Art. 4.
             (Incentivi per le piccole e medie imprese)
  1.  Alle  piccole  e  medie  imprese, come definite dal decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   18
settembre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 229 del 1
ottobre 1997, che dal 1o gennaio 1999 al 31  dicembre  2001  assumono
nuovi   dipendenti,  e'  concesso,  in  conformita'  alla  disciplina
comunitaria, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio
1999, un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente  pari  a  un
milione di lire annue. Il credito di imposta non puo' comunque super-
are  l'importo  complessivo  di lire 60 milioni annue in ciascuno dei
tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione. Si applicano
le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3.
  2. Il credito di imposta e' pari a tre milioni di  lire  annue  per
ogni  lavoratore  disabile  assunto  a  tempo indeterminato che abbia
un'invalidita' superiore al 65 per cento.
  3. Le unita' produttive delle imprese  devono  essere  ubicate  nei
territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali
il  tasso  medio  di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato
provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata  per  il
1998,  sia  superiore  alla media nazionale risultante dalla medesima
rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1
del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, o con quelle per le  quali  la  Commissione
delle  Comunita'  europee ha riconosciuto la necessita' di intervento
con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n.
SG (97)D/4949 del 30 giugno 1997, nonche' nelle aree di crisi di  cui
all'articolo  1,  comma  1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.    236,
situate in province nelle quali il tasso di disoccupazione accertato,
secondo la predetta definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20
per cento alla media nazionale. La disposizione di cui all'articolo 4
della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, come modificato dal comma 4
dell'articolo 3  della  presente  legge  e,  limitatamente  ai  nuovi
assunti  nell'anno  1999,  le  disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del
medesimo articolo 3, trovano applicazione nei limiti della regola  de
minimis   prevista   dalla   comunicazione  della  Commissione  delle
Comunita' europee 96/C  68/06  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
delle Comunita' europee C68 del 6 marzo 1996, e alle altre condizioni
di cui al citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997, anche per le
aziende  industriali  ed  artigiane ubicate nel territorio di Venezia
insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.
  4.  Il  credito  di  imposta,  che non concorre alla formazione del
reddito imponibile ed e' comunque riportabile nei periodi di  imposta
successivi,   puo'   essere  fatto  valere  ai  fini  del  versamento
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito  delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto,
anche in compensazione ai sensi  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997,   n.  241,  per  i  soggetti  nei  confronti  dei  quali  trova
applicazione la  nuova  normativa.  Il  credito  di  imposta  non  e'
rimborsabile;  tuttavia  esso  non  limita  il diritto al rimborso di
imposte ad altro titolo spettante.
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i settori
esclusi di cui alla comunicazione della Commissione  delle  Comunita'
europee   96/C  68/06,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita' europee C 68 del 6 marzo  1996.  Le  agevolazioni  previste
sono  cumulabili  con  altri benefici eventualmente concessi ai sensi
della predetta comunicazione purche' non  venga  superato  il  limite
massimo di lire 180 milioni nel triennio.
  6.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dell'ultimo periodo del
comma 3, valutati in lire 25 miliardi per ciascuno degli  anni  1999,
2000  e  2001,  si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.  Gli
ulteriori  oneri  derivanti  dal presente articolo fanno carico sulle
quote  messe  a  riserva  dal  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione  economica  (CIPE)  in  sede  di riparto delle risorse
finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il  Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
sono  stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti
di imposta di cui al comma 1.