Art. 40.
                  (Interventi nel settore postale)
  1.  La societa' Poste italiane Spa e' autorizzata all'esercizio del
servizio  di  tesoreria  degli  enti  pubblici,   secondo   modalita'
stabilite con convenzione. La societa' Poste italiane Spa e' altresi'
autorizzata   a  effettuare  incassi  e  pagamenti  per  conto  delle
amministrazioni pubbliche. A tal fine  puo'  eseguire  operazioni  di
versamento  e  di  prelevamento di fondi presso la tesoreria statale,
con modalita' da stabilire convenzionalmente.
  2. Il regolamento per l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la
contabilita'   dell'Amministrazione  delle  poste  e  dei  telegrafi,
approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n.  841,  e'  abrogato.  I
flussi  finanziari  e la contabilizzazione dei servizi resi per conto
delle amministrazioni dello Stato, della Cassa depositi e prestiti  e
degli  enti  pubblici sono regolati secondo i principi degli articoli
2423 e seguenti del codice civile.
  3. I conservatori dei registri  immobiliari  trascrivono  a  favore
della  societa'  Poste  italiane  Spa  la titolarita' dei beni di cui
risulti accertata la  proprieta'  da  parte  dell'ex  Amministrazione
delle  poste e delle telecomunicazioni, in base all'articolo 6, comma
1, del  decreto-legge  1  dicembre  1993,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29 gennaio 1994, n. 71, individuati nel
rendiconto  approvato  con  legge  23  settembre  1994,  n.  555.  La
trascrizione  e' effettuata sulla base delle segnalazioni predisposte
dalla  societ   Poste   italiane   Spa   contenenti   gli   elementi
identificativi dei singoli beni.
  4.  L'attivita'  postale  e'  uniformata  alle  prescrizioni  della
direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
dicembre  1997.  A  tal  fine entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo
17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   apposito
provvedimento  di  modificazione  del  testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
n.   156,   e   successive  modificazioni,  volto  ad  assicurare  la
prestazione di un servizio postale universale con prezzi  accessibili
a  tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva
e la revoca delle concessioni di cui all'articolo 29 del citato testo
unico. Il  provvedimento  introdurra'  altresi'  gli  istituti  della
autorizzazione    generale    e   della   licenza   individuale   per
l'espletamento di servizi non riservati e definira' le  modalita'  di
applicazione  ai  servizi  di  bancoposta  della  normativa di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi  i  principi
normativi  che  governano  il  risparmio  postale nelle sue peculiari
caratteristiche.
  5.  All'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole: "Dalla data di cui  al  comma  6"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Dal 1 gennaio 1999".
  6.  Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'  applicabile
alla  societa' Poste italiane Spa l'articolo 59, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
 
          Note all'art. 40:
            - Il testo del comma 1 dell'art. 6  del  decreto-legge  1
          dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 gennaio 1994, n. 71, e' il seguente:
            "1.  L'ente  e'  titolare  dei rapporti attivi e passivi,
          nonche' dei diritti e dei beni  dell'Amministrazione  delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni,  ivi compresi quelli in
          corso di realizzazione e quelli  per  i  quali  sono  stati
          emessi  ordini  di  acquisto,  ad  eccezione  dei  beni  da
          destinare a sedi e uffici del Ministero".
            - La legge 23 settembre 1994, n.  555,  ha  approvato  il
          rendiconto  generale  dell'amministrazione  dello Stato per
          l'esercizio finanziario 1993.
            - La direttiva 97/67/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del  15 dicembre 1997, pubblicata nella G.U.C.E.
          del 21 gennaio 1998, concerne regole comuni per lo sviluppo
          del  mercato  interno  dei  servizi  postali  comunitari  e
          miglioramento della qualita' del servizio.
            -  Per l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, vedere nelle note all'art. 20.
            -  Il  testo  dell'art.  29   del   testo   unico   delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e  di  telecomunicazioni,   approvato   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, e' il
          seguente:
            "Art. 29 (Concessione di servizi postali). - Il direttore
          provinciale delle poste ha facolta' di dare in concessione,
          nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
             1)   accettazione   e   recapito   (per   espresso)   di
          corrispondenze  epistolari  entro  i  confini del comune di
          loro provenienza;
             2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte,
          istituti ed enti in genere e  loro  agenzie  o  succursali,
          delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei
          rispettivi comuni nei quali risiedono;
             3)    recapito    delle   corrispondenze   ordinarie   e
          raccomandate per espresso;
             4) esercizio dei casellari,  aperti  o  chiusi,  per  la
          distribuzione delle corrispondenze;
             5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli
          uffici  postali  e telegrafici collegati alla rete di posta
          pneumatica dello Stato;
             6)  trasporto  di  pacchi   e   colli,   soggetti   alla
          disposizione  dell'art.    1  del presente decreto, di peso
          fino a 20 chilogrammi.
