Art. 64. (Disposizioni sulla Carbosulcis Spa) 1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse finanziarie previste dallo stesso articolo 57, comma 2, sono inte- grate con l'importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, riveniente dalle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, da erogare con le stesse modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Note all'art. 64: - Il testo del comma 1 dell'art. 57 della citata legge n. 449/1997, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla ''Carbosulcis - S.p.a.'' viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999". - Il testo del comma 2 dell'art. 57 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla ''Carbosulcis - S.p.a.'' per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 2 miliardi di lire". - Il testo del comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 (Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis- Iglesiente), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e' il seguente: "3. Per gli stessi impianti saranno altresi' concesse agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del 31 gennaio 1992". - Il testo del comma 3 dell'art. 57 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita' per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla ''Carbosulcis - S.p.a.'' e le modalita' per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse".