Art. 43. (Ferrovie dello Stato Spa) 1. L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla societa' Ferrovie dello Stato Spa negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per l'effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio pubblico e dal contratto di programma, e' accertato in via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi contratti, ed e' articolato nel modo seguente: a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di servizio pubblico; b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma. 2. L'acquisizione, l'attribuzione e la devoluzione, avvenute in base a specifiche disposizioni di legge, dei beni immobili che risultano iscritti nel bilancio della societa' Ferrovie dello Stato Spa al 31 dicembre 1997, cosi' come certificato dalla societa' di revisione ed approvato dall'assemblea dei soci, si intendono avvenute a titolo di trasferimento di proprieta'. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di trascrizione e volturazione dei beni di cui al comma 2, nonche' le competenze del Comitato costituito sulla base dell'articolo 15 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, rel- ative alla verifica, sulla base del criterio di strumentalita' alle attivita' concesse, dell'appartenenza al patrimonio immobiliare della societa' Ferrovie dello Stato Spa di beni non iscritti in bilancio e dalla stessa rivendicati in via amministrativa e della regolarita' dell'autocertificazione da parte della societa' medesima dei diritti reali in godimento gratuito, ai fini delle decisioni sulla spettanza di questi ultimi beni e diritti. 4. Le acquisizioni, l'attribuzione e la devoluzione a titolo di trasferimento di proprieta' e l'accertamento sulla spettanza di beni e diritti reali in godimento gratuito di cui ai commi 2 e 3 non potranno tuttavia avere riguardo ad aree del demanio marittimo, che restano assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione di cui agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, lettera h), 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, secondo i parametri di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonche' alle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro primo del codice della navigazione e relative norme di esecuzione. 5. In attesa che vengano definiti gli assetti del settore ferroviario in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che, conseguentemente, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disponga la valutazione del ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la societa' Ferrovie dello Stato Spa e' autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997. 6. La societa' Ferrovie dello Stato Spa, in deroga a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' autorizzata a provvedere alla integrazione dei piani di vendita regionali gia' approvati, al fine di rendere alienabili gli alloggi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 1 della legge stessa fino alla concorrenza del 100 per cento, con le medesime modalita' e condizioni previste dalla legge stessa. 7. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione della societa' Ferrovie dello Stato Spa come stabilito dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1 gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sara' concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, dalla societa' Ferrovie dello Stato Spa, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle suddette disposizioni sia gia' iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro sono risolti dalla data stessa. 8. Il personale di cui al comma 7, dipendente della societa' Ferrovie dello Stato Spa, iscritto al fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, puo' optare, in ogni caso, per il trasferimento della posizione assicurativa accreditata presso il suddetto fondo nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed anche in assenza delle condizioni richieste dall'articolo stesso. Per il personale dipendente della societa' Ferrovie dello Stato Spa che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia, la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 7 avverr in ogni caso con un preavviso di sei mesi. 9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324.
Note all'art. 43: - Il regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo "all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabi1e" e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 169 del 29 giugno 1991. - Il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, relativo "agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile" e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 130 del 15 giugno 1970). - L'art. 15 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed alti frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 - serie generale - del 24 marzo 1993, cosi' recita: "Art. 15. - 1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore delle Ferrovie dello Stato S.p.a. disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino- Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Le schede suddette devono altresi' contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti: la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto: l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente Ferrovie dello Stato territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilita' dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. 2. Le Ferrovie dello Stato S.p.a. contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che puo' sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed e' definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura. 3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente ''Ferrovie dello Stato'' e delle Ferrovie dello Stato S.p.a. non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e le Ferrovie dello Stato S.p.a. sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. 3-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202. del 28 agosto 1992, e in deroga alle medesime, continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato S.p.a. quanto disposto dall'art. 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985. n. 210 per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". - L'art. 5, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: "Riordino della legislazione in materia portuale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, cosi' recita: "1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3 lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale individua altresi' le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate". - L'art. 8 comma 3, lettera h), della legge n. 84 del 1994, cosi' recita: "3. Il presidente dell'autorita' portuale: a)-g) (Omissis); h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione". - L'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994, cosi' recita: "1. Le entrate delle autorita' portuali sono costituite: a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'art. 6, comma 7, nonche' dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16. Le autorita' portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura piu' elevata di quanto stabilito dalle autorita' marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine". - Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, concernente "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 - serie generale - del 4 dicembre 1993. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, concernente: "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187. - L'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario, cosi' recita: "Art. 55 (Disposizioni varie). - 1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attivita' di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditivita', del ramo d'azienda ''Gestione dell'infrastruttura'' della Societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della societa'. Il Governo, successivamente al rinnovo del Piano generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione della Societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. predispone gli indirizzi per la riorganizzazione societaria dell'Azienda. 2. E' abrogato, con effetto dal 1 gennaio 1998, l'art. 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. 3. Con decorrenza dal 1 gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in societa' per azioni. 4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559. 5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a: a) a trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessita' nello specifico settore e fermi restando la continuita' e il livello qualitativo del servizio; b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla base della capacita' operativa delle unita' di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio. 6. (Omissis). 7. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Republica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo e' inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile. 8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali. con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sara' determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, e dell'art. 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello Stato. 9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente. 10. Per gli atti di acquisto degli immobili degli enti previdenziali pubblici, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, stipulato entro il 30 giugno 1998, i privati locatari possono regolarizzare la propria posizione debitoria maturata al 30 settembre 1997 versando, in aggiunta al prezzo di acquisto, in unica soluzione e senza maggiorazione di interessi, l'80 per cento di quanto dovuto a titolo di morosita' locativa per canoni ed oneri accessori, oppure mediante versamento rateale secondo modalita' e tempi da concordare con l'ente creditore, l'intero ammontare del debito locativo senza interessi. 11. All'art. 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: "I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilita' della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attivita' liquidatoria". All'art. 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: ''si avvale'' sono sostituite dalle seguenti: ''puo' avvalersi anche''. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 560. 12. (Omissis). 13. A decorrere dal 1 gennaio 1998 la societa' Autostrada del Brennero S.p.a. e' autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento e' effettuato in esenzione d'imposta. L'utilizzo delle disponibilita' del fondo avverra' in base a un piano di investimento da presentare dalla societa' Autostrada del Brennero S.p.a. entro il 30 giugno 1998, da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998 e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilita' su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione. A decorrere dal l gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato e' aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997. 14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e fore- stale e le azioni di sostegno alle attivita' produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico- finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitivita', favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro; b) accrescimento delle capacita' concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extra comunitari; c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agro-industriale; d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore. 15. Per le finalita' di cui al comma 14 il Governo e' autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira determi- nate con il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, e definite con i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, in conformita' alle prescrizioni dei suddetti regolamenti e con le previste procedure nazionali. 16. Al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi". 17. Per la realizzazione degli interventi gia' approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'art. 12, comma 5-octies, del decreto- legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e suc- cessive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1998. 18. All'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole da: ''e da approvarsi'' fino alla fine del comma sono costituite dalle seguenti: ''sentite le parti sociali''; b) al secondo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: '', entro i limiti massimi della tariffa medesima,'' e le parole: '', mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie''; c) al secondo comma, secondo periodo, e' soppressa la parola: ''minima''. 19. Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 20. (Omissis). 21. Le indennita' ed i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione di reddito. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. 22. L'Ente nazionale per le strade entro il 31 dicembre 1998 ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione contabile elaborata del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla data del 29 febbraio 1996. I residui passivi di cui all'art. 275, secondo comma, lettera c), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che si riferiscono a rapporti e impegni registrati nelle scritture contabili sulla base di atti formali per i quali sono maturati alla data del 31 dicembre 1997 i termini di prescrizione, sono trasferiti in apposito fondo di riserva. Tale fondo e' utilizzabile, a seguito di accordi di programma con il Ministero dei lavori pubblici, anche per i fini istituzionali dell'Ente. Agli oneri derivanti dal contenzioso dell'Ente nazionale per le strade fino al 31 dicembre 1997, si fa fronte con un accantonamento sui residui passivi di stanziamento di cui all'art. 275, secondo comma, lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. 23. Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni entro il 31 gennaio 1998 ed aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore dell'Ente, in bae a delibera del Consiglio, da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'Ente e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non puo superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto. 24. L'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 25. All'art. 10. primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: "disponibilita' finanziarie" si interpretano come comprensive delle disponibilita' rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo. 26. L'art. 