Art. 72.
                (Disposizioni per la riqualificazione
                     dell'assistenza sanitaria)
  1.  Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo
dell'effettivo comportamento tenuto dagli  erogatori  di  prestazioni
sanitarie    in    ordine    all'appropriatezza   e   alla   qualita'
dell'assistenza, e' autorizzata la spesa complessiva  di  lire  948,5
miliardi  per  gli  anni  1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno
1999, 379,5 miliardi per l'anno 2000  e  379,5  miliardi  per  l'anno
2001.
  2. Le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui
all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive  modificazioni,  sono  ridotte  di  lire  190 miliardi per
l'anno 1999, 380 miliardi per l'anno 2000, 400  miliardi  per  l'anno
2001.
  3.  In  attuazione  di  quanto  disposto dall'articolo 32, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  le  regioni  e  le  province
autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano
l'effettiva  vigilanza  e  il controllo sull'uso corretto ed efficace
delle risorse in modo da  realizzare  una  riduzione  dell'assistenza
ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso
il  potenziamento  di forme alternative alla degenza ordinaria, nella
misura annuale non inferiore all'1 per cento  dei  ricoveri  e  della
spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente.
  4.  Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai
sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 23  dicembre  1996,
n.  662,  optano per l'esercizio della libera attivita' professionale
extramuraria e' disciplinato, anche per  gli  aspetti  economici,  in
sede  di  contrattazione  collettiva.  La disciplina, in particolare,
prevede  la  riduzione,  nel  periodo  di  validita'  del   contratto
stipulato  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  del   trattamento   economico   accessorio   e   il
conferimento  o la conferma degli incarichi di struttura ai dirigenti
che  abbiano  optato  per  l'esercizio   della   libera   professione
intramuraria.  L'opzione  effettuata  per  l'esercizio  della  libera
professione extramuraria puo' essere revocata entro il 31 dicembre di
ogni anno.
  5. In attesa della disciplina contrattuale di cui  al  comma  4,  a
decorrere  dal  1  luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno
optato  per  l'esercizio   della   libera   attivita'   professionale
extramuraria  la  retribuzione  variabile  di  posizione  e' comunque
ridotta del 50 per cento e non si  da'  luogo  alla  retribuzione  di
risultato;  a  decorrere dalla stessa data gli incarichi dirigenziali
di struttura possono essere conferiti o confermati esclusivamente  ai
dirigenti  che  abbiano optato per l'esercizio della libera attivita'
professionale intramuraria.
  6.  Al  fine  di  promuovere  il  miglioramento  qualitativo  delle
prestazioni sanitarie, nell'ambito e in coerenza con le finalita'  di
cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
in  relazione  al  conseguimento  degli  obiettivi previsti dal Piano
sanitario nazionale, e' istituito un  fondo  per  l'esclusivita'  del
rapporto  dei  dirigenti  del  ruolo  sanitario  che hanno optato per
l'esercizio della libera professione intramuraria.  Sono  ammessi  ai
benefici  del  fondo  i  medesimi  dirigenti a condizione che abbiano
rinunciato  alla  facolta'  di   svolgere   la   libera   professione
extramuraria  e qualsiasi altra attivita' sanitaria resa a titolo non
gratuito, secondo i criteri e le modalita' previsti  dal  regolamento
di  cui  al  comma  9 e comunque ad eccezione delle attivita' rese in
nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza.
