Art. 69.
                (Disposizioni in materia di farmaci)
  1. Entro il 15 gennaio 1999 la Commissione unica del farmaco adotta
un provvedimento diretto ad assicurare che siano dispensati con oneri
a carico del Servizio sanitario nazionale:
   a)  per  i  soggetti  affetti da patologie neoplastiche, ulteriori
farmaci, in aggiunta a quelli gia' disponibili, in grado di alleviare
le sintomatologie dolorose;
   b) per i soggetti dimessi  da  ospedali  psichiatrici  o  in  cura
presso i servizi di salute mentale, farmaci con effetto ansiolitico.
  2.  Dopo  il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e' aggiunto il seguente:
  "8-bis. Il Ministro della sanita' puo' stabilire che le  regioni  e
le  province  autonome  possono  provvedere  all'acquisto all'estero,
nell'ambito dell'Unione europea, anche attraverso  una  struttura  di
coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle
malattie  invalidanti  o  delle  malattie rare di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.  124,  aventi  le
caratteristiche  di  cui  alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in base alla normativa
in vigore, siano trasferiti nella classe prevista  dalla  lettera  c)
del  medesimo  comma  10  in conseguenza di decisioni o comportamenti
dell'azienda titolare".
 
          Nota all'art. 69:
            - L'art. 36, comma 8 della citata legge n. 449/1997 e' il
          seguente:
            "8. I medicinali con prezzo conforme alla disciplina  del
          prezzo  medio  europeo  prevista dal presente articolo sono
          collocati nelle classi di  rimborsabilita'  applicate  alle
          corrispondenti categorie terapeutiche omogenee".