Art. 41.
                     (Tariffe postali agevolate)
  1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per
le spedizioni postali di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  ed  agli  articoli  17 e 20 della legge 10
dicembre 1993,  n.  515,  sono  soppresse.  Dalla  medesima  data  e'
introdotto  un  contributo  diretto, volto ad agevolare le spedizioni
postali di:
   a) libri;
   b) giornali e periodici di cui al registro previsto  dall'articolo
1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249;
   c)  pubblicazioni  informative  di  associazioni ed organizzazioni
senza fini di lucro.
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  da  emanare  entro  il  1 ottobre 1999, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
sono  stabiliti  i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del
contributo diretto di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e
le organizzazioni  senza  fini  di  lucro  e  l'editoria  minore,  le
caratteristiche   dei  prodotti  editoriali  oggetto  del  beneficio,
l'entita' del contributo medesimo e le modalita' per usufruirne.  Per
le  imprese  che  editano  i  prodotti  di  cui  al comma 1 ed il cui
fatturato non supera i 5 miliardi di lire  annui,  i  citati  decreti
dovranno  prevedere  le  modalita'  per  gli  eventuali  anticipi  da
richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante  per  l'anno
precedente.  Per  tali  imprese  l'erogazione dei restanti contributi
avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste.
  3. Per le finalita' di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  1  e'
autorizzata  una  spesa  non superiore a lire 400 miliardi per l'anno
2000 e non superiore a  lire  350  miliardi  per  l'anno  2001.  Tali
stanziamenti  confluiscono  in  un  Fondo  unico  per  l'editoria  da
istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti
a favore del settore editoriale. Per le finalita' di cui alla lettera
c) del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di  lire  100  miliardi  per
l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001.
  4.  I  rimborsi a favore della societa' Poste italiane Spa da parte
della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'articolo
2  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal comma 20 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998
e 1999, sono effettuati nei limiti degli specifici  stanziamenti  che
sono  conservati  in  bilancio sino all'erogazione, sulla base di una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata  dalla  societa'
Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle
riduzioni previste dalle norme indicate.
  5.  Relativamente  ai  rimborsi  per  l'anno 1999 la societa' Poste
italiane Spa  fornisce,  entro  il  31  maggio  1999,  una  analitica
relazione  sull'ammontare  dei  rimborsi  e  sui soggetti beneficiari
relativa al primo trimestre 1999. Il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  entro  il 1 luglio 1999, invia alle competenti Commissioni
parlamentari una relazione sullo stato delle predette agevolazioni.
  6. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3  della  legge  7  agosto
1990, n. 250, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge
11  luglio  1998,  n.  224, dopo le parole: "editrici di quotidiani o
periodici"  sono  inserite  le  seguenti:  "a  quella  data"  e  sono
soppresse  le  seguenti  parole:  "e  per i quali le societ editrici
abbiano presentato domanda per l'anno 1997".
  7. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7  agosto  1990,  n.
250,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al primo periodo, dopo le parole:  "e'  corrisposto  un  importo
pari  al  50 per cento dei contributi di cui ai commi", sono inserite
le seguenti: "2, 8,";
  b) al secondo periodo, le  parole:  "della  residua  documentazione
prevista"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "della  documentazione
richiesta all'editore".
 
          Note all'art. 41:
            - Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e degli articoli  17  e  20  della  legge  10
          dicembre 1993, n.  515, e' il seguente:
            "Art.  2  (Misure  in  materia  di  servizi  di  pubblica
          utilita'  e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e   dello
          sviluppo). - 1.-19. (Omissis).
            20.  Con  decorrenza  dal  1  aprile  1997,  i prezzi dei
          servizi di cui al comma 19 sono  stabiliti,  anche  tramite
          convenzione,  dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle
          esigenze della  clientela  e  delle  caratteristiche  della
          domanda,  nonche'  dell'esigenza  di  difesa e sviluppo dei
          volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo  il  1
          aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di:
             a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi
          periodicita'   editi   da  soggetti  iscritti  al  registro
          nazionale della stampa;  c)  pubblicazioni  informative  di
          enti,  enti  locali,  associazioni  ed altre organizzazioni
          senza fini di lucro, anche  in  lingua  estera  da  spedire
          all'estero,    il    Ministero    delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno  tre
          mesi,  le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle
          lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore
          al tasso programmato di inflazione.
            A tal fine e' istituito un fondo presso la Presidenza del
          Consiglio dei ministri-Dipartimento  per  l'informazione  e
          l'editoria  pari  a  lire  300 miliardi per il 1997, per le
          integrazioni tariffarie  da  corrispondere  all'Ente  poste
          italiane.  Il  funzionamento  del  fondo  e'  stabilito con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
          emanare  entro  e  non  oltre il 31 marzo 1997. Non possono
          essere ammesse  alle  tariffe  agevolate  le  pubblicazioni
          pornografiche;   le  testate  giornalistiche  di  cui  alla
          lettera b) che contengono inserzioni  pubblicitarie,  anche
          in  forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di
          tipo  redazionale  per  un'area  calcolata  su  base  annua
          superiore   al   45  per  cento  dell'intero  stampato;  le
          pubblicazioni di cui alla  lettera  c),  qualora  includano
          inserzioni   pubblicitarie,   anche  in  forma  di  inserto
          separato  dalla  pubblicazione,   o   perseguano   vantaggi
          commerciali  a  favore  di terzi, nonche' quelle di vendita
          per corrispondenza, i cataloghi e la  stampa  postulatoria.