  7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio
della libera professione intramuraria non possono  esercitare  alcuna
altra  attivita'  sanitaria  resa  a  titolo  non gratuito, secondo i
criteri e le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad
eccezione delle attivita' rese  in  nome  e  per  conto  dell'azienda
sanitaria  di  appartenenza;  la  violazione  degli obblighi connessi
all'esclusivita' delle prestazioni, l'insorgenza di un  conflitto  di
interessi   o   di   situazioni  che  comunque  implichino  forme  di
concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato,  comportano
la  risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi
ricevuti a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 6 in
misura non inferiore a  una  annualita'  e  non  superiore  a  cinque
annualita'.  La violazione degli obblighi di cui al presente comma e'
comunicata,  per   l'adozione   dei   provvedimenti   di   rispettiva
competenza,  dal  direttore  generale  alla  regione o alla provincia
autonoma, all'Ordine professionale e al Ministero della  sanita'.  Si
applica  l'ultimo  periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
  8. L'accertamento,  comunque  effettuato,  delle  violazioni  delle
disposizioni  di cui al comma 7 comporta anche la responsabilita' del
direttore  generale  per  omessa  vigilanza   e   costituisce   causa
impeditiva  per  il rinnovo e, nei casi piÑ gravi, motivazione per la
decisione di revoca dell'incarico di direttore  generale,  salvo  che
egli  non  dimostri  di  avere  adottato  le  misure  ispettive  e di
controllo idonee a prevenire e reprimere le predette  violazioni.  In
caso  di  inadempienza  della  regione  o della provincia autonoma il
Ministro della sanita' adotta  le  misure  necessarie  per  garantire
l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.
  9.  Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400, su proposta del
Ministro della  sanita',  sentite  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e  le
organizzazioni  sindacali  della dirigenza sanitaria interessata alla
materia oggetto del regolamento, sono disciplinate  le  modalita'  di
attuazione  delle  disposizioni  di cui ai commi 7 e 8, anche al fine
di:
   a)  evitare  conflitti  di  interesse  e  attivita'  contrarie  ai
principi di tutela della concorrenza;
   b)  prevedere  il  divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che
abbiano optato per l'esercizio della libera professione  extramuraria
di  rendere  prestazioni professionali, anche di natura occasionale e
periodica, a favore o all'interno di strutture  pubbliche  o  private
accreditate.
  10.  L'estensione delle disposizioni del comma 4, ultimo periodo, e
del comma 5 al personale di cui  all'articolo  102  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' disciplinata
con  decreto  emanato  d'intesa  dai   Ministri   della   sanita'   e
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il 90 per cento delle risorse che si renderanno  disponibili  per  le
universita'  per  effetto di tali disposizioni sono destinate a fondi
istituiti  presso  gli  atenei  per   l'incentivazione   dell'impegno
didattico  di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
  11. E' confermato, per  il  personale  della  dirigenza  del  ruolo
sanitario  che  abbia optato per l'esercizio della libera professione
extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi  forma,  della
libera professione intramuraria. L'inosservanza del divieto di cui al
periodo  precedente  o  la  mancata assunzione da parte del direttore
generale, in conformita' alle  disposizioni  richiamate  nel  periodo
successivo,  di  tutte  le  iniziative ivi previste per consentire al
personale della dirigenza del ruolo sanitario che  abbia  manifestato
la  relativa  opzione  il  pieno  esercizio  della libera professione
intramuraria,  costituiscono  causa   impeditiva   per   il   rinnovo
dell'incarico e, nei casi piu' gravi, motivazione per la decisione di
revoca   dell'incarico  di  direttore  generale.  In  particolare  il
direttore  generale,  fino  alla  realizzazione  di  proprie   idonee
strutture  e  spazi  distinti  per  l'esercizio dell'attivita' libero
professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, e'
tenuto ad  assumere  le  specifiche  iniziative  per  reperire  fuori
dall'azienda  spazi  sostitutivi in strutture non accreditate nonche'
ad autorizzare  l'utilizzazione  di  studi  professionali  privati  e
altresi' ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione
delle  liste  d'attesa  per le attivita' istituzionali, sulla base di
quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento  a  tal  fine
adottato,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15  marzo  1997,
n.  59. Fino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento si
applicano le linee guida adottate  dal  Ministro  della  sanita',  ai
sensi  dell'articolo  1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del  31  luglio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.
