Art. 54
              (Interventi per il settore del commercio)
  1.  Gli  interventi di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, sono soppressi, fatti  salvi  quelli  relativi
all'approvazione  dei  progetti  strategici  di  cui all'asse 3 della
delibera CIPE dell'8 agosto 1996 gia' presentati alla data di entrata
in vigore della presente legge.  Per  tali  interventi  e'  destinato
l'importo  di lire 140 miliardi, di cui 100 miliardi per il 1998 e 40
miliardi per il 1999, dello  stanziamento  complessivo  di  lire  350
miliardi  disposto  con  il  citato  articolo  2,  comma  42,  e  con
l'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662.  Il
residuo stanziamento di lire 210 miliardi e' destinato:
   a)  quanto a lire 60 miliardi, di cui 40 miliardi per il 1999 e 20
miliardi per il 2000, per le finalita' di cui all'articolo  26  della
legge 7 agosto 1997, n. 266;
   b)   quanto   a  lire  150  miliardi,  per  l'anno  2000,  per  le
agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre  1997,  n.
449.
  2.  Le  agevolazioni  di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono estese ai programmi di investimento  di  rilevante
interesse  per  lo  sviluppo del commercio.   Con la procedura di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera aa),  del  decreto  legislativo  31
marzo  1998,  n.  112,  sono  determinati le attivita', le iniziative
ammissibili, i meccanismi di valutazione delle  domande,  nonche'  la
decorrenza della misura agevolativa a favore del settore commerciale.
  3.  Al  fine  di promuovere lo sviluppo del settore commerciale, al
comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
114, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
  "c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza
tecnica  agli operatori del settore anche mediante la costituzione di
societa' partecipate dalle societa' finanziarie  previste  dal  comma
1".
  4. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
le  parole:  "non  superiori  ad  un  giorno"  sono  sostituite dalle
seguenti: "non superiori a tre giorni".
  5. All'articolo 11 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  dopo  le  parole "di vendita al dettaglio" sono
inserite le seguenti: "e all'ingrosso";
   b) al comma 2, dopo le parole: "al netto dell'IVA", sono soppresse
le seguenti: "e comunque non superiori  a  50  milioni  di  lire  nel
triennio".
 
          Note all'art. 54:
            -  Il  testo  del  comma  42  dell'art.  2 della legge n.
          549/1995 (per il titolo si veda in nota all'art. 45) e'  il
          seguente:
            "42.   Nell'ambito   dei   progetti   strategici  di  cui
          all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n. 415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre  1992,  n.  488,  e  successive modificazioni, una
          quota parte, pari a lire 250  miliardi,  e'  destinata  dal
          CIPE  alla  realizzazione  di  interventi  nel  settore del
          commercio e del turismo e alla  copertura  della  quota  di
          finanziamento  nazionale  per la realizzazione di programmi
          regionali nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2  e  5b  del
          Regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni,
          e   in   quelle   rientranti   nella   fattispecie  di  cui
          all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del  trattato  di
          Roma  e per altri interventi, relativi ai predetti settori,
          previsti nel quadro comunitario di sostegno  1994-1999,  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno
          1995,  n.  244, convertito, con modificazioni dalla legge 8
          agosto 1995, n. 341"
            -  L'asse  3  della  delibera  CIPE  dell'8  agosto  1996
          (Direttive  per la concessione alle imprese del commercio e
          del turismo delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma
          42 della legge 28 dicembre 1995,  n.    549),  riguarda  la
          riqualificazione di contesti urbani e territoriali.
            -  Il  testo  del  comma  194  dell'art. 2 della legge 23
          dicembre 1996, n. 662 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica), e' il seguente:
            "194.  Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui
          al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e suc-
          cessive  modificazioni  e integrazioni, il CIPE destina una
          quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle
          finalita' di cui all'articolo 2, comma 42, della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549".
            - Il testo dell'art. 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266
          (Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente:
            "Art.  26  (Rifinanziamento  e chiusura dell'operativita'
          della  legge  10  ottobre  1975,  n.  517,   e   successive
          modificazioni).  -  1.  Alle  domande di credito agevolato,
          presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517,  e
          successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e succes-
          sive  modificazioni,  non ammesse ai contributi per carenza
          di fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del  1
          gennaio   1997,  il  relativo  contratto  di  finanziamento
          agevolato, e' riconosciuto,  in  via  sostitutiva,  per  il
          tramite   degli   istituti   di  credito  finanziatori,  un
          contributo pari all'abbattimento di 4 punti  del  tasso  di
          riferimento   vigente  al  momento  della  stipula  per  le
          iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n.  1
          del  regolamento  (CEE)  n.  2052/1988 del Consiglio del 24
          giugno 1988, e successive modificazioni,  e  nei  territori
          montani,  e di 2 punti per i restanti territori. Le domande
          per le quali non e' intervenuta la stipula del contratto di
          finanziamento agevolato alla suddetta data sono  restituite
          agli istituti di credito interessati.
            2.  Qualora  le  risorse  complessivamente assegnate agli
          interventi  di  cui  al  presente  articolo  non  risultino
          sufficienti  alla  concessione  dei  benefici  nella misura
          massima prevista al comma 1,  il  Ministro  dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il
          finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione
          percentuale, in eguale  misura,  dell'importo  spettante  a
          ciascun beneficiario.
