Art. 44.
                      (Dismissione di immobili
                     del Ministero della difesa)
  1.   Sulla  base  di  una  aggiornata  valutazione  delle  esigenze
strutturali  e   infrastrutturali   derivanti   dal   nuovo   modello
organizzativo  delle  Forze  armate,  con  decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della  difesa,  di
concerto   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e delle finanze, nonche' con il Ministro per
i beni e le attivita' culturali, relativamente agli immobili soggetti
a tutela, e con il  Ministro  dell'ambiente,  relativamente  ai  beni
compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono
individuati,  per  la loro dismissione, attraverso alienazioni o per-
mute, ovvero  per  essere  attribuiti  a  terzi  in  gestione,  anche
mediante  concessione,  i  beni  immobili  in  relazione ai quali sia
accertato il venir meno  dell'interesse  all'utilizzo  per  finalita'
militari,  ovvero  non  risulti  piu'  economicamente  conveniente la
gestione diretta. Resta confermato quanto disposto  dall'articolo  3,
comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2.  Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni
di cui al comma 1  trovano  applicazione  le  disposizioni  contenute
nelle lettere da a) a e) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
  3.  I  comuni,  le  regioni  e  le  province, nel cui territorio e'
situato  l'immobile  oggetto  di  dismissione  o  concessione,  hanno
diritto di prelazione. A tal fine il Ministero della difesa e' tenuto
a   notificare   ai   comuni,   alle   regioni  e  alle  province  la
determinazione  del  valore  dell'immobile  al  prezzo   di   mercato
corrente.  Il  diritto  di prelazione deve essere esercitato entro il
termine  di  tre  mesi  dalla  notificazione.   In   mancanza   della
notificazione, comuni, regioni e province hanno diritto di riscattare
la  quota  dall'acquirente  e  da  ogni  successivo  avente causa. La
priorita' per l'esercizio della prelazione e' attribuita ai comuni e,
in subordine, alle regioni.
  4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili
effettuate ai sensi del presente articolo e  dell'articolo  3,  comma
112,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnate,  nel  complessivo
limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero
della  difesa  con  le modalita' di cui all'articolo 17, terzo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta  del  Ministero  della
difesa,  per  il  conseguimento  degli  obiettivi di ammodernamento e
potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale  delle  Forze
armate. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, lettera f),
della  citata legge n. 662 del 1996 e all'articolo 2, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.
  5.  Dopo  l'undicesimo  comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto
1978, n. 497, e' inserito il seguente:
  "Nei  casi  in  cui  le  permute  gia'   avviate,   stipulate   tra
l'Amministrazione  della difesa e gli enti locali, di cui al presente
articolo, non siano state ancora definitivamente concluse  alla  data
del  31  dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di
permuta di cui gli enti abbiano avuto la  disponibilita'  continuata,
per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che
siano  state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli
interessi delle comunita' residenti nel relativo ambito territoriale,
sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; b)  gli
alloggi  di  servizio,  se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro
componenti essenziali, destinati al  soddisfacimento  delle  esigenze
abitative  del  personale militare, realizzati a carico delle risorse
finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari
e sottoposti alle disposizioni di cui  agli  articoli  5  e  seguenti
della  presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici
derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici  erariali
e penali derivanti da inadempienze contrattuali".
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23
dicembre  1996,  n.    662,  continuano  a  trovare  applicazione  in
riferimento alle dismissioni relative  ai  beni  individuati  con  il
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 11 agosto 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.
  7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti
Commissioni  parlamentari  le  dismissioni  effettuate,  i   proventi
realizzati  e  le  relative destinazioni.   Le medesime comunicazioni
sono rese al Comitato misto pariterico per le servitÑ militari  delle
regioni   interessate,   limitatamente   ai   provvedimenti   che  le
riguardano.
 
          Note all'art. 44:  
            - Il comma 114 dell'art. 3 della legge 23 dicembre  1996,
          n.  662,  concernente  "Misure  di  razionalizzazione della
          finanza pubblica", cosi' recita:  
            "114. I beni immobili ed i diritti reali  sugli  immobili
          appartenenti   allo  Stato,  situati  nei  territori  delle
          regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome
          di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al  patrimonio  dei
          predetti  enti  territoriali  nei  limiti  e secondo quanto
          previsto dai rispettivi statuti.  Detti  beni  non  possono
          essere conferiti nel fondi di cui al comma 86, ne' alienati
          o permutati".