          Le   stampe  promozionali  e  propagandistiche  spedite  in
          abbonamento postale dalle  organizzazioni  senza  scopo  di
          lucro  di  cui  alla  lettera  c),  anche  finalizzate alla
          raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario  non
          superiore  all'80  per  cento  di  quello  previsto  per le
          pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni".
            "Art. 17 (Agevolazioni postali). - 1.  Ciascun  candidato
          in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in
          una  circoscrizione  per  le  elezioni per il rinnovo della
          Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica  hanno
          diritto  ad  usufruire  di una tariffa postale agevolata di
          lire 70, per plico di peso non superiore a grammi  70,  per
          l'invio  di  materiale  elettorale per un numero massimo di
          copie pari al totale degli elettori iscritti  nel  collegio
          per  i  singoli  candidati, e pari al totale degli elettori
          iscritti nella circoscrizione per le  liste  di  candidati.
          Tale  tariffa  puo' essere utilizzata unicamente nei trenta
          giorni precedenti la data di svolgimento delle  elezioni  e
          da'   diritto   ad  ottenere  dall'amministrazione  postale
          l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure  e  tempi
          uguali   a  quelli  in  vigore  per  la  distribuzione  dei
          periodici settimanali".
            "Art. 20  (Elezioni  europee,  regionali,  provinciali  e
          comunali).    -  1.  Per  le  elezioni  dei  rappresentanti
          italiani al  Parlamento  europeo  e  per  le  elezioni  dei
          consigli  delle  regioni  a  statuto ordinario e, in quanto
          compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle prov-
          ince autonome di  Trento  e  di  Bolzano  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  agli articoli da 1 a 6 e le relative
          sanzioni previste nell'art.  15 e le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
            2.  Per  le elezioni dei consigli comunali e provinciali,
          del sindaco e del presidente della provincia  si  applicano
          le  disposizioni  dell'art.   1 e dell'art. 6 e le relative
          sanzioni previste nell'art. 15 e  le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
            3.  L'art.  28  della  legge  25  marzo  1993,  n. 81, e'
          abrogato".
            - Il testo dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della
          legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
             "5) cura la  tenuta  del  registro  degli  operatori  di
          comunicazione  al quale si devono iscrivere in virtu' della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di autorizzazione in base alla vigente normativa  da  parte
          dell'Autorita'   o  delle  amministrazioni  competenti,  le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante  impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,   le   imprese   di
          produzione  e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici e
          televisivi,  nonche'  le  imprese  editrici   di   giornali
          quotidiani,  di  periodici o riviste e le agenzie di stampa
          di carattere nazionale, nonche' le  imprese  fornitrici  di
          servizi  telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi compresa
          l'editoria  elettronica  e  digitale;  nel  registro   sono
          altresi'  censite  le infrastrutture di diffusione operanti
          nel  territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta   apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti  al  registro alla data di entrata in vigore della
          presente legge".
            - Il testo dei commi 26 e 28 dell'art. 2 della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, e' il seguente:
            "26.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  alle  imprese
          editrici di giornali quotidiani e periodici e' concesso  un
          rimborso  di  lire  200  per ogni copia delle pubblicazioni
          edite spedita in abbonamento postale, a condizione  che  le
          pubblicazioni     stesse    non    contengano    inserzioni
          pubblicitarie,  anche  di  tipo  redazionale,  per  un'area
          superiore al 45 per cento di quella dell'intero stampato su
          base  annua  e  che  i  relativi  abbonamenti  siano  stati
          stipulati a titolo oneroso dai destinatari.   Dal  rimborso
          sono esclusi i giornali di pubblicita', di promozione delle
          vendite di beni o servizi, di vendita per corrispondenza, i
          cataloghi, i giornali pornografici, i giornali non posti in
          vendita,  quelli  a carattere postulatorio, quelli editi da
          enti pubblici".
            "28. L'Ente poste  italiane  provvede  ad  applicare  una
          riduzione   di   lire   200,  per  ogni  copia  spedita  in
          abbonamento   postale,   agli   editori   in   regola   con
          l'iscrizione  al  Registro nazionale della stampa o con gli
          altri adempimenti previsti dalla legge 5  agosto  1981,  n.
          416,  e  successive modificazioni, cosi' come attestato dal
          Garante   per   la   radiodiffusione   e   l'editoria.   Il
          Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  su  parere  della
          commissione  tecnica  consultiva  di  cui all'art. 54 della
          legge 5 agosto 1981, n. 416,  provvede  all'invio  all'Ente
          poste  italiane  dell'elenco  delle testate aventi diritto,
          nonche',  entro  il   30   giugno   dell'anno   successivo,
          all'erogazione  della  somma  relativa  al  minor  introito
          complessivo verificatosi, sulla base dei dati  relativi  al
          numero delle copie spedite di ogni singola testata ammessa,
          comunicati    dall'Ente    poste   italiane.   I   giornali
          pornografici e i cataloghi, esclusi quelli di  informazione
          libraria, sono soggetti all'aliquota IVA del 19 per cento e
          sono  parimenti  esclusi  dalla  resa  forfettaria  di  cui
          all'art.  74,  primo  comma,  lettera  c),  del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e  suc-
          cessive  modificazioni,  nonche' dalle riduzioni tariffarie
          di cui all'art. 28 della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  e
          successive modificazioni".