  12.  Il  90  per  cento delle complessive risorse che si renderanno
disponibili per effetto dell'applicazione delle disposizioni  di  cui
ai  commi  4  e 5 e' destinato, sulla base di criteri stabiliti dalle
regioni e dalle province autonome,  d'intesa  con  le  organizzazioni
sindacali della dirigenza sanitaria, al finanziamento dei contratti a
tempo  determinato  con soggetti in possesso del diploma di laurea in
medicina  e  chirurgia,  in   medicina   veterinaria   o   in   altra
professionalita'   del   ruolo  sanitario  per  progetti  finalizzati
all'assistenza sanitaria, anche ai fini di cui all'articolo 3,  comma
12,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  29 aprile 1998, n. 124,
nonche', in misura non inferiore al 50 per cento e secondo  modalita'
e  tempi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la
dirigenza sanitaria, all'integrazione del fondo di cui al comma 6.
  13. Agli specialisti  ambulatoriali  convenzionati  inquadrati  nel
primo  livello  dirigenziale ai sensi dell'articolo 34 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni  sul  trattamento
di  quiescenza  dei  dipendenti  pubblici.  Ai  soggetti indicati nel
presente comma e' data facolta' di optare per il  mantenimento  della
posizione   assicurativa  gia'  costituita  presso  l'Ente  nazionale
previdenza  e  assistenza  medici  (ENPAM).  L'opzione  di   cui   al
precedente  periodo deve essere esercitata entro novanta giorni dalla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Con  successivo
decreto   del   Ministro   della   sanita',   da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti  i  criteri per la valutazione del servizio prestato in re-
gime convenzionale ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi  per
l'accesso  al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio
sanitario nazionale.
  14. In ragione dell'autofinanziamento  del  settore  sanitario,  le
norme di cui al presente articolo, ad eccezione dei primi tre periodi
del  comma 13 e del comma 17, non si applicano alle province autonome
di Trento e di Bolzano, alla regione Valle  d'Aosta  e  alla  regione
Friuli  Venezia-Giulia.  Nei  predetti  enti  i  principi  di  cui al
presente articolo sono attuati secondo quanto disposto dagli  statuti
e dalle relative norme di attuazione.
  15.  Al  fondo  di cui al comma 6 affluiscono, nella misura di lire
188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000  e
di   lire   470   miliardi   per   l'anno   2001,  le  disponibilita'
corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3,
oltre a quanto disposto dal comma 12. I criteri per l'utilizzo  delle
risorse  del  fondo  sono  individuati  con  uno  specifico  atto  di
indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato di  settore,
per  il  rinnovo  del  contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  16. Sono fatte salve le norme della legge 30 novembre 1998, n. 419.
Il  comma  7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
abrogato.
  17. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le associazioni di  volontariato
riconosciute  ai  sensi  della  legge  11  agosto  1991, n. 266, e le
organizzazioni non lucrative di utilit sociale  (ONLUS)  di  cui  al
decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460, sono esonerate dal
pagamento del canone radio complessivamente dovuto per  gli  apparati
installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione
civile.
 
          Note all'art. 72:
            L'art. 1, comma 34-bis, della citata legge n. 662/1996 e'
          il seguente:
            "34-bis.   Per   il   perseguimento  degli  obiettivi  di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          Piano  sanitario  nazionale  le regioni elaborano specifici
          progetti sulla scorta di criteri e  parametri  fissati  dal
          Piano  stesso.  La Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano,  su proposta del Ministro della sanita', individua
          i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le  quote  a
          tal  fine  vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
          del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'art. 9-bis del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni".