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea. 27. (Omissis)". - L'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1993, n. 306, cosi' recita: "4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge". - L'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 560 del 1993, cosi' recita: "2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14 si applicano altresi': a) (Omissis). b) agli alloggi non di servizio di proprieta' della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in societa per azioni. Le modalita' di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto l992". - L'art. 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997 cosi' recita: "6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianita' decorrenti dal 1 gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' ovvero di sola anzianita' contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di eta'. Per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. E' in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianita' contributiva di 40 anni. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della Societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, e' istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalita' di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianita' contributiva o anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari". - L'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, recante: "Disposizioni in materia previdenziale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 - serie generale - del 1 marzo 1982, cosi' recita: "Art. 6. - Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a pre- stare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria. L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604 in deroga all'art. 11 della legge stessa. Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti". - L'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: "Disposizioni diverse per l'attuazi'one della manovra di finanza pubblica 1991/1993", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303, cosi' recita: "Art. 6 (Eta' pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purche' di vecchiaia. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facolta' di cui al comma 1, deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. 3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. 4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano le facolta' di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108. 5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facolta' di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di trattamento pensionistico. 6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta' di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti. 7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di eta' avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti". - L'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante "Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario, cosi' recita: "Art. 1 (Eta' per il pensionamento di vecchiaia). - 1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' subordinato al compimento dell'eta' indicata per ciascun periodo, nella tabella A allegata. 2. Il limite di eta' previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' elevato fino al compimento del sessantacinquesimo anno; gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al surrichiamato articolo 6, comma 2; sono altresi' esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati. 3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le eta' di cui al comma 1, e' incrementata di un punto percentuale fino al compimento dl sessantesimo anno di eta' per le donne e sessantacinquesimo per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti comunque, fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. 4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di eta' prevista dal comma 1. 5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non puo' comunque super- are l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti. 6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992, per i lavoratori non vedenti. 7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro. 8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento". - L'art. 209 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipedenti civili e militari dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, supplemento ordinario, cosi' recita: "Art. 209 (Disposizioni di carattere generale). - Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro familiari il trattamento di quiescenza e' erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418. Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato nonche' quelli non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno. Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di diposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizioni al Fondo pensioni, le rispettive norme di inquadramento. Il Fondo pensioni e' dotato di un patrimonio costituito: con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, numero 132; con gli avanzi di gestione del Fondo stesso; con altre entrate per titoli diversi. Il patrimonio di cui sopra e' custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge. Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, a carico della ''gestione dei mutui al personale'' del bilancio dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, l'interesse annuo del cinque per cento. Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso Fondo e con un contributo dello Stato. Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in apposito paragrafo del titolo ''gestioni speciali ed autonome'' del bilancio dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato". - L'art 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, recante "Riordino dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1979, n. 40, cosi' recita: "Art. 1. - Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge. Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facolta' di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. La facolta' di cui al primo comma puo' essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o piu' gestioni previdenziali di- verse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria". - L'art. 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante: "Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente della Ferrovie dello Stato S.p.a.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1998, n. 211, cosi' recita: "Art. 1. - 1. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. non si applicano, fino al 1 gennaio 2002, le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui consentono il mantenimento in servizio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio per il pensionamento di vecchiaia. 2. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 sia gia' iniziato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i rapporti di lavoro sono risolti dalla stessa data. 3. Il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a., iscritto al Fondo pensioni di cui all'art. 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidene della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, puo' optare per il trasferimento della posizione assicurativa, accreditata presso il suddetto Fondo, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, anche quando vanti l'iscrizione al solo Fondo pensioni".