            -  Il  testo  del  comma  112, dell'art. 3 della legge 23
          dicembre  1996,  n.  662,  come  modificato  dal  comma   4
          dell'art. 44 della presente legge, e' il seguente:
            "Art.  112. - Per le esigenze organizzative e finanziarie
          connesse alla  ristrutturazione  delle  Forze  armate,  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri  del
          tesoro e delle finanze, sono individuti gli immobili da in-
          serire  in  apposito programma di dismissioni da realizzare
          secondo le seguenti procedure:  
             a)  le  alienazioni,  permute, valorizzazioni e gestioni
          dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga,  alla
          legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni,
          ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909,
          n.  454,  nonche'  alle  norme  sulla contabilita' generale
          dello   Stato,   fermi   restando   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento
          di  apposito  incarico  a  societa'  a  prevalente capitale
          pubblico, avente particolare  qualificazione  professionale
          ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; 
             b)  relativamente  alle  attivita'  di  utilizzazione  e
          valorizzazione, nonche' permuta  di  beni  che  interessino
          enti   locali,  anche  in  relazione  alla  definizione  ed
          attuazione di opere  ed  interventi,  si  potra'  procedere
          mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di
          quanto disposto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
          n.  142; 
             c)  alla  determinazione del valore dei beni provvede la
          societa' affidataria tenendo conto  della  incidenza  delle
          valorizzazioni  conseguenti  alle  eventuali  modificazioni
          degli strumenti urbanistici  rese  necessarie  dalla  nuova
          utilizzazione.  La  valutazione  e'  approvata dal Ministro
          della  difesa  a  seguito  di  parere   espresso   da   una
          commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro
          della  difesa,  composta  da  esponenti dei Ministeri della
          difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da
          un esperto in possesso di comprovata  professionalita'  nel
          settore,   su   indicazione   del  Ministro  della  difesa,
          presieduta da un magistrato amministrativo o da un'avvocato
          dello Stato; 
             d) i contratti di trasferimento  di  ciascun  bene  sono
          approvati  dal  Ministro  della difesa; l'approvazione puo'
          essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con
          riferimento ai termini ed alle modalita' di  pagamento  del
          prezzo  e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto
          alle  esigenze   della   Difesa   anche   se   sopraggiunte
          successivamente all'adozione del programma; 
             e)  ai  fini  delle  permute  e  delle alienazioni degli
          immobili da  dismettere,  secondo  appositi  programmi,  il
          Ministero  dalla  difesa comunica l'elenco di tali immobili
          al Ministero per i beni  culturali  ed  ambientali  che  si
          pronuncia  entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione
          della comunicazione in ordine  alla  eventuale  sussistenza
          dell'interesse   storico-artistico  individuando,  in  caso
          positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili
          stessi. Per  i  beni  riconosciuti  di  tale  interesse  si
          applicano  le  desposizioni  di  cui  agli  articoli  24  e
          seguenti  della  legge  1  giugno   1939,   n.   1089.   Le
          approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge
          sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta
          giorni dalla ricezione della richiesta".
            -  Il  testo  dell'art. 17, della legge 5 agosto 1978, n.
          468, concernente "Riforma di alcune norme  di  contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di  bilancio",  e'  il
          seguente:  
            "Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). - Entro
          il  mese  di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro,
          di  concerto  con  il  Ministro  del   bilancio   e   della
          programmazione   economica,   presenta   al  Parlamento  un
          apposito disegno di legge ai fini  dell'assestamento  degli
          stanziamenti   di   bilancio,   anche  sulla  scorta  della
          consistenza dei residui attivi e passivi accertata in  sede
          di   rendiconto   dell'esercizio  scaduto  il  31  dicembre
          precedente.  
            Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza  e  di
          cassa  possono  essere presentate al Parlamento entro e non
          oltre il termine del 31 ottobre.  
