Art. 68.
             (Riduzione dei ticket e norme in materia di
                      assistenza farmaceutica)
  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1999 e fino all'applicazione delle
norme concernenti le  modalita'  di  partecipazione  al  costo  delle
prestazioni  di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, non e' dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per
ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di  diagnostica
strumentale   e   di   laboratorio   e   per   le  altre  prestazioni
specialistiche erogate in regime ambulatoriale.  Non e' dovuta  dagli
assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche
e specialistiche inerenti la certificazione di idoneita' per servizio
civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa.
  2.  L'ultimo  periodo  del  comma  9  dell'articolo  3  del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' sostituito dai  seguenti:  "La
quota  fissa  per  ricetta non e' dovuta per le prescrizioni relative
alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le
altre prestazioni specialistiche erogate in regime  ambulatoriale  di
cui al comma 3.  Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie
di  prestazioni  di  cui  ai  commi 4, 5, 6 e 7 la quota fissa dovuta
dagli assistiti totalmente esenti e' pari a 6.000 lire".
  3. Al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27  dicembre  1997,  n.
449,  dopo  il  secondo  periodo e' inserito il seguente: "Il calcolo
dell'eccedenza e' effettuato, regione per regione, tenuto conto della
quota dell'onere di cui al comma 15 attribuibile a ciascuna  regione,
in  base  alla  popolazione  residente,  ponderata secondo criteri da
stabilire con decreto del Ministro della sanit previa intesa con  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano".
  4. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  dopo  il
comma 16 e' inserito il seguente:
  "16-bis.  Ai fini dell'applicazione del secondo e del terzo periodo
del comma 16, l'eccedenza di spesa farmaceutica registrata alla  fine
dell'anno, al netto dell'IVA, e' calcolata sulla base dei dati che le
regioni  e  le  province  autonome  sono tenute a trasmettere, per il
tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,  al  Ministero
della  sanita' e' Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza, entro il mese  di  febbraio  dell'anno  successivo,
relativi alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di
tutti  i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale, escluso l'ossigeno  terapeutico.  Ciascuna  delle  imprese
titolari   dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  delle
imprese distributrici e delle farmacie aperte al pubblico  e'  tenuta
al pagamento del contributo entro il 31 dicembre 1999 per l'anno 1998
e,  per ciascuno degli anni 1999 e 2000, entro il 30 giugno dell'anno
successivo, secondo modalita' da stabilire con decreto  del  Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. Per le
imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio,  il
contributo  e'  calcolato,  per  il  50  per  cento,  in  ragione del
fatturato di ciascuna impresa relativo  ai  medicinali  indicati  nel
primo  periodo  del presente comma, rapportato al fatturato nazionale
dell'anno in cui si e' verificata l'eccedenza, e per il  restante  50
per  cento  in  ragione  dell'eccedenza di spesa calcolata per classe
terapeutica omogenea. Per ciascuna delle restanti  due  categorie  il
contributo  e' calcolato in ragione del fatturato di ciascuna impresa
o farmacia rapportato al fatturato regionale per  le  farmacie  e  al
fatturato nazionale per i distributori. Entro il 30 aprile di ciascun
anno le associazioni di categoria presentano al Dipartimento predetto
un  prospetto  contenente  le  quote  di contributo spettanti ad ogni
impresa  o  farmacia.   Effettuate   le   opportune   verifiche,   il
Dipartimento  provvede  alla  pubblicazione  dei prospetti di riparto
nella Gazzetta Ufficiale. In caso di  inadempimento  da  parte  delle
associazioni  di  categoria,  le  quote  sono stabilite dal Ministero
della sanita' sulla base dei dati disponibili".
  5. Per l'anno 1999, la Commissione prevista dall'articolo 36, comma
16, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  tenuto  conto  della
proiezione,   sull'intero   anno,   dei   dati  relativi  alla  spesa
farmaceutica del primo trimestre, propone al Ministro della  sanita',
entro  il  30  aprile  1999,  misure  idonee  ad  assicurare  che sia
rispettato,  per  lo  stesso  anno,  il  limite  di  spesa   previsto
dall'articolo  36,  comma  15,  della stessa legge n. 449 del 1997, e
che, rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per
cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998. Entro il 30
novembre 1999 la Commissione verifica, sulla base dei dati  di  spesa
relativi ai primi dieci mesi, la possibilita' che, a fine anno, siano
raggiunti  gli  obiettivi previsti dal periodo precedente; in caso di
valutazione  negativa,  la  Commissione  informa  immediatamente   il
Ministro  della sanita' che rende noto l'ammontare del contributo che
le imprese titolari  dell'autorizzazione  al  commercio,  le  imprese
distributrici  e  le  farmacie  sono  tenute  a  versare  al Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 36, comma 16, della  legge
n. 449 del 1997.