            -  L'art. 32, comma 9, della citata legge n. 449/1997, e'
          il seguente:
            "9. Le regioni, le aziende unita' sanitarie locali  e  le
          aziende  ospedaliere  assicurano  l'attivita' di vigilaza e
          controllo sull'uso corretto ed efficace delle  risorse.  In
          particolare:
             a)  raccolgono  ed  analizzano  sistematicamente  i dati
          concernenti le attivita' ospedaliere e le attivita'  relave
          agli  altri  livelli  di  assistenza  ed i relativi costi e
          adottano tempestivamente  azioni  correttive  nei  casi  di
          ingiustificato  scostamento dai valori standard nazionali o
          locali. Le attivita' ospedaliere sono oggetto di specifiche
          azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili  della
          qualita',  dell'appropriatezza,  della accessibilita' e del
          costo. A tali fini sono promossi interventi  di  formazione
          degli  operatori  regionali e locali dedicati all'attivita'
          di  controllo  esterno  e  l'impiego  di  protocolli  quali
          strumenti  sistematici  di  valutazione dell'appropriatezza
          del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
             b)  le  aziende  unita'  sanitarie   locali   esercitano
          funzioni  di  indirizzo  e coordinamento dell'attivita' dei
          medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
          supportando i  sanitari  nell'individuazione  di  linee  di
          intervento  appropriate  al  fine  di  ottenere il migliore
          rapporto  costobeneficio  tra  le   opzioni   eventualmente
          disponibili   e   fornendo   indicazioni   per   l'uniforme
          applicazione in ambito locale dei  percorsi  diagnostici  e
          terapeutici  di  cui  all'art.  1, comma 28, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della
          sanita' entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, a partire dalle piu' comuni patologie
          cronico-degenerative.    A  tal  fine  possono avvalersi di
          appositi uffici di livello dirigenziale.  Il Ministro della
          sanita' riferisce al Parlamento sull'adozione dei  percorsi
          diagnostici e terapeutici nell'ambito della relazione sullo
          stato  sanitario del Paese, di cui all'art. 1, comma 6, del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni;
             c)  al  fine  di ottimizzare l'impiego delle risorse per
          l'acquisto di beni e servizi,  l'osservatorio  centrale  di
          cui  all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, avvalendosi dei  dati  forniti  dalle  regioni,  dalle
          aziende   unita'   sanitarie   locali   e   dalle   aziende
          ospedaliere,  compie  indagini   e   fornisce   indicazioni
          sull'andamento  dei  prezzi  e  sulle modalita' di acquisto
          utili ad orientare le decisioni a livello locale".
            -  L'art.  1,  commi  10  e  11,  della  citata  legge n.
          662/1996, e' il seguente:
            "10. I dipendenti del  Servizio  sanitario  nazionale  in
          servizio  presso  strutture  nelle quali l'attivita' libero
          professionale intramuraria risulti organizzata e  attivata,
          ai  sensi dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502, e  successive  modificazioni,  anche
          secondo  le  modalita'  transitorie  dallo stesso previste,
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          tenuti  a  comunicare  al  direttore  generale, entro il 31
          marzo 1997, l'opzione tra l'esercizio dell'attivita' libero
          professionale intramuraria o extramuraria.   In assenza  di
          comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per
          l'esercizio    della   libera   professione   intramuraria.
          L'opzione a favore dell'esercizio della libera  professione
          extramuraria ha valore per un periodo di tre anni.
            11.  I  dipendenti  del  Servizio  sanitario nazionale in
          servizio, presso strutture nelle quali  l'attivita'  libero
          professionale   intramuraria   non  risulti  organizzata  e
          attivata alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge  sono  tenuti  a  rendere  la comunicazione di cui al
          comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione
          dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma  8.
          Si applicano altresi' le disposizioni previste al comma 10,
          secondo e terzo periodo".