            -  Il  testo  del  comma  20  dell'art.  2 della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
            "20. Con decorrenza dal  1  aprile  1997,  i  prezzi  dei
          servizi  di  cui  al comma 19 sono stabiliti, anche tramite
          convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto  delle
          esigenze  della  clientela  e  delle  caratteristiche della
          domanda, nonche' dell'esigenza di  difesa  e  sviluppo  dei
          volumi  di  traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1
          aprile 1997 gli invii attraverso il canale postale di:
             a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi
          periodicita'  editi  da  soggetti  iscritti   al   registro
          nazionale  della  stampa;  c)  pubblicazioni informative di
          enti, enti locali,  associazioni  ed  altre  organizzazioni
          senza  fini  di  lucro,  anche  in lingua estera da spedire
          all'estero,   il   Ministero   delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni  determina, con un anticipo di almeno tre
          mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate  nelle
          lettere  a) b) e c), con un eventuale aumento non superiore
          al tasso programmato di inflazione. A tal fine e' istituito
          un fondo presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri-
          Dipartimento  per  l'informazione  e l'editoria pari a lire
          300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da
          corrispondere all'Ente poste italiane.    Il  funzionamento
          del  fondo  e'  stabilito  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre  il  31
          marzo   1997.  Non  possono  essere  ammesse  alle  tariffe
          agevolate  le  pubblicazioni  pornografiche;   le   testate
          giornalistiche  di  cui  alla  lettera  b)  che  contengono
          inserzioni  pubblicitarie,  anche  in  forma   di   inserto
          separato  dalla pubblicazione anche di tipo redazionale per
          un'area calcolata su base annua superiore al 45  per  cento
          dell'intero  stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera
          c), qualora includano inserzioni  pubblicitarie,  anche  in
          forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano
          vantaggi  commerciali  a favore di terzi, nonche' quelle di
          vendita  per  corrispondenza,  i  cataloghi  e  la   stampa
          postulatoria.    Le  stampe promozionali e propagandistiche
          spedite in abbonamento postale dalle  organizzazioni  senza
          scopo  di  lucro  di cui alla lettera c), anche finalizzate
          alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario
          non superiore all'80 per cento di quello  previsto  per  le
          pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni".
            -  Il  comma 10 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.
          250, come sostituito dal comma 2 dell'art. 2 della legge 11
          luglio 1998, n.  224, e' il seguente:
            "10. Fatta salva l'applicazione a regime della  normativa
          in  vigore  al  31  dicembre  1997  a  favore delle imprese
          editrici di quotidiani  o  periodici  organi  di  movimenti
          politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per
          l'accesso  ai contributi previsti e per i quali le societa'
          editrici  abbiano  presentato  domanda  per  l'anno   1997,
          nonche'  a  favore  delle  imprese editrici di quotidiani e
          periodici pubblicati per la prima volta in data  successiva
          al  31  dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi
          di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
          decorrere dal 1  gennaio  1998  alle  imprese  editrici  di
          quotidiani  o periodici che, oltre che attraverso esplicita
          menzione riportata in testata, risultino  essere  organi  o
          giornali  di  forze politiche che abbiano il proprio gruppo
          parlamentare in una delle Camere o nel  Parlamento  europeo
          avendo  almeno  un rappresentante in un ramo del Parlamento
          italiano,  nell'anno  di  riferimento  dei  contributi  nei
          limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
          e' corrisposto:
             a)  un  contributo fisso annuo di importo pari al 40 per
          cento della media dei costi risultanti  dai  bilanci  degli
          ultimi  due  esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque
          non superiore a  lire  2  miliardi  e  500  milioni  per  i
          quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
             b)   un   contributo   variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri previsti dal comma 8, per i  quotidiani,  ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;  per   i   suddetti   periodici   viene   comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie".
            - Il testo vigente del comma  15-bis  dell'art.  3  della
          legge 7 agosto 1990, n. 250, e' il seguente:
            "15-bis.  A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
          ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda  valida  ai
          sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
          pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 10 e 11
          spettanti  per  l'anno  precedente.    La  liquidazione del
          contributo residuo verra' effettuata entro tre  mesi  dalla
          presentazione  del bilancio dell'impresa editoriale e della
          necessaria    certificazione    nonche'    della    residua
          documentazione    prevista    dalle   norme   vigenti.   La
          certificazione,  eseguita  a  cura  di  una   societa'   di
          revisione,  e'  limitata  alla verifica ed al riscontro dei
          soli costi a cui si fa riferimento  per  il  conteggio  del
          contributo complessivo relativo ad ogni esercizio".