  6.  Dal  1  gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono
erogati a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  esclusivamente
attraverso  le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate
in regime di ricovero, day-hospital o assistenza  domiciliare.    Nei
casi in cui l'azienda unita' sanitaria locale non abbia predisposto e
resa  operativa  l'assistenza  domiciliare  ai pazienti oncologici, i
medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie
ospedaliere per  il  tramite  delle  farmacie  territoriali,  secondo
modalita'  predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanita'
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni piÑ rappresentative delle farmacie pubbliche e private
e le organizzazioni delle imprese distributrici.
  7. Presso il Ministero della sanita', nell'ambito del  Dipartimento
per   la   valutazione  dei  medicinali  e  la  farmacovigilanza,  e'
istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello  Stato,
l'Osservatorio     nazionale     sull'impiego     dei     medicinali.
L'Osservatorio, al quale collaborano il Dipartimento per le politiche
di  sviluppo  e  di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali, provvede a:
   a)  raccogliere,  monitorare  ed  elaborare  dati  di  consumo, di
modalita' di impiego e di spesa concernenti sia i medicinali  erogati
o direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia quelli
i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore;
   b)  svolgere,  nel  settore dei farmaci, i compiti gia' attribuiti
dall'articolo 1, comma 30, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
all'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi;
   c)  redigere  annualmente  un  rapporto al Ministro della sanita',
finalizzato, in particolare, a  rilevare  e  confrontare,  anche  con
analisi  su  base regionale, l'andamento della spesa farmaceutica del
Servizio  sanitario  nazionale   relativa   ai   medicinali   erogati
attraverso  le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati
con  sistemi  alternativi  o   direttamente   impiegati   in   ambito
ospedaliero  e, conseguentemente, a formulare proposte per un impiego
piu' razionale ed appropriato delle risorse del settore.
  8.  L'Osservatorio  di  cui  al  comma  7  si  avvale  anche  della
commissione  prevista  dall'articolo  36,  comma  16,  della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
  9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto
dall'accordo  nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con   le
farmacie,  trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con
il  Dipartimento   per   la   valutazione   dei   medicinali   e   la
farmacovigilanza  del  Ministero della sanita', i dati di vendita dei
medicinali dispensati con  onere  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale. Le strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o
private   e   accreditate,   sono   tenute   a  fornire  al  predetto
Dipartimento, su richiesta, dati in proprio possesso  utili  ai  fini
dell'assolvimento    dei    compiti    dell'Osservatorio    nazionale
sull'impiego dei medicinali.
  10. Per l'espletamento dei  compiti  dell'Osservatorio  di  cui  al
comma  7,  il  Dipartimento  per  la  valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza   puo'   avvalersi,   anche    tramite    specifiche
convenzioni,  della  collaborazione  di istituti di ricerca, societa'
scientifiche e strutture, anche non nazionali, operanti  nel  settore
farmaceutico.
  11.  Per l'attivita' e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al
comma 7, il Dipartimento per  la  valutazione  dei  medicinali  e  la
farmacovigilanza  puo'  avvalersi,  in misura non superiore a lire 10
miliardi, delle disponibilita' di  cui  all'articolo  36,  comma  14,
della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione, per
lo stesso importo, delle somme disponibili per le altre iniziative di
farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari.
 
          Note all'art. 68:
            - L'art. 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124
          (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
          prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
          dell'art. 59, comma 50, della legge 27  dicembre  1997,  n.
          449), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.  3  (Modalita'  di  partecipazione  al  costo delle
          prestazioni).   -   1. Le modalita'  di  partecipazione  al
          costo   da   parte   degli  assistiti  non  esenti  per  le
          prestazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  si  applicano  a
          decorrere dall'introduzione del sistema di partecipazione e
          di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo
          familiare, ai sensi dell'art. 4, e comunque a partire dal 1
          gennaio 2000.
            2.  Per  i farmaci collocati nella classe di cui all'art.
          8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre  1993,  n.
          537,  e'  dovuta  una  partecipazione al costo pari a 3.000
          lire per ricetta, per prescrizione  di  una  confezione,  e
          pari  a  6.000  lire  per ricetta, per prescrizioni di piu'
          confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui  al
          citato  art.  8,  comma  10,  lettera  b),  e'  dovuta  una
          partecipazione al costo pari al 50% del prezzo  di  vendita
          al  pubblico  dagli  assistiti  parzialmente esentati e non
          esentati dalla partecipazione ai sensi del successivo  art.
          4.  I  farmaci collocati nella classe di cui al citato art.
          8,  comma  10,   lettera   c),   sono   a   totale   carico
          dell'assistito.    E'  abrogato  l'art.  1, comma 42, della
          legge 23 dicembre 1996, n.  662.
            3. Per le singole prestazioni di diagnostica  strumentale
          e  di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche
          erogate   in   regime   ambulatoriale   e'    dovuta    una
          partecipazione  al  costo pari all'85% della corrispondente
          tariffa  determinata  dalla  regione  di  appartenenza  del
          soggetto  erogatore, fino ad un importo massimo di spesa di
          100.000 lire per singola  ricetta,  fermo  restando  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 25 gennaio 1990,
          n.  8,  e  successive  modificazioni. Per gli assistiti che
          hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art.  4,
          comma  5, e' dovuta una partecipazione al costo pari al 70%
          della corrispondente tariffa fino ad un importo massimo  di
          spesa  per  singola  ricetta pari a 60.000 lire. Le regioni
          ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa per  le
          ricette  contenenti accorpamenti per profilo di trattamento
          di due o piu' prestazioni eventualmente definiti a  livello
          regionale  e provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
          decreto del Ministro della  sanita'  del  22  luglio  1996,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre
          1996.  Al  fine  di  procedere  al graduale superamento dei
          limiti di prescrivibilita' per ricetta di cui alla legge 25
          gennaio  1990,  n.  8,  e  successive   modificazioni,   di
          razionalizzare  la  spesa  a  carico del Servizio sanitario
          nazionale, di semplificare l'accesso  alle  prestazioni  da
          parte  degli  assistiti, nonche' di ridurre la spesa a loro
          carico e di promuovere l'utilizzo dei percorsi  diagnostici
          e  terapeutici,  il  Ministro  della  sanita'  con  proprio
          decreto, ai sensi dell'art. 59, comma 50,  della  legge  27
          dicembre   1997,   n.  449,  individua  i  criteri  per  la
          sperimentazione  di  forme  agevolate  di   erogazione   di
          pacchetti  di  prestazioni predefiniti a fronte di determi-
          nate  condizioni  cliniche,  identificati  sulla  base  dei
          percorsi,   consentendo  la  prescrivibilita'  in  un'unica
          ricetta di prestazioni afferenti a  branche  specialistiche
          diverse e prevedendo la ridefinizione in aumento del valore
          del limite massimo di spesa per ricetta.
            4. Per ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato ad
          accertamenti  diagnostici,  e  quindi  con  l'esclusione di
          quelli  individuati  nell'allegato   1,   e'   dovuta   una
          partecipazione  forfetaria  pari  a  150.000  lire; per gli
          assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
          dell'art.  4, comma 5, tale partecipazione e' pari a 75.000
          lire.
            5. Per le prestazioni di assistenza termale e' dovuta una
          partecipazione al costo pari al  75%  della  corrispondente
          tariffa  determinata  dalla  regione  di  appartenenza  del
          soggetto erogatore, fino ad un massimo di spesa di  200.000
          lire  per prescrizione; per gli assistiti che hanno diritto
          all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4,  comma  5,  il
          limite  massimo di spesa per prescrizione e' pari a 100.000
          lire.
