, presentate dagli  eredi  dei  pensionati  aventi
titolo  all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n.
495 del 1993 e n. 240 del 1994,  devono  essere  corredate  di  copia
della   denuncia  di  successione  presentata  ai  competenti  uffici
finanziari, dalla quale risultino i nominativi di eventuali coeredi e
la quota di eredita' a ciascuno spettante.
  5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, aventi ad oggetto le questioni di cui  all'articolo  1,  commi
181  e  182,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati
estinti d'ufficio con compensazione  delle  spese  fra  le  parti.  I
provvedimenti  giudiziari  non  ancora  passati  in giudicato restano
privi di effetto.
  6. Ai maggiori oneri recati dal  comma  1,  valutati  in  lire  875
miliardi   per  l'anno  1998,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  dello  stanziamento   iscritto   nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'anno  1998,  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
          Note all'art. 36:
            -  Il comma 181 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, come
          modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, della legge 28 maggio
          1997, n. 140 (Misure  urgenti  per  il  riequilibrio  della
          finanza pubblica) e' il seguente:
            "181.  Per  il pagamento delle somme, maturate fino al 31
          dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati  dagli
          enti     previdenziali    interessati,    in    conseguenza
          dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale
          n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro  del  tesoro
          e'   autorizzato  ad  effettuare,  con  l'osservanza  delle
          disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
          n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del
          debito  pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra
          il 1996 ed  il  2001;  tali  emissioni  non  concorrono  al
          raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione
          di  titoli  pubblici  annualmente  stabilito dalla legge di
          approvazione del bilancio. Il ricavo netto  delle  suddette
          emissioni,  limitato  a  lire  3.135  miliardi per la prima
          annualita', sara' versato ai competenti enti previdenziali,
          che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in
          sei annualita', gli aventi diritto nelle forme previste per
          la corresponsione dei trattamenti pensionistici;  l'importo
          di  ciascuna  annualita'  sara'  determinato  in  relazione
          all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli
          enti previdenziali".
            - Il testo del dispositivo  delle  sentenze  della  Corte
          costituzionale  n.  495/1993  e  n.  240/1994,  pubblicate,
          rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  -   1   serie
          speciale  -  n.  1 del 5 gennaio 1994 e n. 25 del 15 giugno
          1994, e' il seguente:
            "Sentenza  29-31  dicembre  1993,  n.  495:    LA   CORTE
          COSTITUZIONALE
            Riuniti     i    giudizi,    dichiara    l'illegittimita'
          costituzionale dell'art, 22 della legge 21 luglio 1965,  n.
          903   (Avviamento   alla   riforma   e   miglioramento  dei
          trattamenti di pensione della  previdenza  sociale),  nella
          parte  in cui non prevede che la pensione di riversibilita'
          sia  calcolata  in  proporzione   alla   pensione   diretta
          integrata   al   trattamento   minimo   gia'  liquidata  al
          pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque  diritto  di
          percepire".
            "Sentenza   8-10   dicembre  1994,  n.  240:    LA  CORTE
          COSTITUZIONALE
            Riuniti i giudizi:
             dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  11,
          comma  22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
          correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui  -  nel
          caso  di  concorso  di  due  o  piu'  pensioni  integrate o
          integrabili  al  trattamento  minimo,  delle quali una sola
          conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art.  6,
          comma 3, del  d.-l.  12  settembre  1983,  n.  463  (Misure
          urgenti  in  materia  previdenziale  e  sanitaria  e per il
          contenimento della spesa pubblica,  disposizioni  per  vari
          settori  della pubblica amministrazione e proroga di taluni
          termini), convertito nella legge 11 novembre 1983,  n  638,
          non  risultando  superati  al 30 settembre 1983 i limiti di
          reddito  fissati  nei  commi  precedenti   -   prevede   la
          riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre
          pensioni  non piu' integrabili, anziche' il mantenimento di
          esse nell'importo spettante alla  data  indicata,  fino  ad
          assorbimento  negli  aumenti  della pensione-base derivanti
          dalla perequazione automatica;
             dichiara  inammissibile  la  questione  di  legittimita'
          costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 7,
          del  citato d.l. 12 settembre 1983, n. 463, e dell'art. 11,
          comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi
          correttivi  di finanza pubblica), sollevata, in riferimento
          agli  articoli  3,  38,  secondo   comma,   e   101   della
          Costituzione,  dal  pretore  di  Parma  con  l'ordinanza in
          epigrafe iscritta nel R.O.  n. 79 del 1994".
            - Per il testo vigente del comma 182  dell'art.  1  della
          legge  n.    662/1996,  si  veda  la  sostituzione  di esso
          prevista dal comma 1 dell'art.  36 della presente legge.