Art. 61. (Programmi di recupero urbano) 1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo disponibile e fondi di terzi in amministrazione, lettera a), del bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi e di lire 120 miliardi, sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito del bando di gara approvato con i decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998. 2. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, i comuni hanno la facolta' di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. 3. Su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come sostituita dall'articolo 49, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Cassa depositi e prestiti, con modalita' operative da questa definite, e' autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione dell'operazione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai mutui di cui all'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 26, della presente legge. 4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non puo' superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto".
Note all'art. 61: - Il testo della lettera f) del primo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il seguente: "Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare: a) - e) (omissis); f) determina le quote, per un importo non superiore all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale" - Il testo della lettera b) del comma 63 dell'art. 2 della citata legge n. 662/1996 (si veda in nota all'art. 28) e' il seguente: "63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate: a) (Omissis); b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalita' di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995. - I decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998 recano, rispettivamente: "Approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati ''contratti di quartiere'' e "Modificazioni al decreto 22 ottobre 1997 recante approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati ''contratti di quartiere''. - Il testo della lettera d) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457/1978 (si veda nota precedente) e' il seguente: "Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi' definiti: a) - c) (Omissis); d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti'' - Il testo del primo comma dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), e' il seguente: "Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457". - Il testo della lettera a) del primo comma dell'art. 68 del R.D. 2 gennaio 1913, n. 453 (Approvazione del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza), come sostituita dal comma 10 dell'art. 49 della legge n. 449/1997, e' il seguente: "I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro: a) in prestiti ad Amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunita' montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi". - Il testo del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 (Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e' il seguente: "1. La Cassa depositi e prestiti puo' aderire alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo assunto, da operarsi mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e il residuo debito stesso". - Il testo dell'art. 6 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' il seguente: "Art. 6 (Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e carta). - 1. Per consentire l'accelerazione delle procedure liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle societa' controllate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, e' autorizzato il conferimento alla gestione liquidatoria dell'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1995, comprensive delle spese per consentire la gestione delle aziende e dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura trasferiti in comodato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce Ministero del tesoro. Per le medesime finalita', la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, alle condizioni piu' favorevoli previste dalla legislazione vigente, mutui decennali, nell'ammontare massimo correlato ad una rata annua di ammortamento per capitale ed interessi pari a lire 40 miliardi, ivi compresa la quota gia' contratta dei mutui previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, che decade per la restante parte. A tal fine e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 40 miliardi per l'anno 1997, cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, le parole: "30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Fino a tale data e' istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ENCC, composto di quattro funzionari in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, con funzioni di presidente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, i cui oneri per funzionamento e per compensi sono posti a carico della liquidazione". - Il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a seguito della integrazione apportata dalla presente legge, e' il seguente: "1. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (20), ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attivita' oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non puo' superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto".