Art. 44. (Dismissione di immobili del Ministero della difesa) 1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonche' con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o per- mute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalita' militari, ovvero non risulti piu' economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. I comuni, le regioni e le province, nel cui territorio e' situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione, hanno diritto di prelazione. A tal fine il Ministero della difesa e' tenuto a notificare ai comuni, alle regioni e alle province la determinazione del valore dell'immobile al prezzo di mercato corrente. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla notificazione. In mancanza della notificazione, comuni, regioni e province hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio della prelazione e' attribuita ai comuni e, in subordine, alle regioni. 4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le modalita' di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, lettera f), della citata legge n. 662 del 1996 e all'articolo 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate. 5. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' inserito il seguente: "Nei casi in cui le permute gia' avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilita' continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunita' residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; b) gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze contrattuali". 6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997. 7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato misto pariterico per le servitÑ militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano.
Note all'art. 44: - Il comma 114 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", cosi' recita: "114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nel fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati". - Il testo del comma 112, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 4 dell'art. 44 della presente legge, e' il seguente: "Art. 112. - Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuti gli immobili da in- serire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure: a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga, alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a societa' a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; b) relativamente alle attivita' di utilizzazione e valorizzazione, nonche' permuta di beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potra' procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) alla determinazione del valore dei beni provvede la societa' affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione e' approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un'avvocato dello Stato; d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione puo' essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalita' di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma; e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero dalla difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le desposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta". - Il testo dell'art. 17, della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", e' il seguente: "Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). - Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre. Le riassegnazioni al capitolo di spesa di cui all'articolo 5, ultimo comma, della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad integrare con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui al precedente primo comma, sufficienti disponibilita' per il pagamento dei titoli trasportati". - Il testo dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economicofinanziaria. 2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1998-2000, restano determinati per l'anno 1998 in lire 17.395.069 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.878.300 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge. 3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1998 e triennale 1998-2000, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1998, in lire 1.236,500 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge. 6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. Al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento gia' autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ivi compreso l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima Tabella F. 8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, della scuola e' determinata, rispettivamente, in lire 345 miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi. 10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono determinate, rispettivamente, in lire 148 miliardi, in lire 598 miliardi ed in lire 1.053 miliardi, ivi compresi i 23 miliardi annui per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85. 11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 12. La spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e' determinata, rispettivamente, in lire 390 miliardi, in lire 1.775 miliardi ed in lire 3.185 miliardi. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci; per il personale del Servizio sanitario nazionale la quota capitaria che verra' determinata in sede di riparto alle regioni del Fondo sanitario nazionale e' da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. 13. Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 14. (Abrogato)". - Il testo dell'art. 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, come integrato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4. - Il programma di cui al precedente articolo 2 sara' realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformita' alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'art. 3, legge 21 dicembre 1955, n. 1337, e successive modificazioni e integrazioni. Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo art. 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinati alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere realizzate con l'eccezione prevista dal secondo comma dell'art. 31, legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 10, legge 6 agosto 1967, n. 765. Nel casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa e' autorizzato ad acquistare dai comuni o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprieta' delle aree e dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nel piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o in mancanza di questi, ai sensi dell''art. 51, legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'art. 2, legge 28 gennaio 1977, n. 10. Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal comune al Ministero della difesa siano ricomprese dal programma pluriennale di cui all'art. 38, legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da cedere in diritto di superficie, la deliberazione del comune che dispone la cessione in proprieta' delle aree stesse costituisce modifica al programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute puo' superare il limite massimo del 40 per cento di cui all'undicesimo comma dell'art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 863. Il comune cedente ha facolta' di rideterminare, sempre entro i limiti di cui all'undicesimo comma dell'art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865, le quote di aree da cedere in proprieta' e in superficie con riferimento all'intero piano di zona, nel rispetto del regime delle aree gia' assegnate e con esclusione di quelle alienate al Ministero della difesa. All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai comuni la cessione della proprieta' degli immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, e' data la preferenza rispetto a tutte le domande concorrenti. Detta istanza sara' accolta, in ogni caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati. Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate e' definito dalla presente legge anche in deroga a quanto disposto dall'art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa e' altresi' autorizzato: a stipulare permuta di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalita' di cui al precedente articolo 1 con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprieta' dei comuni e, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante, conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario. In quest'ultimo caso, il relativo importo e' versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalita' di cui al precedente art. 1. Si applicano in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al R.D.L. 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'articolo 4 con il comitato di cui all'art. 23 della presente legge; a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali, non idonei alle finalita' di cui al precedente articolo 1 con alloggi di tipo economico anche di maggior valore, da costruire da parte dei comuni, o di altri soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo all'eventuale conguaglo secondo le medesime modalita'; ad aquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1 e a stipulare, sentiti i comuni che esprimono parere non vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Ministro della difesa, con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con altri enti di previdenza, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sino al completamento del programma di acquisizione di alloggi di servizio previsto dalla presente legge, convenzioni per la locazione di fabbricati di proprieta' degli stessi, da concedere in sublocazione ai propri dipendenti secondo quanto previsto dal successivo art. 20. Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 2802 del proprio stato di previsione relativo all'esercizio finanziario 1980 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in argomento alla gestione degli edifici ed al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 21, R.D. 2 febbraio 1928, n. 263. Gli alloggi di cui al presente articolo non sono soggetti alle norme di legge limitative della disponbilita' degli alloggi di proprieta' degli istituti di previdenza. Il valore di tutte le aree e di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero della difesa, comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuati a titolo di compravendita che di permuta, sara' determinato dal competente ufficio tecnico erariale entro novanta giorni con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi di cessione al Ministero de1la difesa da parte dei comuni di immobili e di aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare all'importo, risultante dalla stima come sopra compiuta, sara' aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree e agli immobili ceduti. Le permute di immobili demaniali di cui al presente articolo effettuate dal Ministero della difesa con i comuni e con altri soggetti pubblici - alle quali si procedera', come per tutte le altre cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o compravendita interverranno ai fini della presente legge fra i predetti soggetti, a trattativa privata - non sono sottoposte alle limitazioni di cui al R.D.L. 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 7 aprile 1925, n. 473. Nei casi in cui le permute gia' avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilita' continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunita' residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; b) gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze contrattuali. Il Ministero della difesa e' autorizzato ad acquisire immobili residenziali privati e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1".