Art. 63.
               (Provvedimenti per favorire lo sviluppo
                            industriale)
  1.  I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317,  nonche'  quelli  costituiti  ai  sensi
della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la
facolta'   di  riacquistare  la  proprieta'  delle  aree  cedute  per
intraprese  industriali  o  artigianali  nell'ipotesi   in   cui   il
cessionario  non  realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni
dalla cessione.
  2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresi' la facolta'
di riacquistare unitamente alle aree cedute  anche  gli  stabilimenti
industriali  o  artigianali  ivi  realizzati  nell'ipotesi in cui sia
cessata l'attivita' industriale o artigianale da piu' di tre anni.
  3. Nell'ipotesi di esercizio delle  facolta'  di  cui  al  presente
articolo  i  consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo
attualizzato di acquisto  delle  aree  e,  per  quanto  riguarda  gli
stabilimenti,  il  valore  di  questi  ultimi  come determinato da un
perito  nominato  dal  presidente  del   tribunale   competente   per
territorio,  decurtato  dei contributi pubblici attualizzati ricevuti
dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
  4.  Le  facolta'  di  cui  al  presente  articolo  possono   essere
esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
  5. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai
consorzi   di   sviluppo   industriale   per   la   realizzazione  di
infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili
da destinare agli insediamenti produttivi.
 
          Nota all'art. 63:
            - Il testo dell'art. 36 della legge 5  ottobre  1991,  n.
          317  (Interventi  per  l'innovazione  e  lo  sviluppo delle
          piccole imprese), e' il seguente:
            "Art. 36 (Distretti  industriali  di  piccole  imprese  e
          consorzi  di  sviluppo  industriale).  -  1. Si definiscono
          distretti   industriali   le   aree   territoriali   locali
          caratterizzate   da   elevata   concentrazione  di  piccole
          imprese, con particolare riferimento  al  rapporto  tra  la
          presenza  delle  imprese e la popolazione residente nonche'
          alla   specializzazione   produttiva   dell'insieme   delle
          imprese.
            2.  Le  regioni,  entro  centottanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente  legge,  individuano  tali
          aree,   sentite   le   Unioni  regionali  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base
          di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato,  da  emanare  entro  novanta  giorni  dal
          predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri  di
          riferimento.
            3.  Per  le  aree  individuate  ai  sensi  del comma 2 e'
          consentito il finanziamento, da  parte  delle  regioni,  di
          progetti  innovativi concernenti piu' imprese, in base a un
          contratto di  programma  stipulato  tra  i  consorzi  e  le
          regioni   medesime,   le   quali  definiscono  altresi'  le
          priorita' degli interventi.
            4. I consorzi  di  sviluppo  industriale,  costituiti  ai
          sensi  della  vigente  legislazione  nazionale e regionale,
          sono enti pubblici economici.  Spetta alle regioni soltanto
          il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.
            5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al  comma  4
          promuovono,   nell'ambito   degli  agglomerati  industriali
          attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni  necessarie
          per  la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei
          settori  dell'industria  e  dei  servizi.    A  tale  scopo
          realizzano   e   gestiscono,   in   collaborazione  con  le
          associazioni imprenditoriali e con le camere di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura, infrastrutture per
          l'industria,  rustici  industriali,  servizi   reali   alle
          imprese,  iniziative  per  l'orientamento  e  la formazione
          professionale  dei  lavoratori,  dei  quadri  direttivi   e
          intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio
          sociale connesso alla produzione industriale".