Art. 64.
                (Disposizioni sulla Carbosulcis Spa)
  1.  Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 1999.  Le  risorse
finanziarie  previste  dallo  stesso articolo 57, comma 2, sono inte-
grate con l'importo di lire 32 miliardi  e  500  milioni,  riveniente
dalle  agevolazioni  finanziarie  di cui all'articolo 8, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1994,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 56 del 9 marzo 1994, da erogare con le
stesse modalita' previste dal comma 3 del citato  articolo  57  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 
          Note all'art. 64:
            - Il testo del comma 1 dell'art. 57 della citata legge n.
          449/1997,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e' il
          seguente:
            "1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere  del
          Sulcis   affidata   alla  ''Carbosulcis  -  S.p.a.''  viene
          mantenuta fino alla presa in consegna  delle  strutture  da
          parte  del concessionario di cui all'articolo 1 del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque
          non oltre il 31 dicembre 1999".
            - Il testo del comma 2 dell'art. 57 della citata legge n.
          449/1997 e' il seguente:
            "2. Nelle more della presa in  consegna  delle  strutture
          minerarie  da  parte  del  concessionario  le  agevolazioni
          finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo  8  del  citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 gennaio 1994,
          possono essere destinate alla ''Carbosulcis - S.p.a.''  per
          la   gestione  temporanea  delle  miniere  carbonifere  del
          Sulcis, nel limite di 2 miliardi di lire".
            - Il testo del  comma  3  dell'art.  8  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 (Attuazione del
          piano   di   disinquinamento  del  territorio  del  Sulcis-
          Iglesiente), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56  del
          9 marzo 1994, e' il seguente:
            "3.  Per  gli  stessi  impianti saranno altresi' concesse
          agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di
          equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri  e
          le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa
          revoca  dei  finanziamenti di cui alla delibera CIPI del 31
          gennaio 1992".
            - Il testo del comma 3 dell'art. 57 della citata legge n.
          449/1997 e' il seguente:
            "3.  Con  decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  si  provvede  a  stabilire, previa
          formale rinuncia da parte del concessionario, le  modalita'
          per  il  trasferimento dei fondi per la gestione temporanea
          alla ''Carbosulcis - S.p.a.'' e le modalita' per l'utilizzo
          e la rendicontazione delle stesse".