Art. 61.
                   (Programmi di recupero urbano)
  1.  Le  risorse  finanziarie iscritte nei conti fondo disponibile e
fondi  di  terzi  in  amministrazione,  lettera  a),   del   bilancio
consuntivo  1997  della  sezione autonoma per l'edilizia residenziale
della   Cassa   depositi   e   prestiti,   fino   alla    concorrenza
rispettivamente  di  lire  180  miliardi e di lire 120 miliardi, sono
destinate alla realizzazione dei programmi  di  cui  all'articolo  2,
primo  comma,  lettera  f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le
modalita' previste dall'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito  del  bando  di  gara
approvato  con  i decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre
1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24  del
30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.
  2.  Al  fine  di  incentivare  il  recupero del patrimonio edilizio
esistente, per gli interventi di  ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'articolo  31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, i comuni hanno la facolta'  di  deliberare  che  i  costi  di
costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le
nuove  costruzioni ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge
28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
  3. Su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del  primo  comma
dell'articolo  68  del  testo  unico  approvato  con  regio decreto 2
gennaio 1913, n. 453, come sostituita  dall'articolo  49,  comma  10,
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, la Cassa depositi e prestiti,
con  modalita'  operative  da  questa  definite,  e'  autorizzata   a
trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da
ammortizzare    a    carico    degli   enti   richiedenti   aumentato
dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
del  7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 1998, in nuovi mutui da  ammortizzare  al  tasso  vigente  al
momento   della  definizione  dell'operazione.  Le  disposizioni  del
presente comma si applicano anche ai mutui di cui all'articolo 6  del
decreto-legge  17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  421,  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 45, comma 26, della presente legge.
  4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo
1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'attuazione  dei
programmi  URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui
contratti suddetti non puo' superare la somma complessiva del 20  per
cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto".
 
          Note all'art. 61:
            -  Il  testo della lettera f) del primo comma dell'art. 2
          della legge 5 agosto 1978, n.  457  (Norme  per  l'edilizia
          residenziale) e' il seguente:
            "Il  C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva
          interregionale per la programmazione economica, indica  gli
          indirizzi  programmatici  per  l'edilizia residenziale e in
          particolare:
             a) - e) (omissis);
             f) determina le quote,  per  un  importo  non  superiore
          all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata
          ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata
          da  destinare  all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni
          di edilizia residenziale  comunque  fruenti  di  contributi
          dello   Stato   e   ad   iniziative  di  ricerca,  studi  e
          sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale"
            - Il testo della lettera b)  del  comma  63  dell'art.  2
          della  citata  legge  n. 662/1996 (si veda in nota all'art.
          28) e' il seguente:
            "63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla  legge  14
          febbraio   1963,   n.   60,  per  gli  anni  1993  e  1994,
          quantificate al 31 dicembre 1994 in  lire  1.417  miliardi,
          sono cosi' utilizzate:
             a) (Omissis);
             b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo
          2,  primo  comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
          457, con le modalita' di cui al punto 4.3.  della  delibera
          CIPE  10  gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 60 del 13 marzo 1995.
            - I decreti del Ministro dei lavori pubblici  22  ottobre
          1997  e 20 maggio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
          n. 24 del 30 gennaio 1998 e  n.  119  del  25  maggio  1998
          recano,  rispettivamente:   "Approvazione del bando di gara
          relativo al finanziamento di  interventi  sperimentali  nel
          settore   dell'edilizia   residenziale   sovvenzionata   da
          realizzare nell'ambito  di  programmi  di  recupero  urbano
          denominati  ''contratti  di quartiere'' e "Modificazioni al
          decreto 22 ottobre 1997 recante approvazione del  bando  di
          gara  relativo  al finanziamento di interventi sperimentali
          nel settore  dell'edilizia  residenziale  sovvenzionata  da
          realizzare  nell'ambito  di  programmi  di  recupero urbano
          denominati ''contratti di quartiere''.
            - Il testo della lettera d) del primo comma dell'art.  31
          della citata legge n. 457/1978 (si veda nota precedente) e'
          il seguente:
            "Gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio
          esistente sono cosi' definiti:
             a) - c) (Omissis);
             d)  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,   quelli
          rivolti  a  trasformare  gli  organismi edilizi mediante un
          insieme sistematico di opere  che  possono  portare  ad  un
          organismo   edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso  dal
          precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o  la
          sostituzione  di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
          la eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di  nuovi
          elementi ed impianti''
            -  Il  testo  del  primo comma dell'art. 6 della legge 28
          gennaio 1977,  n.  10  (Norme  per  la  edificabilita'  dei
          suoli), e' il seguente:
            "Il  costo  di  costruzione  di  cui all'articolo 3 della
          presente  legge  per  i  nuovi   edifici   e'   determinato
          periodicamente  dalle  regioni  con  riferimento  ai  costi
          massimi  ammissibili  per  l'edilizia  agevolata,  definiti
          dalle  stesse  regioni  a  norma della lettera g) del primo
          comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457".
