Art. 39.
             (Autocertificazione dei soggetti portatori
                            di handicap)
  1.  I  soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5
febbraio  1992,  n.  104,  attestano,   mediante   autocertificazione
effettuata  nei  modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza
delle  condizioni  personali  richieste  ai  fini  dell'adozione   di
provvedimenti   amministrativi   o   dell'acquisizione  di  vantaggi,
benefici economici, prestazioni  sanitarie,  agevolazioni  fiscali  o
tributarie  e  di ogni altra utilita', erogati da soggetti pubblici o
gestori o esercenti pubblici servizi.
 
          Nota all'art. 39:  
            - Per il testo dell'art. 3 della  gia'  citata  legge  n.
          104/1992 si veda in nota all'art. 38.