Art. 43.
                     (Ferrovie dello Stato Spa)
  1.   L'ammontare   delle  somme  da  corrispondere,  ai  sensi  dei
regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26  giugno  1969,  n.
1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n.  1893/91 del Consiglio,
del 20 giugno 1991, alla societa' Ferrovie dello Stato Spa negli anni
dal  1994  al  1998  inclusi,  per  l'effettuazione  dei  servizi  di
trasporto viaggiatori e per gli obblighi di  servizio,  previsti  dal
contratto  di  servizio  pubblico  e  dal  contratto di programma, e'
accertato in via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in  misura
pari  a  quella  complessivamente  prevista  in  via  preventiva  dal
bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi  contratti,
ed e' articolato nel modo seguente:
   a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire,
rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto
di servizio pubblico;
   b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire,
rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto
di programma.
  2.  L'acquisizione,  l'attribuzione  e  la devoluzione, avvenute in
base a specifiche  disposizioni  di  legge,  dei  beni  immobili  che
risultano  iscritti  nel bilancio della societa' Ferrovie dello Stato
Spa al 31 dicembre 1997, cosi' come  certificato  dalla  societa'  di
revisione ed approvato dall'assemblea dei soci, si intendono avvenute
a titolo di trasferimento di proprieta'.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
con  il  Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono  disciplinate  le  modalita'  di trascrizione e volturazione dei
beni di cui al comma 2, nonche' le competenze del Comitato costituito
sulla base dell'articolo 15 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, rel-
ative alla verifica, sulla base del criterio di  strumentalita'  alle
attivita' concesse, dell'appartenenza al patrimonio immobiliare della
societa'  Ferrovie dello Stato Spa di beni non iscritti in bilancio e
dalla stessa rivendicati in via amministrativa  e  della  regolarita'
dell'autocertificazione  da parte della societa' medesima dei diritti
reali in godimento gratuito, ai fini delle decisioni sulla  spettanza
di questi ultimi beni e diritti.
  4.  Le  acquisizioni,  l'attribuzione  e la devoluzione a titolo di
trasferimento di proprieta' e l'accertamento sulla spettanza di  beni
e  diritti  reali  in  godimento  gratuito  di cui ai commi 2 e 3 non
potranno tuttavia avere riguardo ad aree del demanio  marittimo,  che
restano  assoggettate  ai  poteri di pianificazione e gestione di cui
agli articoli 5, comma 1, 8,  comma  3,  lettera  h),  13,  comma  1,
lettera  a),  della  legge  28  gennaio  1994,  n.   84, e successive
modificazioni, secondo i parametri di cui al decreto-legge 5  ottobre
1993,  n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, nonche' alle disposizioni di cui al capo I  del  titolo
II  del  libro primo del codice della navigazione e relative norme di
esecuzione.
  5.  In  attesa  che  vengano  definiti  gli  assetti  del   settore
ferroviario in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
8  luglio  1998,  n.  277,  e  che, conseguentemente, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  disponga  la
valutazione  del  ramo  d'azienda  "Gestione  dell'infrastruttura" ai
sensi dell'articolo 55 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  la
societa'  Ferrovie  dello  Stato  Spa  e' autorizzata a costituire, a
valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo  di  ristrutturazione
di  importo  pari  al valore netto dell'infrastruttura risultante dal
bilancio al 31 dicembre 1997.
  6. La societa'  Ferrovie  dello  Stato  Spa,  in  deroga  a  quanto
previsto  al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560, e' autorizzata a  provvedere  alla  integrazione  dei  piani  di
vendita  regionali  gia' approvati, al fine di rendere alienabili gli
alloggi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo  1  della  legge
stessa  fino  alla  concorrenza  del  100  per cento, con le medesime
modalita' e condizioni previste dalla legge stessa.
  7. Al fine  di  favorire  il  processo  di  ristrutturazione  della
societa'  Ferrovie  dello  Stato Spa come stabilito dall'articolo 59,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  fino  al  1  gennaio
2002,  nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero
che sara' concordato con le organizzazioni  sindacali  di  categoria,
dalla  societa'  Ferrovie  dello  Stato  Spa,  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo  6  del  decreto-legge  22  dicembre
1981,  n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n.  54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407,  e
all'articolo  1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei
casi in cui il mantenimento  in  servizio  ai  sensi  delle  suddette
disposizioni  sia gia' iniziato prima della data di entrata in vigore
della presente legge, i rapporti di lavoro sono  risolti  dalla  data
stessa.
  8.  Il  personale  di  cui  al  comma  7, dipendente della societa'
Ferrovie  dello  Stato  Spa,  iscritto  al  fondo  pensioni  di   cui
all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione
del  rapporto  di  lavoro,  puo'  optare,  in  ogni  caso,   per   il
trasferimento  della  posizione  assicurativa  accreditata  presso il
suddetto   fondo   nell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
gestita  dall'INPS,  secondo  le  disposizioni  dell'articolo 1 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed anche in  assenza  delle  condizioni
richieste  dall'articolo  stesso.  Per  il personale dipendente della
societa' Ferrovie dello Stato Spa che per ragioni di servizio risiede
permanentemente in territorio estero  di  confine  con  l'Italia,  la
risoluzione  del  rapporto  di lavoro ai sensi del comma 7 avverr in
ogni caso con un preavviso di sei mesi.
  9.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324.
 
          Note all'art. 43:  
            - Il regolamento (CEE) n. 1893/91 del  Consiglio  del  20
          giugno  1991  che  modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69
          relativo "all'azione  degli  Stati  membri  in  materia  di
          obblighi  inerenti alla nozione di pubblico nel settore dei
          trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabi1e"  e'
          pubblicato nella G.U.C.E. n. L 169 del 29 giugno 1991.