            6.  Per  le  prestazioni  di   assistenza   riabilitativa
          extraospedaliera  erogate  in  regime  semi-residenziale  e
          residenziale,  e'  dovuta  una  partecipazione  forfetaria,
          differenziata  in  base al costo delle diverse modalita' di
          erogazione, fissata dalle regioni, fino ad  un  massimo  di
          spesa  di  80.000  lire  a settimana. Per gli assistiti che
          hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art.  4,
          comma  5,  tale  limite  massimo  di spesa e' pari a 40.000
          lire. La partecipazione non puo' comunque essere  inferiore
          a 20.000 lire a settimana. Per le prestazioni di assistenza
          riabilitativa    extraospedaliera    semi-residenziale    e
          residenziale conseguenti ad episodi di ricovero in ospedale
          per  acuti  erogate  in  favore  di  soggetti  direttamente
          inviati da ospedali per acuti la partecipazione e' dovuta a
          decorrere  dal  sessantesimo  giorno  di assistenza. Per le
          prestazioni di  assistenza  riabilitativa  extraospedaliera
          erogate in regime domiciliare e ambulatoriale e' dovuta una
          partecipazione forfetaria, fissata dalle regioni fino ad un
          massimo  di  spesa  di  20.000  lire  per giornata; per gli
          assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
          dell'art. 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e'  pari
          a  10.000  lire. La partecipazione non puo' comunque essere
          inferiore a 6.000 lire  per  giornata.  Il  valore  massimo
          della  partecipazione  alla  spesa  mensile non puo' essere
          superiore a 100.000 lire e, per  gli  assistiti  che  hanno
          diritto  all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma
          5, a lire 60.000.
            7.  Per  le  prestazioni  erogate  in  regime  di  pronto
          soccorso  non  seguite  da ricovero, effettuabili in regime
          ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali
          non si  riscontra  carattere  di  emergenza  o  urgenza  le
          regioni  possono  fissare  una  partecipazione  al costo in
          relazione alle prestazioni  erogate,  fino  ad  un  importo
          massimo  di 100.000 lire per accesso. Per gli assistiti che
          hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art.  4,
          comma  5,  tale  limite  massimo  di spesa e' pari a 60.000
          lire.
            8.  La  partecipazione  al costo da parte degli assistiti
          non esenti, per le prestazioni di cui al comma 3, non  puo'
          comunque  essere  inferiore  a  6.000 lire per ricetta; gli
          importi dovuti per ricetta si arrotondano,  per  eccesso  o
          per difetto, alle 500 lire.
            9.  Gli  assistiti totalmente esenti dalla partecipazione
          al costo delle prestazioni, ai sensi degli articoli 4 e  5,
          sono  tenuti  comunque  al pagamento di una quota fissa per
          ricetta pari a  3.000  lire  per  la  prescrizione  di  una
          confezione  di  farmaci e di 6.000 lire per le prescrizioni
          di piu' confezioni di farmaci. Dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei regolamenti di cui all'art. 5, il limite massimo
          di prescrivibilita' di sei pezzi, di cui al secondo periodo
          del  comma  1  dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1994, n.
          724, si applica ai farmaci destinati al  trattamento  delle
          patologie indicate negli stessi regolamenti. La quota fissa
          per  ricetta  non  e'  dovuta, per le prescrizioni relative
          alle  prestazioni   di   diagnostica   strumentale   e   di
          laboratorio  e  per  le  altre  prestazioni  specialistiche
          erogate in regime ambulatoriale di cui al comma 3.  Per  le
          prescrizioni    relative   alle   restanti   tipologie   di
          prestazioni di cui ai commi 4,5,6 e 7 la  quota  fissa  per
          dovuta  dagli  assistiti  totalmente esenti e' pari a 6.000
          lire.
            10. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, le regioni disciplinano i criteri secondo
          i quali i direttori generali delle aziende unita' sanitarie
          locali  ed  ospedaliere  determinano,  entro  trenta giorni
          dall'efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo
          che puo' intercorrere tra la  data  della  richiesta  delle
          prestazioni  di  cui  ai  commi  3 e 4 e l'erogazione della
          stessa. Di tale termine e' data comunicazione all'assistito
          al  momento  della  presentazione   della   domanda   della
          prestazione,   nonche'  idonea  pubblicita'  a  cura  delle
          aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere.
            11. In caso di mancata definizione da parte delle regioni
          dei criteri e delle  modalita'  di  cui  al  comma  10,  il
          Ministro della sanita' vi provvede, previa diffida, tenendo
          conto    dell'interesse   degli   utenti,   della   realta'
          organizzativa delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  ed
          ospedaliere  della  regione,  della media dei tempi fissati
          dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a
          determinare il tempo massimo  di  cui  al  comma  10  entro
          trenta     giorni    dall'efficacia    del    provvedimento
          ministeriale. Le determinazioni  del  Ministro  cessano  di
          avere   effetto   al   momento  dell'esercizio  dei  poteri
          regionali di cui al comma 10.