            Le  riassegnazioni  al   capitolo   di   spesa   di   cui
          all'articolo  5,  ultimo  comma,  della presente legge sono
          disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi
          alla  Corte  dei  conti  e  riguardano  le  somme   versate
          all'entrata   entro   il   31   ottobre   di  ciascun  anno
          finanziario.  Le somme versate dopo tale  data  e  comunque
          entro  la  chiusura  dell'esercizio  sono  riassegnate  con
          decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti  capitoli
          di spesa dell'anno successivo.  
            Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato a provvedere alle
          variazioni di bilancio occorrenti  per  l'applicazione  dei
          provvedimenti  legislativi  pubblicati successivamente alla
          presentazione del bilancio di  previsione,  indicando,  per
          ciascun  capitolo  di spesa, sia le dotazioni di competenza
          che quelle di cassa.  
            Il  Ministro  del  tesoro  e'  altresi'  autorizzato   ad
          integrare  con  propri decreti da registrare alla Corte dei
          conti, le dotazioni di cassa in correlazione  al  trasporto
          all'esercizio   successivo   di  titoli  di  spesa  rimasti
          insoluti   alla   chiusura    dell'esercizio    precedente,
          limitatamente  a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di
          cassa non presentino, nelle more dell'assestamento  di  cui
          al  precedente  primo comma, sufficienti disponibilita' per
          il pagamento dei titoli trasportati".
            - Il testo dell'art. 2 della legge 27 dicembre  1997,  n.
          450, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.  2. - 1. Per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000,
          l'eventuale  maggiore  gettito  rispetto  alle   previsioni
          derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato
          per  la  riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che
          si  tratti  di  assicurare  la  copertura  finanziaria   di
          interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
          calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la
          tutela  della  sicurezza  del  Paese  ovvero  situazioni di
          emergenza economicofinanziaria.  
            2. Gli importi da iscrivere nei  fondi  speciali  di  cui
          all'articolo  11-bis  della  legge  5  agosto 1978, n. 468,
          introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto  1988,  n.
          362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
          si prevede possano essere approvati nel triennio 1998-2000,
          restano  determinati  per  l'anno  1998  in lire 17.395.069
          milioni   per   il  fondo  speciale  destinato  alle  spese
          correnti, secondo  il  dettaglio  di  cui  alla  Tabella  A
          allegata  alla  presente legge, e in lire 3.878.300 milioni
          per  il  fondo  speciale  destinato  alle  spese  in  conto
          capitale,  secondo  il  dettaglio  di  cui  alla  Tabella B
          allegata alla presente legge.  
            3.  Le  dotazioni  da  iscrivere  nei  singoli  stati  di
          previsione  del  bilancio  1998  e  triennale 1998-2000, in
          relazione   a   leggi   di   spesa   permanente   la    cui
          quantificazione  e'  rinviata  alla legge finanziaria, sono
          indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.  
            4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in  corso
          d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo
          7  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, relativamente agli
          stanziamenti  di  cui  al  comma  3  relativi  a   capitoli
          ricompresi   nell'elenco   n.  1  allegato  allo  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica.  
            5.  Ai  termini  dell'articolo  11,  comma 3, lettera f),
          della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come   sostituito
          dall'articolo  5  della  legge  23 agosto 1988, n. 362, gli
          stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di  norme  che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          fra  le  spese  in  conto capitale restano determinati, per
          l'anno  1998,  in  lire  1.236,500  miliardi,  secondo   il
          dettaglio  di  cui  alla  Tabella  D allegata alla presente
          legge.  
            6. Ai termini dell'articolo  11,  comma  3,  lettera  e),
          della   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come  sostituito
          dall'articolo 5 della legge 23  agosto  1988,  n.  362,  le
          autorizzazioni  di  spesa recate dalle leggi indicate nella
          Tabella E allegata alla presente legge sono  ridotte  degli
          importi determinati nella medesima Tabella.  
