Art. 54 (Interventi per il settore del commercio) 1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppressi, fatti salvi quelli relativi all'approvazione dei progetti strategici di cui all'asse 3 della delibera CIPE dell'8 agosto 1996 gia' presentati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi e' destinato l'importo di lire 140 miliardi, di cui 100 miliardi per il 1998 e 40 miliardi per il 1999, dello stanziamento complessivo di lire 350 miliardi disposto con il citato articolo 2, comma 42, e con l'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il residuo stanziamento di lire 210 miliardi e' destinato: a) quanto a lire 60 miliardi, di cui 40 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000, per le finalita' di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266; b) quanto a lire 150 miliardi, per l'anno 2000, per le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio. Con la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati le attivita', le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande, nonche' la decorrenza della misura agevolativa a favore del settore commerciale. 3. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore commerciale, al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di societa' partecipate dalle societa' finanziarie previste dal comma 1". 4. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parole: "non superiori ad un giorno" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a tre giorni". 5. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole "di vendita al dettaglio" sono inserite le seguenti: "e all'ingrosso"; b) al comma 2, dopo le parole: "al netto dell'IVA", sono soppresse le seguenti: "e comunque non superiori a 50 milioni di lire nel triennio".
Note all'art. 54: - Il testo del comma 42 dell'art. 2 della legge n. 549/1995 (per il titolo si veda in nota all'art. 45) e' il seguente: "42. Nell'ambito dei progetti strategici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, una quota parte, pari a lire 250 miliardi, e' destinata dal CIPE alla realizzazione di interventi nel settore del commercio e del turismo e alla copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni, e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato di Roma e per altri interventi, relativi ai predetti settori, previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341" - L'asse 3 della delibera CIPE dell'8 agosto 1996 (Direttive per la concessione alle imprese del commercio e del turismo delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), riguarda la riqualificazione di contesti urbani e territoriali. - Il testo del comma 194 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "194. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e suc- cessive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549". - Il testo dell'art. 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente: "Art. 26 (Rifinanziamento e chiusura dell'operativita' della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni). - 1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e succes- sive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, e' riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i restanti territori. Le domande per le quali non e' intervenuta la stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati. 2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalita' di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il testo dell'art. 9 della legge n. 449/1997 e' il seguente: "Art. 9 (Disposizioni in favore delle imprese del settore turistico-alberghiero). - 1. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto- legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese operanti nel settore turistico- alberghiero sulla base delle specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette direttive fissano, in particolare, le attivita' e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie". - Il testo della lettera aa), comma 1, dell'art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: a)-z) (Omissis); aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (27), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma". - Il testo del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a no dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), a seguito della integrazione apportata dalla presente legge, e' il seguente: "4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre il finanziamento delle societa' finanziarie per le attivita' destinate: a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle societa' finanziarie di cui al comma e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti; b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti; c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di societa' partecipate dalle societa' finanziarie previste dal comma 1". - Il testo del comma 3 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), a seguito della modifica apportata dalla presente legge, e' il seguente: "3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiori a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo". - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 11 della citata legge n. 449/1997, a seguito delle modificazioni apportate dalla presente legge, e' il seguente: "1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, e' concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto 18 settembre 1997, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, di vendita al dettaglio e all'ingrosso, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al ''gruppo XIX'' e alle ''Attivita' non precedentemente specificate'', di cui al decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. 2. Il credito d'imposta e' determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA con le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito puo' essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".