            3.   Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400, entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente  legge,  criteri  e  modalita'  di
          liquidazione  tali  da  assicurare anche la semplificazione
          del procedimento amministrativo.
            4. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo  si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire
          250  miliardi,  delle  disponibilita'  del  Fondo  di   cui
          all'articolo  2,  secondo  comma,  della  legge 28 novembre
          1980, n. 782, introdotto  dall'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  237.  Tali
          somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
          essere  riassegnate,  con  decreto del Ministro del tesoro,
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero      dell'industria,      del     commercio     e
          dell'artigianato".
            - Il testo dell'art. 9 della  legge  n.  449/1997  e'  il
          seguente:
            "Art. 9 (Disposizioni in favore delle imprese del settore
          turistico-alberghiero).    -  1. Le agevolazioni nelle aree
          depresse ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  del  decreto-
          legge   22   ottobre   1992,   n.   415,   convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,  sono
          estese   alle   imprese  operanti  nel  settore  turistico-
          alberghiero sulla base delle specifiche  direttive  emanate
          dal  CIPE  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge. Dette  direttive  fissano,  in
          particolare,  le  attivita'  e le iniziative ammissibili, i
          meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la
          formazione di specifiche graduatorie".
            - Il testo della lettera aa), comma 1, dell'art.  18  del
          D.Lgs.    31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
          compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  ed  agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59), e' il seguente:
            "1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
          concernenti:
             a)-z) (Omissis);
             aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22
          ottobre 1992, n. 415  (27),  convertito  con  modificazioni
          dalla  legge  19  dicembre  1992, n. 488, per la disciplina
          organica dell'intervento  nel  Mezzogiorno  e  agevolazioni
          alle  attivita'  produttive.  A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  le
          direttive  per  la concessione delle agevolazioni di cui al
          predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
          ad  eccezione  di quelle per le agevolazioni previste dalla
          lettera p) del presente comma".
            - Il testo del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs.  31  marzo
          1998, n.  114 (Riforma della disciplina relativa al settore
          del  commercio,  a no dell'articolo 4, comma 4, della legge
          15  marzo  1997,  n.  59),  a  seguito  della  integrazione
          apportata dalla presente legge, e' il seguente:
            "4.   Il   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato  puo'  disporre  il  finanziamento   delle
          societa' finanziarie per le attivita' destinate:
             a)  all'incremento  di fondi di garanzia interconsortili
          gestiti dalle  societa'  finanziarie  di  cui  al  comma  e
          destinati  alla  prestazione di controgaranzie a favore dei
          consorzi e delle cooperative di  garanzia  collettiva  fidi
          partecipanti;
             b)   alla   promozione   di   interventi   necessari  al
          miglioramento dell'efficienza ed  efficacia  operativa  dei
          soggetti costituenti;
             c) alla promozione di interventi destinati a favorire le
          fusioni  tra  consorzi e cooperative di garanzia collettiva
          fidi.
             c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione  e
          assistenza   tecnica   agli  operatori  del  settore  anche
          mediante la  costituzione  di  societa'  partecipate  dalle
          societa' finanziarie previste dal comma 1".
            -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  23 della legge 28
          febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato
          del lavoro),  a  seguito  della  modifica  apportata  dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "3.  Nei  settori  del turismo e dei pubblici esercizi e'
          ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
          di speciali servizi di durata  non superiori a tre  giorni,
          determinata   dai  contratti  collettivi  stipulati  con  i
          sindacati locali o nazionali aderenti  alle  confederazioni
          maggiormente    rappresentative    sul   piano   nazionale.
          Dell'avvenuta assunzione  deve  essere  data  comunicazione
          all'ufficio  di  collocamento  entro  il  primo  giorno non
          festivo successivo".
            - Il testo dei commi 1 e  2  dell'art.  11  della  citata
          legge  n. 449/1997, a seguito delle modificazioni apportate
          dalla presente legge, e' il seguente:
            "1. Al fine di promuovere la riqualificazione della  rete
          distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1
          gennaio 1998, e' concesso un credito d'imposta alle piccole
          e  medie  imprese commerciali, come definite dal decreto 18
          settembre 1997, del Ministro dell'industria, del  commercio
          e  dell'artigianato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          229  del  1  ottobre  1997,  di  vendita  al  dettaglio   e
          all'ingrosso,  a  quelle  di somministrazione di alimenti e
          bevande e  alle  imprese  turistiche  che  acquistano  beni
          strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti
          di  ammortamento,  limitatamente  al  ''gruppo XIX'' e alle
          ''Attivita' non precedentemente specificate'',  di  cui  al
          decreto  31  dicembre  1988,  del  Ministro  delle  finanze
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale   n.   27  del  2  febbraio  1989,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  ad  esclusione  dei   beni
          concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici,
          costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
            2.  Il credito d'imposta e' determinato in misura pari al
          20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA  con  le
          modalita'  e  i  criteri degli aiuti de minimis di cui alla
          disciplina comunitaria degli aiuti di Stato  alle  imprese.
          Il  credito  puo'  essere  fatto  valere  ai fini dell'IVA,
          dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in  compensazione,  ai  sensi
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".