            7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
          autorizzazioni   di  spesa  recate  da  leggi  a  carattere
          pluriennale restano determinati, per  ciascuno  degli  anni
          1998,  1999  e  2000, nelle misure indicate nella Tabella F
          allegata alla presente  legge.  Al  fine  di  favorirne  il
          processo  di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione
          e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento  dei
          piani  di  investimento gia' autorizzati, gli apporti dello
          Stato  al  capitale  sociale  delle  Ferrovie  dello  Stato
          S.p.A.,  ivi  compreso  l'ulteriore  apporto di lire 12.800
          miliardi a decorrere dal 2001, sono  rideterminati  con  la
          medesima Tabella F.  
            8.  A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa  in conto
          capitale recate da leggi a carattere pluriennale  riportate
          nella  tabella  di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli
          enti pubblici possono assumere impegni  nell'anno  1998,  a
          carico   di   esercizi   futuri,   nei  limiti  massimi  di
          impegnabilita'   indicati   per    ciascuna    disposizione
          legislativa  in  apposita colonna della stessa tabella, ivi
          compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a
          valere sulle autorizzazioni medesime.  
            9.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo  52 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  la  spesa  per  gli  anni 1998, 1999 e 2000
          relativa ai rinnovi contrattuali del  personale  dipendente
          del    comparto    dei    Ministeri,   delle   aziende   ed
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,  della
          scuola   e'   determinata,  rispettivamente,  in  lire  345
          miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865  miliardi.
            10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti
          economici  al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  per  gli  anni
          1998,  1999  e  2000  sono determinate, rispettivamente, in
          lire 148 miliardi, in lire 598 miliardi ed  in  lire  1.053
          miliardi,   ivi   compresi   i   23   miliardi   annui  per
          l'applicazione dell'articolo 3, comma  2,  della  legge  28
          marzo 1997, n. 85.  
            11.  Le  somme  di  cui  ai  commi  9  e 10 costituiscono
          l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma
          3, lettera h), della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  come
          sostituito  dall'articolo  5 della legge 23 agosto 1988, n.
          362.  
            12. La spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa  ai
          rinnovi  contrattuali del personale dei comparti degli enti
          pubblici non economici, delle  regioni  e  delle  autonomie
          locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni
          e   degli   enti  di  ricerca  e  sperimentazione  e  delle
          universita', ivi compreso il  personale  degli  osservatori
          astronomici,    astrofisici    e    vesuviano,    ed   alla
          corresponsione dei miglioramenti economici al personale  di
          cui  all'articolo  2,  comma  5,  del decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  e'
          determinata, rispettivamente, in lire 390 miliardi, in lire
          1.775  miliardi  ed  in  lire 3.185 miliardi. Le competenti
          amministrazioni  pubbliche  provvedono  nell'ambito   delle
          disponibilita' dei rispettivi bilanci; per il personale del
          Servizio  sanitario nazionale la quota capitaria che verra'
          determinata in sede  di  riparto  alle  regioni  del  Fondo
          sanitario nazionale e' da intendere comprensiva degli oneri
          relativi ai rinnovi contrattuali.  
            13.  Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive
          degli oneri contributivi per pensioni di cui alla  legge  8
          agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.  
            14. (Abrogato)".
            -  Il  testo  dell'art.  4 della legge 18 agosto 1978, n.
          497, come integrato dalla presente legge, e'  il  seguente:
            "Art.  4.  - Il programma di cui al precedente articolo 2
          sara' realizzato attraverso interventi biennali utilizzando
          aree ed immobili demaniali disponibili, in conformita' alle
          norme e agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in
          deroga ad essi ai sensi  dell'art.  3,  legge  21  dicembre
          1955,  n.  1337, e successive modificazioni e integrazioni.
          Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo art.
          5  sono  da  considerarsi  a  tutti gli effetti quali opere
          destinati  alla  difesa  nazionale  e,  pertanto,  dovranno
          essere  realizzate  con  l'eccezione  prevista  dal secondo
          comma dell'art. 31, legge 17 agosto 1942, n.    1150,  come
          modificato dall'art. 10, legge 6 agosto 1967, n. 765.  
            Nel  casi  in  cui  non  siano disponibili o comunque non
          siano utilizzabili aree o immobili  di  cui  al  precedente
          comma,   il   Ministero  della  difesa  e'  autorizzato  ad
          acquistare dai comuni o ricevere in permuta dai medesimi in
          cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena
           proprieta' delle aree e dei fabbricati eventualmente su di
          esse insistenti, compresi nel piani di zona previsti  dalla
          legge  18 aprile 1962, n. 167,  o in mancanza di questi, ai
          sensi dell''art. 51, legge 22 ottobre  1971,  n.  865,  nei
          limiti  previsti dall'art. 2, legge 28 gennaio 1977, n. 10.
            Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal  comune  al
          Ministero  della  difesa  siano  ricomprese  dal  programma
          pluriennale di cui all'art.  38, legge 22 ottobre 1971,  n.
          865,  nella  quota  da  cedere in diritto di superficie, la
          deliberazione  del  comune  che  dispone  la  cessione   in
          proprieta'   delle  aree  stesse  costituisce  modifica  al
          programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute puo'
          superare  il  limite  massimo  del  40  per  cento  di  cui
          all'undicesimo  comma  dell'art. 35, legge 22 ottobre 1971,
          n. 863.  
            Il comune cedente ha facolta'  di  rideterminare,  sempre
          entro  i  limiti  di cui all'undicesimo comma dell'art. 35,
          legge 22 ottobre 1971, n. 865, le quote di aree  da  cedere
          in  proprieta'  e  in superficie con riferimento all'intero
          piano di zona, nel rispetto  del  regime  delle  aree  gia'
          assegnate  e con esclusione di quelle alienate al Ministero
          della difesa.  
            All'istanza  del  Ministero  della  difesa,   intesa   ad
          ottenere  dai  comuni  la  cessione  della proprieta' degli
          immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, e'
          data la preferenza rispetto a tutte le domande concorrenti.
          Detta istanza sara' accolta, in ogni caso,  compatibilmente
          con  il  dimensionamento  degli strumenti urbanistici sopra
          richiamati.  
            Il regime giuridico degli alloggi realizzati  sulle  aree
          suindicate e' definito dalla presente legge anche in deroga
          a  quanto  disposto dall'art. 35, legge 22 ottobre 1971, n.
          865.  
            Sempre nei casi in cui non siano disponibili  o  comunque
          non  siano  utilizzabili  aree  o  immobili di cui al primo
          comma, il Ministero della difesa e' altresi' autorizzato:
             a stipulare permuta di aree o fabbricati  demaniali  non
          idonei  alle  finalita' di cui al precedente articolo 1 con
          idonee aree o alloggi di tipo economico, anche  di  maggior
          valore,  di proprieta' dei comuni e, in subordine, di altri
          soggetti pubblici,  mediante,  conguaglio  a  carico  degli
          stanziamenti  previsti  dalla  presente  legge  o  a favore
          dell'erario. In quest'ultimo caso, il relativo  importo  e'
          versato     in    tesoreria    per    essere    riassegnato
          all'Amministrazione della difesa per le finalita' di cui al
          precedente art. 1. Si applicano in quanto  non  derogate  e
          compatibili, le disposizioni di cui al R.D.L.  10 settembre
          1923,  n.  2000,  convertito nella legge 17 aprile 1925, n.
          473, sostituendo la commissione di cui all'articolo  4  con
          il comitato di cui all'art. 23 della presente legge; 
             a  stipulare permute di aree o fabbricati demaniali, non
          idonei alle finalita' di cui al precedente articolo  1  con
          alloggi  di  tipo  economico  anche  di  maggior valore, da
          costruire  da  parte  dei  comuni,  o  di  altri   soggetti
          pubblici,    su    suoli    anche   demaniali,   procedendo
          all'eventuale conguaglo secondo le medesime modalita'; 
             ad aquisire aree non comprese  nei  piani  di  zona  con
          l'applicazione  delle  disposizioni contenute nella legge 3
          gennaio 1978, n. 1 e a  stipulare,  sentiti  i  comuni  che
          esprimono parere non vincolante entro quindici giorni dalla
          data  di  ricezione  della comunicazione del Ministro della
          difesa, con gli istituti di previdenza  del  Ministero  del
          tesoro e con altri enti di previdenza, ai sensi della legge
          27 luglio 1978, n. 392, sino al completamento del programma
          di  acquisizione  di  alloggi  di  servizio  previsto dalla
          presente legge, convenzioni per la locazione di  fabbricati
          di proprieta' degli stessi, da concedere in sublocazione ai
          propri  dipendenti  secondo  quanto previsto dal successivo
          art.  20.