            12. Le regioni disciplinano, anche mediante l'adozione di
          appositi  programmi,  il   rispetto   della   tempestivita'
          dell'erogazione    delle    predette    prestazioni,    con
          l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
             a) assicurare all'assistito la effettiva possibilita' di
          vedersi   garantita    l'erogazione    delle    prestazioni
          nell'ambito delle strutture pubbliche attraverso interventi
          di razionalizzazione della domanda, nonche' interventi tesi
          ad   aumentare   i   tempi   di  effettivo  utilizzo  delle
          apparecchiature  e  delle  strutture,  ad  incrementare  la
          capacita' di offerta delle aziende eventualmente attraverso
          il ricorso all'attivita' libero-professionale intramuraria,
          ovvero  a forme di remunerazione legate al risultato, anche
          ad integrazione di quanto gia' previsto dai vigenti accordi
          nazionali  di  lavoro,  nonche'  a  garantire   l'effettiva
          corresponsabilizzazione    di    sanitari    dipendenti   e
          convenzionati;
             b)  prevedere,  anche   sulla   scorta   dei   risultati
          dell'attivita' di vigilanza e controllo di cui all'art. 32,
          comma  9,  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, idonee
          misure da adottarsi nei confronti  del  direttore  generale
          dell'azienda   unita'   sanitaria   locale  o  dell'azienda
          ospedaliera in  caso  di  reiterato  mancato  rispetto  dei
          termini  individuati  per l'erogazione delle prestazioni ai
          sensi del comma 10;
             c) imputare gli eventuali maggiori oneri  derivanti  dal
          ricorso  all'erogazione  delle  prestazioni  in  regime  di
          attivita' libero-professionale intramuraria alle risorse di
          cui all'art. 13 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n.  502,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, con
          conseguente esclusione di  ogni  intervento  finanziario  a
          carico dello Stato;
             d)  prevedere  correzioni al regime di partecipazione al
          costo come definito nei commi  3  e  4  secondo  i  criteri
          desumibili dal comma 13.
            13. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali
          di  cui  al  comma  12,  qualora l'attesa della prestazione
          richiesta  si  prolunghi  oltre  il  termine  fissato   dal
          direttore  generale ai sensi dei commi 10 e 11, l'assistito
          puo' chiedere che la  prestazione  venga  resa  nell'ambito
          dell'attivita' libero-professionale intramuraria, ponendo a
          carico dell'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza
          e  dell'azienda  unita'  sanitaria locale nel cui ambito e'
          richiesta la prestazione, in misura eguale,  la  differenza
          tra  la  somma  versata a titolo di partecipazione al costo
          della prestazione  e  l'effettivo  costo  di  quest'ultima,
          sulla  scorta  delle  tariffe vigenti. Nel caso l'assistito
          sia esente dalla predetta partecipazione  l'azienda  unita'
          sanitaria   locale   di  appartenenza  e  l'azienda  unita'
          sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la prestazione
          corrispondono,  in  misura  eguale,  l'intero  costo  della
          prestazione.  Agli  eventuali  maggiori oneri derivanti dal
          ricorso  all'erogazione  delle  prestazioni  in  regime  di
          attivita'  libero-professionale  intramuraria  si fa fronte
          con le risorse di cui all'art. 13 del  decreto  legislativo
          30  dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni ed
          integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento
          finanziario a carico dello Stato.
            14. Il direttore generale dell'azienda  sanitaria  vigila
          sul  rispetto delle disposizioni adottate in attuazione del
          comma  12  e  di  quelle  del  comma  13,  anche  al   fine
          dell'esercizio     dell'azione     disciplinare     e    di
          responsabilita'  contabile  nei  confronti  dei soggetti ai
          quali  sia   imputabile   la   mancata   erogazione   della
          prestazione nei confronti dell'assistito.
            15.  L'utente  che  non si presenti ovvero non preannunci
          l'impossibilita' di fruire della prestazione  prenotata  e'
          tenuto,  ove  non  esente,  al  pagamento  della  quota  di
          partecipazione al costo della prestazione".
            - L'art. 36, comma 16 della legge 27  dicembre  1997,  n.