            La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3),
          4)  e  5)  e'  accordata  con   ordinanza   del   direttore
          provinciale  delle  poste  in  base  ad appositi capitolati
          preventivamente approvati con decreto del Ministro  per  le
          poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il  consiglio di
          amministrazione.
            La concessione, di cui al  n.  6),  risulta  da  apposito
          attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste.
            Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il
          consenso dell'Amministrazione".
            -  Il  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, ha
          approvato il testo unico delle disposizioni in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
            -  Il  testo  del  comma  7  dell'art.  53 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
            "7. Dalla data di cui al comma 6 i lavoratori  dipendenti
          dell'Ente   poste  italiane  sono  assicurati  all'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di
          lavoro  e'  tenuto  al  versamento  dei  relativi  premi al
          predetto Ente.  Dalla  stessa  data  sono  poste  a  carico
          dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in
          essere  alla data della trasformazione nonche' quelle rela-
          tive agli eventi infortunistici ed alle  manifestazioni  di
          malattie  professionali  verificatisi  prima di tale data e
          non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro  e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentiti  l'INAIL  e l'Ente poste italiane, vengono definiti
          oneri e modalita' per il trasferimento delle competenze  in
          materia  infortunistica.  Il  numero  2)  del  primo  comma
          dell'art. 127 del testo unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1965, n. 1124, e'
          abrogato".
            - Il testo del  comma  28  dell'art.  2  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
            "28.  In  attesa  un'organica  riforma  del sistema degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, con uno  o  piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sentite  le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
          delle competenti Commissioni parlamentari,  sono  definite,
          in   via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  di
          politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
          nell'ambito dei processi di  ristrutturazione  aziendali  e
          per  fronteggiare  situazioni  di  crisi di enti ed aziende
          pubblici  e  privati  erogatori  di  servizi  di   pubblica
          utilita',  nonche'  delle  categorie  e  settori di impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio  della  potesta' regolamentare il Governo si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
             a) costituzione da parte della contrattazione collettiva
          nazionale  di  appositi  fondi   finanziati   mediante   un
          contributo  sulla  retribuzione non inferiore allo 0,50 per
          cento;
             b) definizione da parte della contrattazione medesima di
          specifici  trattamenti  e  dei  relativi  criteri; entita',
          modalita'  concessivi,  entro  i   limiti   delle   risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi;
             c)    eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento con una quota non superiore al 25  per  cento
          del contributo;
             d)  in  caso di ricorso ai trattamenti, previsione della
          obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
          misura addizionale non superiore a tre volte  quella  della
          contribuzione stessa;
             e)  istituzione  presso l'INPS dei fondi, gestiti con il
          concorso delle parti sociali;
             f)  conseguimento,  limitatamente  all'anno   1997,   di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi".
            "3.  A decorrere dal 1 gennaio 1998, per tutti i soggetti
          nei   cui   confronti   trovino   applicazione   le   forme
          pensionistiche  che  garantiscono  prestazioni  definite in
          aggiunta o ad integrazione  del  trattamento  pensionistico
          obbligatorio,   ivi  comprese  quelle  di  cui  al  decreto
          legislativo  16  settembre  1996,  n.   563,   al   decreto
          legislativo   21   aprile   1993,  n.  124,  e  al  decreto
          legislativo 20 novembre 1990 n.    357,  nonche'  le  forme
          pensionistiche   che   assicurano  comunque  ai  dipendenti
          pubblici, inclusi quelli alle dipendenze  delle  regioni  a
          statuto  speciale  e  degli enti di cui alla legge 20 marzo
          1975, n. 70, e successive modificazioni,  ivi  compresa  la
          gestione  speciale  ad  esaurimento  di cui all'art. 75 del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
          n.  761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
          addetto  alle  imposte  di  consumo,   per   il   personale
          dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
          addetto  alle  esattorie  e  alle ricevitorie delle imposte
          dirette, prestazioni complementari al trattamento  di  base
          ovvero  al  trattamento di fine rapporto, il trattamento si
          consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con  la
          decorrenza  previsti  dalla  disciplina  dell'assicurazione
          generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con
          le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
          del  personale  dipendente,  stipulati  anteriormente  alla
          costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito
          ai sensi dell'art. 2, comma 28,  della  legge  23  dicembre