            Il Ministero della difesa provvede, con gli  stanziamenti
          iscritti  nel capitolo 2802 del proprio stato di previsione
          relativo all'esercizio  finanziario  1980  e  nei  capitoli
          corrispondenti per i successivi esercizi, alla manutenzione
          ordinaria  e straordinaria degli immobili in argomento alla
          gestione  degli  edifici  ed  al  versamento  dei  relativi
          canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le
          somme  dovute  dai  sublocatari da versare in tesoreria con
          imputazione  al  capo  X  delle  entrate  statali  per   la
          successiva  riassegnazione  allo  stato  di  previsione del
          Ministero della difesa,  ai  sensi  dell'art.  21,  R.D.  2
          febbraio 1928, n. 263.  
            Gli alloggi di cui al presente articolo non sono soggetti
          alle  norme  di  legge limitative della disponbilita' degli
          alloggi di proprieta' degli istituti di previdenza.  
            Il valore di tutte  le  aree  e  di  tutti  gli  immobili
          oggetto  di  negozi  di trasferimento ai sensi del presente
          articolo  fra  Ministero  della  difesa,  comuni  ed  altri
          soggetti   pubblici,   sia   se   effettuati  a  titolo  di
          compravendita  che  di  permuta,  sara'   determinato   dal
          competente  ufficio  tecnico  erariale entro novanta giorni
          con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865,
          e successive modificazioni ed  integrazioni.  Nei  casi  di
          cessione  al  Ministero de1la difesa da parte dei comuni di
          immobili e  di  aree  comprese  nei  piani  per  l'edilizia
          economica  e  popolare  all'importo, risultante dalla stima
          come sopra compiuta, sara' aggiunto il costo delle opere di
          urbanizzazione pertinenti  alla  volumetria  relativa  alle
          aree e agli immobili ceduti.  
            Le  permute  di  immobili  demaniali  di  cui al presente
          articolo effettuate dal Ministero della difesa con i comuni
          e con altri soggetti pubblici - alle quali  si  procedera',
          come per tutte le altre cessioni  di immobili demaniali che
          in  forza  di atti di permuta o compravendita interverranno
          ai fini della presente legge fra  i  predetti  soggetti,  a
          trattativa  privata  - non sono sottoposte alle limitazioni
          di cui al R.D.L. 10 settembre  1923,  n.  2000,  convertito
          nella legge 7 aprile 1925, n. 473.  
            Nei  casi  in  cui le permute gia' avviate, stipulate tra
          l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al
          presente articolo, non siano state  ancora  definitivamente
          concluse  alla  data  del  31 dicembre 1998: a) le aree del
          demanio dello Stato oggetto di  permuta  di  cui  gli  enti
          abbiano  avuto la disponibilita' continuata, per effetto di
          accordi stipulati ai sensi  del  presente  articolo  e  che
          siano    state   destinate   in   modo   irreversibile   al
          soddisfacimento degli interessi delle  comunita'  residenti
          nel   relativo  ambito  territoriale,  sono  trasferite  al
          patrimonio indisponibile dell'ente locale; b)  gli  alloggi
          di  servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro
          componenti essenziali, destinati al  soddisfacimento  delle
          esigenze  abitative  del  personale  militare, realizzati a
          carico delle  risorse  finanziarie  dell'ente  locale  sono
          considerati   infrastrutture  militari  e  sottoposte  alle
          disposizioni di  cui  agli  articoli  5  e  seguenti  della
          presente   legge.  Sono  fatti  salvi  eventuali  conguagli
          economici derivanti  da  stime  effettuate  dai  competenti
          uffici  tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze
          contrattuali.  
            Il Ministero della difesa  e'  autorizzato  ad  acquisire
          immobili residenziali privati e, ove possibile, nell'ambito
          dell'edilizia convenzionata.  
            Le  opere  e gli interventi previsti dalla presente legge
          sono  dichiarati   di   pubblica   utilita',   urgenti   ed
          indifferibili.  Ad  essi si applicano le disposizioni della
          legge 3 gennaio 1978, n. 1".