Art. 36. (Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) 1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' sostituito dal seguente: "182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 e' dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualita' sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla data di pagamento". 2. Nell'espressione "aventi diritto" di cui al comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996. 3. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995 da parte degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995, presentate dagli eredi dei pensionati aventi titolo all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere corredate di copia della denuncia di successione presentata ai competenti uffici finanziari, dalla quale risultino i nominativi di eventuali coeredi e la quota di eredita' a ciascuno spettante. 5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. 6. Ai maggiori oneri recati dal comma 1, valutati in lire 875 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Note all'art. 36: - Il comma 181 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) e' il seguente: "181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualita', sara' versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualita', gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualita' sara' determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali". - Il testo del dispositivo delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 1 del 5 gennaio 1994 e n. 25 del 15 giugno 1994, e' il seguente: "Sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495: LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art, 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilita' sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo gia' liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire". "Sentenza 8-10 dicembre 1994, n. 240: LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui - nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica; dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 7, del citato d.l. 12 settembre 1983, n. 463, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 38, secondo comma, e 101 della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe iscritta nel R.O. n. 79 del 1994". - Per il testo vigente del comma 182 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, si veda la sostituzione di esso prevista dal comma 1 dell'art. 36 della presente legge.