            -  Il  regolamento  (CEE)  n. 1107/70 del Consiglio del 4
          giugno 1970, relativo "agli aiuti accordati nel settore dei
          trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile"  e'
          pubblicato nella G.U.C.E. n. L 130 del 15 giugno 1970).
            -  L'art.  15  del  decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
          convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993,  n.
          75,  recante:  "Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
          redditi,  sui   trasferimenti   di   immobili   di   civile
          abitazione,  di  termini per la definizione agevolata delle
          situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della
          ritenuta sugli interessi, premi ed alti frutti derivanti da
          depositi  e  conti  correnti  interbancari,  nonche'  altre
          disposizioni   tributarie",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 69 - serie generale - del 24 marzo 1993, cosi'
          recita:  
            "Art.  15.  -  1.  Al  fine   di   dare   attuazione   al
          trasferimento dei beni in favore delle Ferrovie dello Stato
          S.p.a. disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio
          1985,   n.   210,   gli   uffici   tecnici  erariali  e  le
          conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli  uffici
          tavolari  delle  regioni  Friuli-Venezia Giulia e Trentino-
          Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli  adempimenti
          di  rispettiva  competenza  in  ordine  alle  operazioni di
          trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti  gli
          elementi  identificativi  di  ciascun bene e delle relative
          note di trascrizione compilate e presentate dalle  Ferrovie
          dello  Stato  S.p.a.  Le  schede  suddette  devono altresi'
          contenere: l'indicazione degli oneri gravanti  sui  beni  a
          favore  delle  amministrazioni dello Stato e di terzi o dei
          relativi limiti: la valutazione dei beni riferita ai valori
          di mercato corrente al 31 dicembre  1985,  fatte  salve  le
          successive  variazioni  per le modifiche nelle destinazioni
          urbanistiche nella zona,  sino  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del presente decreto:  l'attestazione, da parte dei
          direttori compartimentali dell'ente  Ferrovie  dello  Stato
          territorialmente  competenti, che alla data del 31 dicembre
          1985 il bene risultava  nella  disponibilita'  dell'Azienda
          autonoma delle ferrovie dello Stato.  
            2.  Le  Ferrovie  dello Stato S.p.a. contestualmente alla
          presentazione delle schede e delle note di trascrizione  di
          cui  al  comma  1  agli  uffici  e  conservatorie di cui al
          medesimo comma,  trasmette  le  stesse  schede  e  note  di
          trascrizione  al Ministero delle finanze che puo' sollevare
          contestazioni a riguardo nel  termine  di  sessanta  giorni
          dalla  data  del  ricevimento.  La  contestazione  sospende
          l'efficacia  della  trascrizione  di  cui  al comma 1 ed e'
          definita con decreto adottato dal Ministro  delle  finanze,
          di  intesa  con il Ministro dei trasporti.  Nel caso in cui
          disponga il trasferimento del bene, il decreto  costituisce
          titolo per la trascrizione e voltura.  
            3.  Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi
          1 e 2 i beni  e  i  diritti,  non  destinati  all'esercizio
          ferroviario   che   abbiano  formato  oggetto  di  atti  di
          disposizione  del  Ministero  delle  finanze  o   dell'ente
          ''Ferrovie  dello  Stato''  e  delle  Ferrovie  dello Stato
          S.p.a. non ancora perfezionati  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente decreto. Il Ministero delle finanze e
          le Ferrovie dello Stato S.p.a. sono  tenuti  a  comunicarsi
          reciprocamente  l'elenco  dei  beni  e  diritti  di  cui al
          presente comma. Le eventuali controversie  sulla  spettanza
          dei  suddetti  beni  e  diritti  sono  risolte  con decreto
          adottato dal Ministro  delle  finanze,  di  intesa  con  il
          Ministro dei trasporti.  
            3-bis.  In  sede di prima applicazione delle disposizioni
          di cui all'art. 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
          (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1992,
          n.    359,    ed    alla    deliberazione    del   Comitato
          interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE)
          del  12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          202. del  28  agosto  1992,  e  in  deroga  alle  medesime,
          continua  ad  applicarsi  alle  Ferrovie dello Stato S.p.a.
          quanto disposto dall'art. 24, terzo comma, della  legge  17
          maggio  1985.  n.  210  per  le  controversie    pendenti e
          limitatamente al grado di giudizio in corso  alla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto".
            - L'art. 5, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,
          recante:      "Riordino   della   legislazione  in  materia
          portuale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4  febbraio
          1994, n. 28, cosi' recita:  
            "1.  Nei  porti  di  cui alla categoria II, classi I II e
          III, con esclusione di quelli aventi  le  funzioni  di  cui
          all'art.  4,  comma  3  lettera  e),  l'ambito  e l'assetto
          complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate  alla
          produzione  industriale, all'attivita' cantieristica e alle
          infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente
          delimitati  e  disegnati  dal  piano  regolatore   portuale
          individua  altresi'  le  caratteristiche  e la destinazione
          funzionale delle aree interessate".
            - L'art. 8 comma 3, lettera h), della  legge  n.  84  del
          1994, cosi' recita:  
            "3. Il presidente dell'autorita' portuale:  
             a)-g) (Omissis); 
             h)  amministra  le  aree  e i beni del demanio marittimo
          compresi nell'ambito della circoscrizione  territoriale  di
          cui  all'art.  6, comma 7, sulla base delle disposizioni di
          legge  in  materia,  esercitando,   sentito   il   comitato
          portuale,  le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a
          55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme
          di attuazione".
            -  L'art.  13, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del
          1994, cosi' recita:  
            "1. Le entrate delle autorita' portuali sono  costituite:
             a)  dai  canoni  di  concessione  delle aree demaniali e
          delle  banchine  comprese  nell'ambito  portuale,  di   cui
          all'art.   18,   e  delle  aree  demaniali  comprese  nelle
          circoscrizioni territoriali di cui  all'art.  6,  comma  7,
          nonche'  dai  proventi  di  autorizzazioni  per  operazioni
          portuali di cui all'art.  16.  Le  autorita'  portuali  non
          possono   determinare   canoni   di  concessione  demaniale
          marittima per scopi turistico-ricreativi,  fatta  eccezione
          per  i  canoni  di  concessione  di  aree destinate a porti
          turistici, in misura piu' elevata di quanto stabilito dalle
          autorita' marittime  per  aree  contigue  e  concesse  allo
          stesso fine".
