Art. 41. (Tariffe postali agevolate) 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data e' introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di: a) libri; b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 1 ottobre 1999, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita' per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalita' per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste. 3. Per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e' autorizzata una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalita' di cui alla lettera c) del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001. 4. I rimborsi a favore della societa' Poste italiane Spa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono conservati in bilancio sino all'erogazione, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla societa' Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni previste dalle norme indicate. 5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la societa' Poste italiane Spa fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 1 luglio 1999, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato delle predette agevolazioni. 6. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: "editrici di quotidiani o periodici" sono inserite le seguenti: "a quella data" e sono soppresse le seguenti parole: "e per i quali le societ editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997". 7. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "e' corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi", sono inserite le seguenti: "2, 8,"; b) al secondo periodo, le parole: "della residua documentazione prevista" sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione richiesta all'editore".
Note all'art. 41: - Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e degli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' il seguente: "Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo). - 1.-19. (Omissis). 20. Con decorrenza dal 1 aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonche' dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1 aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicita' editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine e' istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonche' quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni". "Art. 17 (Agevolazioni postali). - 1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa puo' essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e da' diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali". "Art. 20 (Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali). - 1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'art. 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge. 2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 6 e le relative sanzioni previste nell'art. 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge. 3. L'art. 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' abrogato". - Il testo dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente: "5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dei commi 26 e 28 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' il seguente: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e' concesso un rimborso di lire 200 per ogni copia delle pubblicazioni edite spedita in abbonamento postale, a condizione che le pubblicazioni stesse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 45 per cento di quella dell'intero stampato su base annua e che i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari. Dal rimborso sono esclusi i giornali di pubblicita', di promozione delle vendite di beni o servizi, di vendita per corrispondenza, i cataloghi, i giornali pornografici, i giornali non posti in vendita, quelli a carattere postulatorio, quelli editi da enti pubblici". "28. L'Ente poste italiane provvede ad applicare una riduzione di lire 200, per ogni copia spedita in abbonamento postale, agli editori in regola con l'iscrizione al Registro nazionale della stampa o con gli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, cosi' come attestato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, su parere della commissione tecnica consultiva di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, provvede all'invio all'Ente poste italiane dell'elenco delle testate aventi diritto, nonche', entro il 30 giugno dell'anno successivo, all'erogazione della somma relativa al minor introito complessivo verificatosi, sulla base dei dati relativi al numero delle copie spedite di ogni singola testata ammessa, comunicati dall'Ente poste italiane. I giornali pornografici e i cataloghi, esclusi quelli di informazione libraria, sono soggetti all'aliquota IVA del 19 per cento e sono parimenti esclusi dalla resa forfettaria di cui all'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e suc- cessive modificazioni, nonche' dalle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni". - Il testo del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: "20. Con decorrenza dal 1 aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonche' dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1 aprile 1997 gli invii attraverso il canale postale di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicita' editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a) b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine e' istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonche' quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni". - Il comma 10 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dal comma 2 dell'art. 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' il seguente: "10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti e per i quali le societa' editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997, nonche' a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1 gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio, e' corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici; b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie". - Il testo vigente del comma 15-bis dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' il seguente: "15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonche' della residua documentazione prevista dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una societa' di revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio".