Art. 66.
                       (Assegno di maternita')
  1.  Con riferimento ai figli nati successivamente al 1 luglio 1999,
alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, che non  beneficiano  del  trattamento  previdenziale
della indennita' di maternita', e' concesso un assegno per maternita'
pari  a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilita'.
L'assegno e' elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al
1 luglio 2000. L'assegno e' erogato dai comuni con  decorrenza  dalla
data  del  parto.  I  comuni  provvedono ad informare gli interessati
invitandoli  a  certificare  il  possesso  dei   requisiti   all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
  2.   L'assegno   di   maternita'   di   cui  al  comma  1,  nonche'
l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo  familiare
di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche
non  superiori  ai  valori dell'indicatore della situazione economica
(ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109,  tabella
1,  pari  a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti. Per nuclei  familiari  con  diversa  composizione
detto  requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di
equivalenza prevista dal predetto  decreto  legislativo  n.  109  del
1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
  3.  Qualora  l'indennita'  di maternita' corrisposta da parte degli
enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di
tutela economica della maternita' diverse dall'assegno  istituito  al
comma  1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le
lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta  per  la
concessione della quota differenziale.
  4.  Gli  importi  dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al
presente  articolo  sono  rivalutati  annualmente  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
  5.  Per  le  finalita'  del presente articolo e' istituito un Fondo
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione  e'
stabilita  in  lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi
per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a  decorrere  dall'anno  2001.
Lo  Stato  rimborsa  all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della
documentata richiesta di rimborso, le somme  anticipatamente  erogate
dai comuni, ai sensi del comma 1.
  6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,
di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono  ema-
nate  le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente
articolo.
 
          Nota all'art. 66:
            -  Per  il  testo  della  tabella  1  allegata al decreto
          legislativo n. 109 del 1998, si veda in nota all'art. 65.