            -  Il  decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,  n.  494,
          concernente  "Disposizioni per la determinazione dei canoni
          relativi a concessioni demaniali marittime", e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 285 - serie generale - del 4
          dicembre 1993.
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  8  luglio
          1998,  n.   277, concernente: "Regolamento recante norme di
          attuazione  della  direttiva   91/440/CEE   relativa   allo
          sviluppo  delle  ferrovie comunitarie", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187.
            - L'art.  55  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,
          recante:  "Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
          pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre
          1997, n. 302, supplemento ordinario, cosi' recita:
            "Art.  55  (Disposizioni  varie).  -  1.  In  vista della
          separazione   fra   la   gestione   dell'infrastruttura   e
          l'attivita'  di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui
          agli articoli 6, 7 e  8  della  direttiva  91/440/CEE,  del
          Consiglio,  del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica  dispone   la
          valutazione,  basata su parametri di redditivita', del ramo
          d'azienda ''Gestione dell'infrastruttura''  della  Societa'
          Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.    Le  eventuali  differenze
          rispetto alla consistenza patrimoniale  netta  di  bilancio
          risultante  alla  data  del 31 dicembre 1997, che dovessero
          scaturire da tale  variazione,  saranno  regolate  mediante
          variazione del patrimonio netto della societa'. Il Governo,
          successivamente al rinnovo del Piano generale dei trasporti
          e  alla  Conferenza  di  produzione della Societa' Ferrovie
          dello  Stato  S.p.a.  predispone  gli  indirizzi   per   la
          riorganizzazione societaria dell'Azienda.  
            2. E' abrogato, con effetto dal 1 gennaio 1998, l'art. 10
          del  decreto-legge  8  agosto 1996, n. 437, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.  
            3.  Con  decorrenza  dal  1  gennaio 1998 il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          definisce  i  criteri  ai  quali  si  attengono  gli organi
          preposti alla determinazione  dei  prezzi  delle  forniture
          dell'Istituto   Poligrafico   e   Zecca  dello  Stato  alle
          pubbliche   amministrazioni,   fino   alla   trasformazione
          dell'ente in societa' per azioni.  
            4.  Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di
          maggiore efficienza produttiva dell'Istituto Poligrafico  e
          Zecca  dello  Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto
          alle pubbliche amministrazioni  rimangono  fissati  per  il
          1998  nella  stessa  misura  stabilita  per il 1997, tranne
          particolari situazioni connesse a imprevedibili  incrementi
          dei  costi,  che  saranno  di volta in volta valutate dalla
          Commissione di cui all'art. 18 della legge 13 luglio  1966,
          n. 559.  
            5.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto legislativo volto a:  
             a)  a  trasferire  alle  regioni  a  statuto speciale le
          funzioni in materia  di  rifornimento  idrico  delle  isole
          minori,  assegnate  dall'art.    4  della legge 21 dicembre
          1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando  il
          concorso    del   predetto   Ministero   quando   ricorrano
          particolari necessita'  nello  specifico  settore  e  fermi
          restando  la  continuita'  e  il  livello  qualitativo  del
          servizio; 
             b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla
          base della capacita' operativa delle unita' di rifornimento
          idrico  in  dotazione  al  Ministero  della  difesa  e  dei
          relativi stanziamenti di bilancio.  
            6. (Omissis).  
            7.  Il  decreto del Ministro dell'interno di cui all'art.
          34 del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Republica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal
          comma 6 del presente articolo e'  inteso,  tra  l'altro,  a
          perseguire  la  riduzione  del  30  per  cento  di tutte le
          sezioni  elettorali  con   riferimento   all'intero   corpo
          elettorale,   da   effettuarsi  in  occasione  della  prima
          revisione semestrale delle liste elettorali utile.  
            8.  Fermo  quanto  previsto  dai  commi   6   e   7,   le
          amministrazioni   preposte   all'organizzazione   ed   allo
          svolgimento   delle   consultazioni   elettorali   dovranno
          comunque  razionalizzare i servizi al fine di realizzare un
          ulteriore  contenimento  delle  spese  rispetto  a   quelle
          scaturenti   dalla  normativa  vigente.  A  tale  scopo  in
          occasione delle convocazioni  dei  comizi  elettorali.  con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  di  concerto  con  i   Ministri
          dell'interno  e di grazia e giustizia, sara' determinata la
          misura  massima  del  finanziamento  delle  spese  per   lo
          svolgimento  delle  consultazioni, ivi comprese le somme da
          rimborsare  ai  comuni  per  l'organizzazione   tecnica   e
          l'attuazione  delle elezioni i cui oneri, a norma dell'art.
          17  della  legge  23  aprile  1976,  n.  136,  e successive
          modificazioni, e dell'art. 55 della legge 24 gennaio  1979,
          n.  18,  e  successive  modificazioni,  sono a carico dello
          Stato.  
            9. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  entro  sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          adotta, con il supporto  dell'osservatorio  sul  patrimonio
          immobiliare  degli enti previdenziali, misure finalizzate a
          ridurre  gradualmente  l'utilizzo  di  immobili  presi   in
          locazione    da    privati   da   parte   delle   pubbliche
          amministrazioni, di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29.  Le  predette
          amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, i contratti di
          fitto  locali  attualmente  in  essere  con   privati   con
          l'obiettivo  di  contenere  la  relativa spesa almeno nella
          misura del 10 per cento rispetto  al  canone  di  locazione
          vigente.  
