Art. 42.
              (Canone di concessione dovuto dalla RAI)
  1.  Il  canone  di  concessione  dovuto  dalla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa per l'anno 1998 resta fissato nella misura  di  lire  40
miliardi.
  2.  All'onere  relativo  al  minore introito derivante dal comma 1,
valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1998, si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per l'anno 1998, parzialmente utilizzando per detto anno:
   a)  quanto  a  lire  84.279 milioni l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri;
   b) quanto  a  lire  5.000  milioni  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
   c)  quanto  a  lire  10.000  milioni  l'accantonamento relativo al
Ministero di grazia e giustizia;
   d) quanto a  lire  19.422  milioni  l'accantonamento  relativo  al
Ministero della pubblica istruzione;
   e)   quanto  a  lire  226  milioni  l'accantonamento  relativo  al
Ministero per le politiche agricole;
   f)  quanto  a  lire  984  milioni  l'accantonamento  relativo   al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
   g) quanto a lire 71 milioni l'accantonamento relativo al Ministero
del commercio con l'estero;
   h) quanto a lire 18 milioni l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il
31 dicembre 1998.