Art. 39. (Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap) 1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilita', erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
Nota all'art. 39: - Per il testo dell'art. 3 della gia' citata legge n. 104/1992 si veda in nota all'art. 38.