          449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
          come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
            "16  Nel  caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica
          ecceda, secondo proiezioni da  effettuare  trimestralmente,
          gli  importi  previsti  dal  comma  15,  il  Ministro della
          sanita',  avvalendosi   di   un'apposita   commissione   da
          istituire    con   proprio   decreto,   che   includa   una
          rappresentanza delle  aziende  del  settore,  ivi  comprese
          quelle  della  distribuzione  intermedia  e finale, e della
          Commissione  unica  del  farmaco,  valuta  l'entita'  delle
          eccedenze   per  ciascuna  classe  terapeutica  omogenea  e
          identifica le misure  necessarie.  Qualora  comunque,  alla
          fine  dell'anno,  si registri una spesa superiore ai limiti
          previsti   dal    comma    15,    le    imprese    titolari
          dell'autorizzazione  al commercio, le imprese distributrici
          e le farmacie sono tenute a versare al  Servizio  sanitario
          nazionale    un   contributo   pari   al   60   per   cento
          dell'eccedenza. Il calcolo  dell'eccedenza  e'  effettuato,
          regione per regione, tenuto conto della quota dell'onere di
          cui  al  comma  15 attribuibile a ciascuna regione, in base
          alla popolazione residente, ponderata  secondo  criteri  da
          stabilire  con  decreto  del  Ministro della sanita' previa
          intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti  fra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano. La suddivisione dell'onere tra  le  tre  categorie
          predette  avviene  sulla  base delle quote di spettanza sui
          prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini
          effettivi delle farmacie quali risultano  dall'applicazione
          dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662".
            -  L'art. 36, comma 15, della citata legge n. 449/1997 e'
          il seguente:
            "15. L'onere a carico del  Servizio  sanitario  nazionale
          per l'assistenza farmaceutica e' determinato in lire 11.091
          miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti
          eguali,   a   far   fronte   ai  maggiori  costi  derivanti
          dall'introduzione dei farmaci innovativi e di  farmaci  per
          la  prevenzione  ed  il  trattamento dell'AIDS, lire 11.451
          miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi per  l'anno
          2000,  salvo  diversa determinazione adottata, per gli anni
          1999  e  2000,  con  apposita  disposizione   della   legge
          finanziaria  a  ciascuno di essi relativa. L'onere predetto
          puo' registrare un  incremento  non  superiore  al  10  per
          cento,  fermo  restando  il  mantenimento  delle occorrenze
          finanziarie delle regioni  nei  limiti  degli  stanziamenti
          complessivi previsti per i medesimi anni".
            -  L'art.  1,  comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e'
          il seguente:
            "30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo  del
          settore  degli  acquisti  dei  beni  e servizi nel Servizio
          sanitario nazionale, nonche' per  fini  di  orientamento  e
          supporto,  il  Ministero  della  sanita',  nel quadro delle
          competenze in materia  di  sistema  informativo  sanitario,
          provvede,    anche    mediante    la   omogeneizzazione   e
          l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'art.  6,
          comma   2,   della   legge   23   dicembre  1994,  n.  724,
          all'organizzazione  e  alla  gestione  di  un  osservatorio
          centrale   degli  acquisti  e  dei  prezzi.  L'osservatorio
          centrale raccoglie, anche utilizzando  il  collegamento  in
          rete  con  gli  osservatori regionali e locali del Servizio
          sanitario nazionale ed accordi con  banche  dati  di  altre
          istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni
          e  dei  servizi  offerti  al Servizio sanitario nazionale e
          sugli  acquisti  dei  diversi  settori  merceologici  e  li
          classifica  al  fine  di  renderli  confrontabili  su scala
          nazionale,  provvedendo  ad  inviare   trimestralmente   al
          Ministro  della  sanita'  ed  alla  Commissione  unica  del
          farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e
          diffondendo  tali   informazioni   quali   supporto   delle
          decisioni   gestionali   locali.   L'osservatorio  provvede
          altresi' al monitoraggio del prezzo dei  farmaci  collocati
          nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537".
            -  L'art.  36, comma 14 della citata legge n. 449/1997 e'
          il seguente:
            "14. Per iniziative di farmacovigilanza e di informazione
          degli operatori sanitari sulle proprieta',  sull'impiego  e
          sugli  effetti  indesiderati dei medicinali, nonche' per le
          campagne di educazione sanitaria nella stessa  materia,  e'
          autorizzata,  a  decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire
          100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero della sanita' ed e'  utilizzato,  per  una  quota
          pari  al  50  per  cento,  dalle  regioni  e dalle province
          autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende  unita'
          sanitarie   locali,   e   per  il  restante  50  per  cento
          direttamente  dal  Dipartimento  per  la  valutazione   dei
          medicinali   e  la  farmacovigilanza  del  Ministero  della
          sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di
          cui al comma 13".