          1996,  n.  662,  e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per
          gli iscritti ai regimi  aziendali  integrativi  di  cui  al
          citato   decreto   legislativo   n.   357   del   1990,  la
          contrattazione collettiva, nel casi di  ristrutturazione  o
          riorganizzazione   aziendale  che  determinano  esuberi  di
          personale, puo' diversamente disporre; anche in deroga agli
          ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di
          tali esuberi riguardanti banche, associazioni di  banche  e
          concessionari   della   riscossione   cui  si  applicano  i
          contratti  collettivi  del settore del credito, gli accordi
          stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  del
          personale  dipendente  possono: a) prevedere, allo scopo di
          agevolare gli esodi, apposite indennita' da erogare,  anche
          ratealmente,  in  conformita'  all'art.  17 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 2  settembre
          1997,  n.  314,  nel  rispetto  dei  requisiti  di eta' ivi
          previsti, nonche'  in  conformita'  all'art.  6,  comma  4,
          lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997;
          al  medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del
          testo unico delle  imposte  sui  redditi,  come  modificato
          dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997,
          sono  assoggettate  le  analoghe  prestazioni eventualmente
          erogate, al fine di cui sopra, dai citati  fondi  nazionali
          per  il settore del credito in luogo dei datori di loro; b)
          adottare, in via prioritaria, il  criterio  della  maggiore
          eta' ovvero della maggiore prossimita' alla maturazione del
          diritto  a  pensione  a  carico dell'assicurazione generale
          obbligatoria, purche' siano contestualmente previste  forme
          di  sostegno  del reddito, comprensive della corrispondente
          contribuzione figurativa,  erogabili,  anche  in  soluzione
          unica,  nel  limite  massimo  di  4  anni  previsto  per la
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di  cui  all'art.  7
          della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, poste a carico dei
          datori di lavoro. Alle apposite indennita' ed alle forme di
          sostegno del reddito, comprensive dei  versamenti  all'INPS
          per  la corrispondente contribuzione figurativa, si applica
          il comma 3-bis dell'art.  1  del  decreto-legge  14  agosto
          1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi
          nazionali  per  il  settore  del  credito,  la gestione dei
          rapporti attivi e passivi  derivanti  dall'applicazione  di
          accordi stipulati ai sensi del presente comma e' trasferita
          ai  fondi  stessi,  i  quali  assumono in carico le residue
          prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo  a
          riscuoterne  anticipatamente l'importo dai datori di lavoro
          obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli
          altri interventi previsti in attuazione  del  decreto-legge
          24  settembre  1996, n. 497, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9
          settembre 1997, n.   292,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la
          ristrutturazione   e   la   privatizzazione  delle  aziende
          bancarie ivi richiamate, trovano  applicazione,  sino  alla
          loro  completa  attuazione  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998,  le  disposizioni  degli  accordi  sindacali
          stipulati   entro  il  31  marzo  1998,  compresa,  a  tale
          esclusivo fine; la facolta'  per  le  predette  aziende  di
          sostenere  il  costo  della  prosecuzione  volontaria della
          contribuzione  previdenziale  fino  alla  maturazione   del
          diritto  a  pensione  a  carico dell'assicurazione generale
          obbligatoria secondo i requisiti di anzianita' contributiva
          e  di eta' previsti dalla legislazione previgente. Le forme
          pensionistiche di cui al  presente  comma,  fermo  restando
          quanto  previsto  dal  comma 33, nonche' dal citato decreto
          legislativo n. 124 del 1993,  possono  essere  trasformate,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, in forme a contribuzione definita  mediante
          accordi  stipulati  con le rappresentanze dei 1avoratori di
          cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n.  300, e suc-
          cessive  modificazioni,  ovvero,  in   mancanza,   con   le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative del
          personale dipendente.    Alla  facolta'  di  riscatto,  ove
          prevista,  nelle  forme  pensionistiche  di cui al presente
          comma esercitata dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge trovano applicazione le disposizioni di cui
          al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  184,
          in  materia  di determinazione del relativo onere. Entro il
          30 giugno 1998 il Governo e' delegato ad emanare un decreto
          legislativo   per   l'armonizzazione    della    disciplina
          previdenziale  del  personale addetto alle esattorie e alle
          ricevitorie    delle    imposte    dirette    con    quella
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  sulla base dei
          principi e criteri direttivi indicati  nell'art.  2,  comma
          23,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalita'
          di cui all'art. 3, comma 22, della medesima  legge.    Fino
          alla  data  di entrata in vigore del decreto legislativo al
          predetto personale si applicano le disposizioni di  cui  al
          presente comma".
            -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  59 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: