Art. 68. (Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino all'applicazione delle norme concernenti le modalita' di partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, non e' dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale. Non e' dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione di idoneita' per servizio civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa. 2. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' sostituito dai seguenti: "La quota fissa per ricetta non e' dovuta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale di cui al comma 3. Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la quota fissa dovuta dagli assistiti totalmente esenti e' pari a 6.000 lire". 3. Al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Il calcolo dell'eccedenza e' effettuato, regione per regione, tenuto conto della quota dell'onere di cui al comma 15 attribuibile a ciascuna regione, in base alla popolazione residente, ponderata secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro della sanit previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". 4. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 16 e' inserito il seguente: "16-bis. Ai fini dell'applicazione del secondo e del terzo periodo del comma 16, l'eccedenza di spesa farmaceutica registrata alla fine dell'anno, al netto dell'IVA, e' calcolata sulla base dei dati che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere, per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al Ministero della sanita' e' Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, relativi alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di tutti i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, escluso l'ossigeno terapeutico. Ciascuna delle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, delle imprese distributrici e delle farmacie aperte al pubblico e' tenuta al pagamento del contributo entro il 31 dicembre 1999 per l'anno 1998 e, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il contributo e' calcolato, per il 50 per cento, in ragione del fatturato di ciascuna impresa relativo ai medicinali indicati nel primo periodo del presente comma, rapportato al fatturato nazionale dell'anno in cui si e' verificata l'eccedenza, e per il restante 50 per cento in ragione dell'eccedenza di spesa calcolata per classe terapeutica omogenea. Per ciascuna delle restanti due categorie il contributo e' calcolato in ragione del fatturato di ciascuna impresa o farmacia rapportato al fatturato regionale per le farmacie e al fatturato nazionale per i distributori. Entro il 30 aprile di ciascun anno le associazioni di categoria presentano al Dipartimento predetto un prospetto contenente le quote di contributo spettanti ad ogni impresa o farmacia. Effettuate le opportune verifiche, il Dipartimento provvede alla pubblicazione dei prospetti di riparto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di inadempimento da parte delle associazioni di categoria, le quote sono stabilite dal Ministero della sanita' sulla base dei dati disponibili". 5. Per l'anno 1999, la Commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto della proiezione, sull'intero anno, dei dati relativi alla spesa farmaceutica del primo trimestre, propone al Ministro della sanita', entro il 30 aprile 1999, misure idonee ad assicurare che sia rispettato, per lo stesso anno, il limite di spesa previsto dall'articolo 36, comma 15, della stessa legge n. 449 del 1997, e che, rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998. Entro il 30 novembre 1999 la Commissione verifica, sulla base dei dati di spesa relativi ai primi dieci mesi, la possibilita' che, a fine anno, siano raggiunti gli obiettivi previsti dal periodo precedente; in caso di valutazione negativa, la Commissione informa immediatamente il Ministro della sanita' che rende noto l'ammontare del contributo che le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 36, comma 16, della legge n. 449 del 1997. 6. Dal 1 gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono erogati a carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente attraverso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, day-hospital o assistenza domiciliare. Nei casi in cui l'azienda unita' sanitaria locale non abbia predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalita' predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanita' di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni piÑ rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici. 7. Presso il Ministero della sanita', nell'ambito del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, e' istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio, al quale collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, provvede a: a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di modalita' di impiego e di spesa concernenti sia i medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore; b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti gia' attribuiti dall'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi; c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanita', finalizzato, in particolare, a rilevare e confrontare, anche con analisi su base regionale, l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per un impiego piu' razionale ed appropriato delle risorse del settore. 8. L'Osservatorio di cui al comma 7 si avvale anche della commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita', i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Le strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a fornire al predetto Dipartimento, su richiesta, dati in proprio possesso utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. 10. Per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza puo' avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, societa' scientifiche e strutture, anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico. 11. Per l'attivita' e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza puo' avvalersi, in misura non superiore a lire 10 miliardi, delle disponibilita' di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione, per lo stesso importo, delle somme disponibili per le altre iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari.
Note all'art. 68: - L'art. 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3 (Modalita' di partecipazione al costo delle prestazioni). - 1. Le modalita' di partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, si applicano a decorrere dall'introduzione del sistema di partecipazione e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4, e comunque a partire dal 1 gennaio 2000. 2. Per i farmaci collocati nella classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' dovuta una partecipazione al costo pari a 3.000 lire per ricetta, per prescrizione di una confezione, e pari a 6.000 lire per ricetta, per prescrizioni di piu' confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al citato art. 8, comma 10, lettera b), e' dovuta una partecipazione al costo pari al 50% del prezzo di vendita al pubblico dagli assistiti parzialmente esentati e non esentati dalla partecipazione ai sensi del successivo art. 4. I farmaci collocati nella classe di cui al citato art. 8, comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito. E' abrogato l'art. 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Per le singole prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale e' dovuta una partecipazione al costo pari all'85% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un importo massimo di spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, e' dovuta una partecipazione al costo pari al 70% della corrispondente tariffa fino ad un importo massimo di spesa per singola ricetta pari a 60.000 lire. Le regioni ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa per le ricette contenenti accorpamenti per profilo di trattamento di due o piu' prestazioni eventualmente definiti a livello regionale e provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della sanita' del 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996. Al fine di procedere al graduale superamento dei limiti di prescrivibilita' per ricetta di cui alla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni, di razionalizzare la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, di semplificare l'accesso alle prestazioni da parte degli assistiti, nonche' di ridurre la spesa a loro carico e di promuovere l'utilizzo dei percorsi diagnostici e terapeutici, il Ministro della sanita' con proprio decreto, ai sensi dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, individua i criteri per la sperimentazione di forme agevolate di erogazione di pacchetti di prestazioni predefiniti a fronte di determi- nate condizioni cliniche, identificati sulla base dei percorsi, consentendo la prescrivibilita' in un'unica ricetta di prestazioni afferenti a branche specialistiche diverse e prevedendo la ridefinizione in aumento del valore del limite massimo di spesa per ricetta. 4. Per ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici, e quindi con l'esclusione di quelli individuati nell'allegato 1, e' dovuta una partecipazione forfetaria pari a 150.000 lire; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale partecipazione e' pari a 75.000 lire. 5. Per le prestazioni di assistenza termale e' dovuta una partecipazione al costo pari al 75% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un massimo di spesa di 200.000 lire per prescrizione; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, il limite massimo di spesa per prescrizione e' pari a 100.000 lire. 6. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime semi-residenziale e residenziale, e' dovuta una partecipazione forfetaria, differenziata in base al costo delle diverse modalita' di erogazione, fissata dalle regioni, fino ad un massimo di spesa di 80.000 lire a settimana. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a 40.000 lire. La partecipazione non puo' comunque essere inferiore a 20.000 lire a settimana. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera semi-residenziale e residenziale conseguenti ad episodi di ricovero in ospedale per acuti erogate in favore di soggetti direttamente inviati da ospedali per acuti la partecipazione e' dovuta a decorrere dal sessantesimo giorno di assistenza. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime domiciliare e ambulatoriale e' dovuta una partecipazione forfetaria, fissata dalle regioni fino ad un massimo di spesa di 20.000 lire per giornata; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a 10.000 lire. La partecipazione non puo' comunque essere inferiore a 6.000 lire per giornata. Il valore massimo della partecipazione alla spesa mensile non puo' essere superiore a 100.000 lire e, per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, a lire 60.000. 7. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di emergenza o urgenza le regioni possono fissare una partecipazione al costo in relazione alle prestazioni erogate, fino ad un importo massimo di 100.000 lire per accesso. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a 60.000 lire. 8. La partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti, per le prestazioni di cui al comma 3, non puo' comunque essere inferiore a 6.000 lire per ricetta; gli importi dovuti per ricetta si arrotondano, per eccesso o per difetto, alle 500 lire. 9. Gli assistiti totalmente esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni, ai sensi degli articoli 4 e 5, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta pari a 3.000 lire per la prescrizione di una confezione di farmaci e di 6.000 lire per le prescrizioni di piu' confezioni di farmaci. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 5, il limite massimo di prescrivibilita' di sei pezzi, di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica ai farmaci destinati al trattamento delle patologie indicate negli stessi regolamenti. La quota fissa per ricetta non e' dovuta, per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale di cui al comma 3. Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi 4,5,6 e 7 la quota fissa per dovuta dagli assistiti totalmente esenti e' pari a 6.000 lire. 10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall'efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che puo' intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l'erogazione della stessa. Di tale termine e' data comunicazione all'assistito al momento della presentazione della domanda della prestazione, nonche' idonea pubblicita' a cura delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere. 11. In caso di mancata definizione da parte delle regioni dei criteri e delle modalita' di cui al comma 10, il Ministro della sanita' vi provvede, previa diffida, tenendo conto dell'interesse degli utenti, della realta' organizzativa delle aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere della regione, della media dei tempi fissati dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a determinare il tempo massimo di cui al comma 10 entro trenta giorni dall'efficacia del provvedimento ministeriale. Le determinazioni del Ministro cessano di avere effetto al momento dell'esercizio dei poteri regionali di cui al comma 10. 12. Le regioni disciplinano, anche mediante l'adozione di appositi programmi, il rispetto della tempestivita' dell'erogazione delle predette prestazioni, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) assicurare all'assistito la effettiva possibilita' di vedersi garantita l'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle strutture pubbliche attraverso interventi di razionalizzazione della domanda, nonche' interventi tesi ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la capacita' di offerta delle aziende eventualmente attraverso il ricorso all'attivita' libero-professionale intramuraria, ovvero a forme di remunerazione legate al risultato, anche ad integrazione di quanto gia' previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro, nonche' a garantire l'effettiva corresponsabilizzazione di sanitari dipendenti e convenzionati; b) prevedere, anche sulla scorta dei risultati dell'attivita' di vigilanza e controllo di cui all'art. 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, idonee misure da adottarsi nei confronti del direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera in caso di reiterato mancato rispetto dei termini individuati per l'erogazione delle prestazioni ai sensi del comma 10; c) imputare gli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all'erogazione delle prestazioni in regime di attivita' libero-professionale intramuraria alle risorse di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato; d) prevedere correzioni al regime di partecipazione al costo come definito nei commi 3 e 4 secondo i criteri desumibili dal comma 13. 13. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12, qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l'assistito puo' chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attivita' libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unita' sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza e l'azienda unita' sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l'intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all'erogazione delle prestazioni in regime di attivita' libero-professionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato. 14. Il direttore generale dell'azienda sanitaria vigila sul rispetto delle disposizioni adottate in attuazione del comma 12 e di quelle del comma 13, anche al fine dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilita' contabile nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito. 15. L'utente che non si presenti ovvero non preannunci l'impossibilita' di fruire della prestazione prenotata e' tenuto, ove non esente, al pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione". - L'art. 36, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "16 Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il Ministro della sanita', avvalendosi di un'apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, e della Commissione unica del farmaco, valuta l'entita' delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e identifica le misure necessarie. Qualora comunque, alla fine dell'anno, si registri una spesa superiore ai limiti previsti dal comma 15, le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza. Il calcolo dell'eccedenza e' effettuato, regione per regione, tenuto conto della quota dell'onere di cui al comma 15 attribuibile a ciascuna regione, in base alla popolazione residente, ponderata secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro della sanita' previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La suddivisione dell'onere tra le tre categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662". - L'art. 36, comma 15, della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "15. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica e' determinato in lire 11.091 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS, lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto puo' registrare un incremento non superiore al 10 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni". - L'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonche' per fini di orientamento e supporto, il Ministero della sanita', nel quadro delle competenze in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'organizzazione e alla gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanita' ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede altresi' al monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537". - L'art. 36, comma 14 della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "14. Per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprieta', sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonche' per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' ed e' utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unita' sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di cui al comma 13".