            10.  Per  gli  atti di acquisto degli immobili degli enti
          previdenziali pubblici, ai sensi del decreto legislativo 16
          febbraio 1996, n. 104, stipulato entro il 30 giugno 1998, i
          privati locatari possono regolarizzare la propria posizione
          debitoria  maturata  al  30  settembre  1997  versando,  in
          aggiunta  al prezzo di acquisto, in unica soluzione e senza
          maggiorazione di interessi, l'80 per cento di quanto dovuto
          a  titolo  di  morosita'  locativa  per  canoni  ed   oneri
          accessori,   oppure  mediante  versamento  rateale  secondo
          modalita' e  tempi  da  concordare  con  l'ente  creditore,
          l'intero ammontare del debito locativo senza interessi.  
            11. All'art. 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956,
          n.  1404,  e  successive  modificazioni,  sono  aggiunti  i
          seguenti  periodi:  "I  crediti  di  difficile  ed  onerosa
          esazione,    o   assolutamente   inesigibili,   anche   per
          l'inesistenza   o   l'irreperibilita'   della    necessaria
          documentazione   probatoria,   possono   essere  dichiarati
          estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere
          i dirigenti preposti ai  competenti  settori  di  attivita'
          liquidatoria".  All'art.  11,  secondo comma, della legge 4
          dicembre 1956, n.  1404,  le  parole:  ''si  avvale''  sono
          sostituite  dalle  seguenti: ''puo' avvalersi anche''. Sono
          abrogate le  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 560.  
            12. (Omissis).  
            13. A decorrere dal 1 gennaio 1998 la societa' Autostrada
          del  Brennero S.p.a. e' autorizzata ad accantonare, in base
          al proprio piano finanziario ed economico, una quota  anche
          prevalente  dei  proventi  in un fondo destinato al rinnovo
          dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il  Brennero  ed
          alla    realizzazione   delle   relative   gallerie.   Tale
          accantonamento  e'  effettuato  in   esenzione   d'imposta.
          L'utilizzo  delle disponibilita' del fondo avverra' in base
          a un piano di investimento  da  presentare  dalla  societa'
          Autostrada  del Brennero S.p.a. entro il 30 giugno 1998, da
          approvare, sentite le competenti Commissioni  parlamentari,
          con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con
          il Ministro dei trasporti e della navigazione entro  il  31
          dicembre  1998  e previa intesa con le province autonome di
          Trento  e  di   Bolzano.   In   attesa   di   utilizzo   le
          disponibilita'  su  tale  fondo sono investite in titoli di
          Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese
          di progettazione. A decorrere dal l gennaio 1998 il  canone
          di concessione in favore dello Stato e' aumentato in misura
          tale  da produrre un aumento dei proventi complessivi dello
          Stato compreso tra il 20 e il 100  per  cento  rispetto  ai
          proventi del 1997.  
            14.  Gli interventi pubblici nel settore agricolo e fore-
          stale e le azioni di  sostegno  alle  attivita'  produttive
          agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari
          fissati   dal   Documento   di   programmazione  economico-
          finanziaria, con particolare riferimento al contenimento  e
          all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di
          produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la
          competitivita',   favorire   l'innovazione   tecnologica  e
          l'imprenditoria  giovanile   e   garantire   la   sicurezza
          alimentare.  A tale fine il Governo e' delegato ad emanare,
          entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  su proposta del Ministro per le politiche
          agricole, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  previo  parere  delle  competenti Commissioni
          parlamentari, un decreto legislativo con  l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
             a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi
          europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di
          produzione   delle   imprese   agricole,   con  particolare
          riferimento   agli   oneri    fiscali,    contributivi    e
          previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e
          al costo del denaro; 
             b)  accrescimento  delle  capacita'  concorrenziali  del
          sistema   agro-alimentare   nel    mercato    europeo    ed
          internazionale,   anche   con   l'estensione   del  credito
          specializzato e dei servizi  assicurativi  all'esportazione
          dei prodotti verso i Paesi extra comunitari; 
             c)  adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo
          il  rafforzamento  strutturale  delle  imprese  agricole  e
          l'integrazione economica della filiera agro-industriale; 
             d)  accelerazione  delle procedure di utilizzo dei fondi
          strutturali    riservati    al    settore    agricolo     e
          razionalizzazione  e adeguamento del sistema dei servizi di
          interesse pubblico per lo stesso settore.
            15. Per le finalita' di cui al comma  14  il  Governo  e'
          autorizzato  ad  utilizzare  anche  gli  stanziamenti  resi
          disponibili   dall'Unione   europea   quale   compensazione
          monetaria  per  le  riduzioni  di  reddito  degli operatori
          agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira  determi-
          nate  con  il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del
          22 aprile 1997, e definite con i regolamenti (CE) n. 805/97
          e n.   806/97 della Commissione,  del  2  maggio  1997,  in
          conformita'  alle  prescrizioni  dei suddetti regolamenti e
          con le previste procedure nazionali.  
            16. Al primo comma dell'art.  28  della  legge  5  agosto
          1981, n. 416, le parole: "fatturate sulla base dei relativi
          decreti"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "fatturate dai
          gestori dei servizi".  
            17. Per la realizzazione degli interventi gia'  approvati
          relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei
          corsi  d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al
          decreto-legge 24 novembre 1994,  n.  646,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995,  n. 22, il
          termine di cui all'art. 12, comma  5-octies,  del  decreto-
          legge   29   dicembre   1995,   n.   560,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e  suc-
          cessive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1998.
            18.  All'articolo  unico  della  legge 15 luglio 1911, n.
          749, sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) al primo comma, le parole  da:  ''e  da  approvarsi''
          fino  alla  fine  del comma sono costituite dalle seguenti:
          ''sentite le parti sociali''; 
             b) al secondo comma, primo periodo,  sono  soppresse  le
          parole:      '',  entro  i  limiti  massimi  della  tariffa
          medesima,''  e  le  parole:    '',  mantenendo  sempre   le
          proporzioni   stabilite   dalla   tariffa   fra   le  varie
          categorie''; 
             c) al secondo comma, secondo periodo,  e'  soppressa  la
          parola:  ''minima''.
            19.  Le  riserve  naturali istituite dallo Stato anche se
          gestite da enti morali, di cui alla legge  6  dicembre1991,
          n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi
          dell'art.  1,  comma  43,  della legge 28 dicembre 1995, n.
          549.  
            20. (Omissis).  
            21. Le indennita' ed i premi previsti dal  piano  di  cui
          alla  decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile
          1997 ed i premi di fermo definitivo di cui  al  regolamento
          (CE)  n.  3699/93  del Consiglio, del 21 dicembre 1993, non
          concorrono alla formazione di reddito. All'onere  derivante
          dall'attuazione  del  presente  comma,  valutato  in lire 5
          miliardi per l'anno 1988,  si  provvede  mediante  utilizzo
          delle  disponibilita'  del  Fondo  di cui all'art. 10 della
          legge 17 febbraio 1982, n. 41.  
            22. L'Ente nazionale per le strade entro il  31  dicembre
          1998   ridetermina   i  residui  passivi  risultanti  dalla
          situazione  contabile  elaborata  del  sistema  informativo
          della  Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla
          data del  29  febbraio  1996.  I  residui  passivi  di  cui
          all'art.  275, secondo comma, lettera c), del regio decreto
          23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che  si
          riferiscono a rapporti e impegni registrati nelle scritture
          contabili  sulla  base  di  atti  formali  per i quali sono
          maturati alla data  del  31  dicembre  1997  i  termini  di
          prescrizione, sono trasferiti in apposito fondo di riserva.
          Tale  fondo  e'  utilizzabile,  a  seguito  di  accordi  di
          programma con il Ministero dei lavori pubblici, anche per i
          fini istituzionali  dell'Ente.  Agli  oneri  derivanti  dal
          contenzioso  dell'Ente  nazionale  per le strade fino al 31
          dicembre 1997, si  fa  fronte  con  un  accantonamento  sui
          residui  passivi  di  stanziamento  di  cui  all'art.  275,
          secondo comma, lettera f),  del  regio  decreto  23  maggio
          1924, n. 827, e successive modificazioni.  
            23. Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade,
          ente   pubblico  economico,  derivanti  dai  canoni  e  dai
          corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni
          diverse di cui  all'art.  18,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  21 aprile 1995, n. 242, sono
          adeguate ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285, e successive modificazioni entro il 31 gennaio 1998
          ed  aggiornate  ogni  anno,  con  atto  dell'amministratore
          dell'Ente,  in  bae a delibera del Consiglio, da comunicare
          al Ministero dei  lavori  pubblici  per  l'esercizio  della
          vigilanza  governativa,  da  esercitare  entro i successivi
          trenta    giorni.    Decorso    tale    termine,     l'atto
          dell'amministratore  dell'Ente e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale.  In  sede  di   primo   adeguamento,   l'aumento
          richiesto  a  ciascun  soggetto  titolare  di concessione o
          autorizzazione non puo superare il 150 per cento del canone
          o corrispettivo attualmente dovuto.  
            24. L'art. 2 della legge  15  maggio  1954,  n.  237,  va
          interpretato  nel  senso  che, al fine di un piu' razionale
          utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni
          dello Stato una completa informazione  attraverso  la  piu'
          ampia  pluralita'  delle fonti, la Presidenza del Consiglio
          dei ministri e' autorizzata ad acquistare dalle agenzie  di
          stampa,  mediante  appositi contratti, notiziari ordinari e
          speciali, servizi giornalistici e informativi,  ordinari  e
          speciali,  e  loro  raccolte anche su supporto informatico,
          nonche'  il  servizio  di  diramazione  di  notizie  e   di
          comunicati   degli   organi  centrali  e  periferici  delle
          Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei
          servizi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), del decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 157.  
            25. All'art. 10. primo comma, lettera a), della legge  14
          agosto   1982,   n.   610,   le   parole:   "disponibilita'
          finanziarie"  si  interpretano   come   comprensive   delle
          disponibilita'  rivenienti  dall'avanzo di amministrazione,
          che  costituisce  una  apposita  posta  del   bilancio   di
          previsione  dell'Azienda  di  Stato  per gli interventi nel
          mercato agricolo.  
            26. L'art. 10, sesto comma, della legge 14  agosto  1982,
          n.   610,   deve   intendersi   come   diretto  a  regolare
          esclusivamente i rapporti finanziari tra lo  Stato,  e  per
          esso  l'Azienda  di  Stato  per  gli interventi nel mercato
          agricolo, e l'Unione europea.  
            27. (Omissis)".
            - L'art. 1, comma 4, della legge  24  dicembre  1993,  n.
          560,  recante:    "Norme  in  materia  di alienazione degli
          alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica",  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31 dicembre 1993, n. 306, cosi'
          recita:  
            "4. Le regioni,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  formulano, su
          proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni  ove  non
          proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili
          determinati  immobili nella misura massima del 75 per cento
          e comunque non inferiore al 50  per  cento  del  patrimonio
          abitativo  vendibile  nel territorio di ciascuna provincia.
          Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel  rispetto
          dei  predetti  limiti, procedono alle alienazioni in favore
          dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge".
            - L'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n.  560  del
          1993, cosi' recita:  
            "2.  Le  disposizioni  della presente legge, ad eccezione
          dei commi 5, 13 e 14 si applicano altresi':  
             a) (Omissis).  
             b) agli alloggi non  di  servizio  di  proprieta'  della
          societa'   Ferrovie   dello   Stato   S.p.a.  costruiti  od
          acquistati fino alla data  della  trasformazione  dell'Ente
          Ferrovie dello Stato in societa per azioni. Le modalita' di
          alienazione  dei  predetti  alloggi  sono  disciplinate nel
          rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto
          di  concessione  di  cui   alla   delibera   del   Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE)
          del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          202 del 28 agosto l992".
            -  L'art.  59, comma 6, della legge n. 449 del 1997 cosi'
          recita:  
            "6.  Con  effetto  sui   trattamenti   pensionistici   di
          anzianita'   decorrenti   dal  1  gennaio  1998,  a  carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti  e
          autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il
          diritto  per  l'accesso  al  trattamento si consegue, salvo
          quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti
          di  eta'  anagrafica  e  di  anzianita'  ovvero   di   sola
          anzianita'  contributiva  indicati nella tabella C allegata
          alla presente legge per i  lavoratori  dipendenti  iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria  ed alle forme di
          essa sostitutive e nella tabella D allegata  alla  presente
          legge  per  i  lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle
          forme esclusive dell'assicurazione  generale  obbligatoria;
          per  i  lavoratori  autonomi  l'accesso  al  trattamento si
          consegue al raggiungimento  di  un'anzianita'  contributiva
          non   inferiore   a   35   anni   e   al   compimento   del
          cinquantottesimo anno di eta'. Per il periodo dal 1 gennaio
          1998  al  31  dicembre  2000  resta  fermo   il   requisito
          anagrafico  di  57  anni  ed i termini di accesso di cui al
          comma 8 sono differiti di quattro mesi.  E'  in  ogni  caso
          consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del
          solo  requisito  di  anzianita' contributiva di 40 anni. Al
          fine di favorire  la  riorganizzazione  ed  il  risanamento
          della    Societa'    Ferrovie   dello   Stato   S.p.a.   in
          considerazione del processo di ristrutturazione e  sviluppo
          del   sistema   di   trasporto   ferroviario,  con  accordo
          collettivo da stipare entro tre mesi dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge  con  le  organizzazioni
          sindacali di categoria, e' istituito un  fondo  a  gestione
          bilaterale  con  le  finalita' di cui all'art. 2, comma 28,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge   e,
          successivamente,  con  cadenza  annuale,  si procede ad una
          verifica  degli  effetti  sul  piano  occupazionale   degli
          interventi  attuati  anche  con  riferimento alle misure, a
          carico del medesimo fondo, istituito per  il  perseguimento
          di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito
          per  il  personale eccedentario, da individuare anche sulla
          base  di  criteri  che  tengano  conto   della   anzianita'
          contributiva  o  anagrafica;  a  tale  personale,  nei  cui
          confronti operino le predette misure, trovano  applicazione
          i  previgenti  requisiti  di  accesso  e  di decorrenza dei
          trattamenti pensionistici  non  oltre  quattro  anni  dalla
          medesima  data  di  entrata in vigore della presente legge.
          Sull'esito  delle  verifiche  il  Governo  riferisce   alle
          competenti Commissioni parlamentari".
            -  L'art.  6  del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
          convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
          n. 54, recante:  "Disposizioni in  materia  previdenziale",
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 58 - serie generale
          - del 1 marzo 1982, cosi' recita:  
            "Art.  6.  -  Gli  iscritti  all'assicurazione   generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti  ed  alle  gestioni  sostitutive,  esclusive  ed
          esonerative  della  medesima, i quali non abbiano raggiunto
          l'anzianita'  contributiva  massima  utile   prevista   dai
          singoli  ordinamenti,  possono  optare di continuare a pre-
          stare  la  loro  opera  fino  al  perfezionamento  di  tale
          requisito   o   per   incrementare  la  propria  anzianita'
          contributiva  e  comunque  non  oltre  il  compimento   del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  sempreche' non abbiano
          ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a
          carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od
          esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.  
            L'esercizio della facolta' di  cui  al  comma  precedente
          deve  essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi
          prima della data di conseguimento del diritto alla pensione
          di vecchiaia.  
            Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del
          presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa,  pur
          avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione
          di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di
          lavoro  di  cui  al comma precedente.  Tale disposizione si
          applica anche agli  assicurati  che  maturano  i  requisiti
          previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore
          del  presente  decreto.  In  tale  caso la comunicazione al
          datore di lavoro deve essere effettuata non oltre  la  data
          in cui i predetti requisiti vengono maturati.  
            Nei  confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di
          cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati,  si
          applicano  le  disposizioni  della legge 15 luglio 1966, n.
          604 in deroga all'art.  11 della legge stessa.  
            Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di  cui
          ai  commi  precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal
          primo giorno del mese successivo  a  quello  nel  quale  e'
          presentata la domanda.  
            Nel  caso  che venga esercitata l'opzione di cui al primo
          comma, la cessazione del rapporto di  lavoro  per  avvenuto
          raggiungimento  del requisito di anzianita' contributiva di
          cui al comma stesso avviene, in ogni caso,  senza  obblighi
          di preavviso per alcuna delle parti".
            - L'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante:
          "Disposizioni  diverse  per  l'attuazi'one della manovra di
          finanza  pubblica  1991/1993",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303, cosi' recita:
            "Art. 6 (Eta' pensionabile e prosecuzione del rapporto di
          lavoro).    -  1.  Gli  iscritti all'assicurazione generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  ed  alle  gestioni
          sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono
          continuare a prestare la loro opera fino al compimento  del
          sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano
          raggiunto  l'anzianita' contributiva massima utile prevista
          dai singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto  o
          non  richiedano  la  liquidazione  di una pensione a carico
          dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  o  di
          trattamenti    sostitutivi,    esonerativi    o   esclusivi
          dell'assicurazione  generale   obbligatoria,   purche'   di
          vecchiaia.  
            2.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, l'esercizio della facolta' di cui al  comma
          1,  deve  essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente
          previdenziale competente almeno sei mesi prima  della  data
          di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.  
            3.  Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore
          della presente legge prestano ancora attivita'  lavorativa,
          pur  avendo  maturato  i  requisiti  per avere diritto alla
          pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione  di
          cui  al  comma  2.  Tale disposizione si applica anche agli
          assicurati che maturino i requisiti previsti  entro  i  tre
          mesi  successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge.  In tale caso la comunicazione  di  cui  al
          comma  2  deve essere effettuata non oltre la data in cui i
          predetti requisiti vengono maturati.  
            4.  Nei  confronti  dei  lavoratori  che  esercitano   le
          facolta'  di  cui  ai  commi  1  e 3 e con i limiti in essi
          fissati si applicano le disposizioni della legge 11  maggio
          1990, n. 108.  
            5.  Qualora il lavoratore abbia esercitato la facolta' di
          cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal  primo
          giorno  del  mese  successivo  a  quello nel quale e' stata
          presentata la domanda di trattamento pensionistico.  
            6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta' di cui
          al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad  una  maggiorazione
          del  trattamento  pensionistico di importo pari alla misura
          del supplemento di pensione di cui all'art. 7  della  legge
          23  aprile  1981,  n.  155,  in  relazione  al  periodo  di
          continuazione  della  prestazione  della  loro  opera;   la
          maggiorazione  si  somma  alla  pensione  e  diviene  parte
          integrante di essa  a  tutti  gli  effetti  dalla  data  di
          decorrenza  della  maggiorazione  stessa. Per i trattamenti
          sostitutivi,  esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si
          applicano le  norme  in  materia  di  determinazione  della
          misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.  
            7.  Nel  caso  che  venga  esercitata l'opzione di cui al
          comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per  avvenuto
          compimento  del  sessantaduesimo  anno  di eta' avviene, in
          ogni caso, senza obblighi di  preavviso  per  alcuna  delle
          parti".
            -  L'art.  1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503,  recante  "Norme   per   il   riordino   del   sistema
          previdenziale  dei  lavoratori  privati e pubblici, a norma
          dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  30  dicembre  1992,  n.  305,
          supplemento ordinario, cosi' recita:
            "Art. 1 (Eta' per il pensionamento di vecchiaia). - 1. Il
          diritto   alla   pensione    di    vecchiaia    a    carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e'
          subordinato al compimento dell'eta'  indicata  per  ciascun
          periodo, nella tabella A allegata.  
            2.  Il  limite  di eta' previsto per l'applicazione delle
          disposizioni contenute nell'art. 6, legge 29 dicembre 1990,
          n.   407,   e'   elevato    fino    al    compimento    del
          sessantacinquesimo  anno;  gli  assicurati che alla data di
          entrata in vigore  del  presente  decreto  prestano  ancora
          attivita'  lavorativa,  pur avendo maturato i requisiti per
          aver diritto alla pensione  di  vecchiaia,  sono  esonerati
          dall'obbligo  della  comunicazione  di cui al surrichiamato
          articolo 6, comma 2; sono altresi' esonerati dall'anzidetto
          obbligo gli assicurati che maturino  i  requisiti  previsti
          entro  sei  mesi  successivi alla data di entrata in vigore
          del presente decreto,  fermo  restando  l'obbligo  per  gli
          assicurati  stessi  di  effettuare  la  comunicazione sopra
          considerata non oltre la data in cui i  predetti  requisiti
          sono maturati.  
            3.  La percentuale annua di commisurazione della pensione
          per ogni anno  di  anzianita'  contributiva  acquisita  per
          effetto  di  opzione  esercitata  ai  sensi dell'articolo 4
          della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo 6  del
          decreto-legge  22  dicembre  1981, n.   791, convertito con
          modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n.  54, ai fini
          della permanenza in servizio oltre le eta' di cui al  comma
          1,   e'  incrementata  di  un  punto  percentuale  fino  al
          compimento dl sessantesimo anno di  eta'  per  le  donne  e
          sessantacinquesimo   per   gli  uomini  e  di  mezzo  punto
          percentuale negli altri casi, anche in deroga  all'articolo
          11,  comma  2,  della  legge  30 aprile 1969, n. 153.   Gli
          incentivi  indicati  sono  attribuiti  comunque,  fino   al
          raggiungimento  dell'anzianita' contributiva massima utile.
          Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione
          della pensione di cui al  comma  6  dell'articolo  6  della
          legge 29 dicembre 1990, n. 407.  
            4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi
          del  comma  3  restano  acquisite  indipendentemente  dalla
          successiva applicazione dell'elevazione  del  requisito  di
          eta' prevista dal comma 1.  
            5.     Il     trattamento     pensionistico     derivante
          dall'applicazione dei commi 2 e 3 non puo' comunque  super-
          are  l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai
          singoli ordinamenti.  
            6.  Sono  confermati  i  requisiti  per  la  pensione  di
          vecchiaia  in  vigore alla data del 31 dicembre 1992, per i
          lavoratori non vedenti.  
            7.  Il  conseguimento  del  diritto  alla   pensione   di
          vecchiaia  e'  subordinato  alla cessazione del rapporto di
          lavoro.  
            8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1  non
          si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per
          cento".
            -  L'art. 209 del decreto del Presidente della Repubblica
          del 29 dicembre 1973, n. 1092,  recante  "Approvazione  del
          testo  unico  delle norme sul trattamento di quiescenza dei
          dipedenti civili e militari dello Stato", pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  9  maggio  1974,  n.  120, supplemento
          ordinario, cosi' recita:
            "Art. 209 (Disposizioni di carattere generale). -  Per  i
          dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
          e  per  i  loro  familiari  il trattamento di quiescenza e'
          erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la  legge
          9 luglio 1908, n. 418.  
            Al  fondo  pensioni  sono  iscritti  obbligatoriamente  i
          dipendenti di ruolo dell'Azienda  autonoma  delle  Ferrovie
          dello Stato nonche' quelli non di ruolo assunti in servizio
          per un periodo non inferiore a un anno.  
            Per  il  personale  inquadrato  nei  ruoli ferroviari per
          effetto   di   diposizioni   legislative,   continuano   ad
          applicarsi,  per  quanto  riguarda  l'iscrizioni  al  Fondo
          pensioni, le rispettive norme di inquadramento.  
            Il Fondo pensioni e' dotato di un patrimonio costituito:
             con le somme rappresentanti,  al  31  dicembre  1908,  i
          patrimoni  della  Cassa  pensioni  del  consorzio  di mutuo
          soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24
          marzo 1907, numero 132; 
             con gli avanzi di gestione del Fondo stesso; 
             con altre entrate per titoli diversi.
            Il patrimonio di cui sopra e'  custodito  e  amministrato
          gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative
          somme  possono  essere  investite  in  titoli  di  Stato  o
          garantiti dallo Stato, in  mutui  al  personale  dipendente
          dall'Azienda  autonoma  delle  ferrovie dello Stato e negli
          altri modi stabiliti dalla legge.  
            Sulle somme investite in mutui al  personale  ferroviario
          viene  corrisposto,  a carico della ''gestione dei mutui al
          personale''  del  bilancio  dell'Azienda   autonoma   delle
          Ferrovie  dello  Stato,  l'interesse  annuo  del cinque per
          cento.  
            Alle  spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate
          dello stesso Fondo e con un contributo dello Stato.  
            Le spese, le entrate e il contributo di  cui  sopra  sono
          evidenziati  in  apposito  paragrafo  del titolo ''gestioni
          speciali ed autonome'' del bilancio  dell'Azienda  autonoma
          delle Ferrovie dello Stato".
            -  L'art  1  della  legge 7 febbraio 1979, n. 29, recante
          "Riordino dei periodi assicurativi dei lavoratori  ai  fini
          previdenziali",   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          febbraio 1979, n. 40, cosi' recita:  
            "Art. 1. - Al lavoratore dipendente, pubblico o  privato,
          che  sia  o  sia  stato  iscritto  a  forme obbligatorie di
          previdenza    sostitutive    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti  gestita  dall'INPS  o
          che  abbiano  dato  luogo  all'esclusione  o all'esonero da
          detta assicurazione e' data facolta', ai fini del diritto e
          della  misura  di  una  unica  pensione,  di  chiedere,  in
          qualsiasi  momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di
          contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa  presso
          le  sopracitate  forme previdenziali mediante la iscrizione
          nell'assicurazione generale obbligatoria e la  costituzione
          in     quest'ultima    delle    corrispondenti    posizioni
          assicurative. A tal fine  la  gestione  o  le  gestioni  di
          provenienza  trasferiscono alla gestione dell'assicurazione
          generale obbligatoria predetta l'ammontare  dei  contributi
          di  loro  pertinenza,  maggiorati  dell'interesse  composto
          annuo  del  4,50  per  cento.  Ai  fini  del  calcolo   dei
          contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri
          di  cui  all'art.  5,  quarto,  quinto e sesto comma, della
          presente legge.  
            Qualora  il  trasferimento  debba   avvenire   a   carico
          dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende
          autonome,  i  contributi di pertinenza del datore di lavoro
          sono  calcolati  con  riferimento  alle  aliquote   vigenti
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti.  
            Coloro  che  possono  far valere periodi di assicurazione
          nelle gestioni speciali per i lavoratori  autonomi  gestite
          dall'INPS  e chiedono di avvalersi della facolta' di cui al
          primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al
          cinquanta per cento della differenza  tra  l'ammontare  dei
          contributi  trasferiti e l'importo della riserva matematica
          calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art.
          13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.  
            La facolta' di cui al primo comma puo' essere  esercitata
          dai  lavoratori  autonomi  di  cui  al comma precedente che
          possano far valere, all'atto della domanda, un  periodo  di
          contribuzione   di   almeno   cinque   anni  immediatamente
          antecedente nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
          dipendenti oppure in due o piu' gestioni previdenziali  di-
          verse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria".
            -  L'art.  1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324,
          recante:  "Disposizioni urgenti in  materia  di  interventi
          previdenziali  per  il  personale dipendente della Ferrovie
          dello Stato S.p.a.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
          settembre 1998, n. 211, cosi' recita:  
            "Art. 1. - 1. Nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti
          dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. non si applicano, fino al
          1  gennaio  2002,  le  disposizioni  di  cui all'art. 6 del
          decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.  791,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  26  febbraio  1982,  n.  54,
          all'art.   6 della  legge  29  dicembre  1990,  n.  407,  e
          all'art.  1  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503, nella parte  in  cui  consentono  il  mantenimento  in
          servizio  oltre  i  limiti  di  eta'  per il collocamento a
          riposo d'ufficio per il pensionamento di vecchiaia.  
            2. Nei casi in cui il mantenimento in servizio  ai  sensi
          delle  disposizioni  di  cui  al  comma 1 sia gia' iniziato
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
          i rapporti di lavoro sono risolti dalla stessa data.  
            3. Il personale dipendente  dalla  Ferrovie  dello  Stato
          S.p.a.,  iscritto al Fondo pensioni di cui all'art. 209 del
          testo unico delle norme sul trattamento di  quiescenza  dei
          dipendenti  civili  e  militari  dello Stato, approvato con
          decreto del Presidene della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
          1092, all'atto della risoluzione del  rapporto  di  lavoro,
          puo'   optare   per   il   trasferimento   della  posizione
          assicurativa,  accreditata  presso   il   suddetto   Fondo,
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori dipendenti
          gestita dall'INPS,  secondo  le  disposizioni  dell'art.  1
          della  legge  7  febbraio  1979,  n. 29, anche quando vanti
          l'iscrizione al solo Fondo pensioni".