            - Il testo della lettera a) del primo comma dell'art.  68
          del  R.D.    2 gennaio 1913, n. 453 (Approvazione del testo
          unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa
          dei depositi e  prestiti,  delle  gestioni  annesse,  della
          sezione  autonoma di credito comunale e provinciale e degli
          Istituti di  previdenza),  come  sostituita  dal  comma  10
          dell'art. 49 della legge n. 449/1997, e' il seguente:
            "I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti
          potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di
          amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro:
             a)   in   prestiti   ad  Amministrazioni  statali,  enti
          pubblici, regioni,  comuni,  province,  comunita'  montane,
          consorzi   di   bonifica,   irrigazione   o   miglioramento
          fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti  pubblici,
          aziende  speciali e societa' per azioni o a responsabilita'
          limitata a  prevalente  capitale  pubblico  che  gestiscono
          pubblici servizi".
            -  Il  testo  del  comma  1  dell'art. 11 del decreto del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica  del  7  gennaio  1998 (Nuove norme relative alla
          concessione, garanzia ed  erogazione  dei  mutui  da  parte
          della  Cassa depositi e prestiti) pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e' il seguente:
            "1. La  Cassa  depositi  e  prestiti  puo'  aderire  alla
          richiesta  di  estinzione  anticipata del mutuo assunto, da
          operarsi  mediante   restituzione   del   residuo   debito,
          maggiorato  di  un  indennizzo  pari alla differenza tra il
          valore  attuale  delle  rate   di   ammortamento   residue,
          calcolato   utilizzando  come  tasso  di  sconto  il  tasso
          nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto,  e  il
          residuo debito stesso".
            -  Il testo dell'art. 6 del decreto legge 17 giugno 1996,
          n. 321 (Disposizioni urgenti per le attivita'  produttive),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
          n. 421, e' il seguente:
            "Art.  6  (Procedura  liquidatoria  dell'Ente   nazionale
          cellulosa  e  carta). - 1.   Per consentire l'accelerazione
          delle procedure liquidatorie  dell'Ente  nazionale  per  la
          cellulosa  e  per  la carta e delle societa' controllate di
          cui all'articolo 2 del decreto-legge  21  giugno  1995,  n.
          240,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto
          1995, n. 337, e' autorizzato il conferimento alla  gestione
          liquidatoria  dell'importo  di lire 120 miliardi per l'anno
          1995, comprensive delle spese per  consentire  la  gestione
          delle  aziende  e  dell'Istituto  di sperimentazione per la
          pioppicoltura trasferiti in  comodato  al  Ministero  delle
          risorse  agricole,  alimentari  e  forestali a carico dello
          stanziamento iscritto  al  capitolo  9001  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del tesoro per l'anno medesimo,
          all'uopo parzialmente utilizzando  la  voce  Ministero  del
          tesoro.  Per  le  medesime  finalita',  la Cassa depositi e
          prestiti e' autorizzata a concedere, alle  condizioni  piu'
          favorevoli   previste  dalla  legislazione  vigente,  mutui
          decennali, nell'ammontare massimo  correlato  ad  una  rata
          annua di ammortamento per capitale ed interessi pari a lire
          40 miliardi, ivi compresa la quota gia' contratta dei mutui
          previsti  dall'articolo  3,  comma  8, del decreto-legge 27
          agosto 1994, n. 513, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  28  ottobre 1994, n. 595, che decade per la restante
          parte.   A tal fine e' autorizzato  il  limite  di  impegno
          decennale  di  lire  40 miliardi per l'anno 1997, cui si fa
          fronte mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997
          e successivi  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio  triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato
          di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1996,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al Ministero del tesoro.
            2.  All'articolo  1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno
          1995, n.  240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
          agosto 1995, n.   337, le parole:  "30  giugno  1996"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "31 dicembre 1998". Fino a tale
          data e' istituito, con decreto del Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro,  un  comitato  di  sorveglianza  sulla
          liquidazione  dell'ENCC,  composto di quattro funzionari in
          rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del  tesoro,
          con funzioni di presidente, dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
          forestali e dell'ambiente, i cui oneri per funzionamento  e
          per compensi sono posti a carico della liquidazione".
            -  Il  testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto legge 28
          marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della
          finanza  pubblica),  convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge  28 maggio 1997, n. 140, a seguito della integrazione
          apportata dalla presente legge, e' il seguente:
            "1. E' fatto divieto alle  amministrazioni  pubbliche  di
          cui  all'articolo  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29 (20), ed agli enti pubblici  economici
          di  concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo
          in materia di contratti di appalto di lavori, di  forniture
          e di servizi, con esclusione dei contratti gia' aggiudicati
          alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto e di
          quelli riguardanti attivita' oggetto di cofinanziamento  da
          parte   dell'Unione  europea.     Sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con
          quelle di cui  al  presente  comma.  Per  l'attuazione  dei
          programmi    URBAN    cofinanziati    dall'Unione   europea
          l'anticipazione sui contratti suddetti non puo' superare la
          somma  complessiva  del  20  per  cento   del   prezzo   di
          aggiudicazione dell'appalto".