            -  L'art. 1, comma 12, della citata legge n. 662/1996, e'
          il seguente:
            "12. Le direttive impartite dal Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri  all'Agenzia  per la rappresentanza negoziale
          delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 50,  commi
          4  e  5,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresi'
          i criteri per l'attribuzione di  un  trattamento  economico
          aggiuntivo  al  personale  che abbia optato per l'esercizio
          della  libera  professione   intramuraria.   Tale   opzione
          costituisce  titolo  di  preferenza  per il conferimento di
          incarichi comportanti direzioni  di  struttura  ovvero  per
          l'accesso  agli  incarichi di dirigenti del ruolo sanitario
          di secondo livello. Resta ferma la  riduzione  del  15  per
          cento   della   componente   fissa   di   posizione   della
          retribuzione per i dipendenti che  optano  per  l'esercizio
          della libera professione extramuraria".
            -  L'art.  1, comma 5, della citata legge n. 662/1996, e'
          il seguente:
            "5. Ferme restando le incompatibilita' previste dall'art.
          4, comma 7, della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  da
          riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate
          ovvero a quelle indicate dall'art.  6, comma 6, della legge
          23  dicembre  1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della
          libera professione  intramuraria  da  parte  del  personale
          dipendente  del  Servizio sanitario nazionale, da espletare
          dopo aver assolto al debito orario,  e'  incompatibile  con
          l'esercizio  di attivita' libero professionale. L'attivita'
          libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato
          per la libera professione extramuraria  non  puo'  comunque
          essere  svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, di-
          verse da quella di  appartenenza,  o  presso  le  strutture
          sanitarie    private   accreditate,   anche   parzialmente.
          L'accertamento delle  incompatibilita'  compete,  anche  su
          iniziativa  di  chiunque  vi  abbia interesse, al direttore
          generale dell'azienda ospedaliera o  dell'unita'  sanitaria
          locale interessata".
            -  L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
            "1.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
             c)  le  materie  in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)    l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo  le   disposizionittate
          dalla legge".
            -  L'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica
          11  luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento  della   docenza
          universitaria,   relativa   fascia  di  formazione  nonche'
          sperimentazione organizzativa e didattica), e' il seguente:
            "Art.  102  (Attivita'  assistenziale).  -  Il  personale
          docente   universitario,  e  i  ricercatori  che  esplicano
          attivita' assistenziale presso le cliniche e  gli  istituti
          universitari   di   ricovero   e   cura  anche  se  gestiti
          direttamente  dalle  universita',  convenzionati  ai  sensi
          dell'art.  39,  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
          assumono per quanto concerne l'assistenza  i  diritti  e  i
          doveri   previsti   per   il  personale  di  corrispondente
          qualifica del ruolo regionale  in  conformita'  ai  criteri
          fissati   nei  successivi  comma  e  secondo  le  modalita'
          stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui al citato
          art. 39. Dell'adempimento di tali  doveri  detto  personale
          risponde alle autorita' accademiche competenti in relazione
          al loro stato giuridico.
            Al  personale  di  cui  al precedente comma e' assicurata
          l'equiparazione  del  trattamento   economico   complessivo
          corrispondente   a   quello   del  personale  delle  unita'
          sanitarie locali di pari funzione, mansione  ed  anzianita'
          secondo  le vigenti disposizioni ai sensi dell'art.  31 del
          decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
          n. 761.
            Nell'ambito  della  convenzione  di cui all'art. 39 della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833,  verra'  anche  fissato  il
          limite finanziario entro il quale comprendere le indennita'
          di  cui  all'art.  31  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
            Le  corrispondenze funzionali tra il personale medico dei
          ruoli universitari ed  il  personale  medico  del  servizio
          sanitario  nazionale, previste dall'art. 31 del decreto del
          Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,  sono
          stabilite come segue:
             il professore ordinario e straordinario e' equiparato al
          medico appartenente alla posizione apicale;
             il   professore   associato   e'  equiparato  al  medico
          appartenente alla posizione intermedia;
             l'assistente ordinario del ruolo  ad  esaurimento  ed  i
          ricercatori  sono  equiparati  al  medico appartenente alla
          posizione iniziale.
            In rapporto alla disponibilita' di  posti  vacanti  nelle
          strutture  assistenziali a direzione universitaria previste
          dalle convenzioni, di cui al  precedente  primo  comma,  ai
          professori  associati,  agli  assistenti  ed ai ricercatori
          possono essere attribuite ai fini assistenziali  qualifiche
          di  livello  immediatamente superiore a quelle indicate nel
          precedente comma.
            L'attribuzione della qualifica  superiore  e'  deliberata
          annualmente   dal  rettore,  su  motivato  conforme  parere
          espresso dal consiglio di facolta' sulla base  del  curric-
          ulum  formativo e professionale degli aspiranti desunto dai
          titoli accademici didattici e  scientifici  -  comprendenti
          anche  l'attivta'  assistenziale  e  -  dell'anzianita'  di
          ruolo.  Nel  caso  in  cui  il  servizio  nella   qualifica
          superiore  venga  prestato  senza  che  il personale medico
          universitario sia in possesso dei requisiti richiesti dalle
          norme vigenti per il corrispondente personale  ospedaliero,
          il   predetto  servizio  non  e'  valutabile  nei  concorsi
          ospedalieri.
            L'affidamento delle funzioni di cui ai  precedenti  commi
          deve  comunque  rispettare  l'afferenza  ai  raggruppamenti
          disciplinari    stabiliti    dalla    vigente     normativa
          universitaria.
            Il  rapporto  di  lavoro  dei professori universitari che
          svolgono attivita' assistenziale puo' essere a tempo  pieno
          o   a  tempo  definito  secondo  le  disposizioni  previste
          dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20
          dicembre 1979, n. 761 e fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          precedente  art. 11, comma quarto, lettera a), del presente
          decreto.
            L'opzione e' reversibile in relazione a motivate esigenze
          didattiche e di  ricerca  ed  ha  durata  almeno  biennale.
          L'opzione  si esercita con le stesse modalita' previste nel
          precedente art. 10.
            I ricercatori universitari di cui al presente articolo, a
          seconda  che  prestino  servizio  per  un  numero  di   ore
          globalmente  considerato  uguale  a  quello previsto per il
          corrispondente personale delle unita'  sanitarie  locali  a
          tempo   pieno  o  a  tempo  definito,  hanno  diritto  alla
          rispettiva integrazione del trattamento  economico  secondo
          quanto previsto nel precedente secondo comma".
            -  L'art. 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29  (Razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge  23  ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art.
          16 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  80  (Nuove
          disposizioni  in materia di organizzazione e di rapporti di
          lavoro nelle amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione
          nelle   controversie   di   lavoro   e   di   giurisdizione
          amministrativa, emanate in attuazione dell'art.  11,  comma
          4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
            "6.  I  fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
          all'art. 2, comma 5, sono assegnati alle Universita'  e  da
          queste   utilizzati   per   l'incentivazione   dell'impegno
          didattico dei professori e  ricercatori  universitari,  con
          particolare   riferimento   al   sostegno  dell'innovazione
          didattica, delle  attivita'  di  orientamento  e  tutorato,
          della    diversificazione    dell'offerta   formativa.   Le
          Universita' possono  destinare  allo  stesso  scopo  propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il   pagamento   delle   supplenze   e  degli  affidamenti.
          L'incentivazione, a valere sui  fondi  di  cui  all'art.  2
          della  predetta  legge  n.  334  del  1997, e' erogata come
          assegno aggiuntivo pensionabile".
            - L'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n.  59  (Delega  al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
          e' il seguente:
            "Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle
          funzioni   amministrative   regionali,    gli    atti    di
          coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative
          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, o con la singola regione interessata.
            2. Qualora nel termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
          prima  consultazione  l'intesa non sia stata raggiunta, gli
          atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere della Commissione
          parlamentare per le questioni regionali da esprimere  entro
          trenta giorni dalla richiesta.
            3.  In  caso  di  urgenza  il Consiglio dei Ministri puo'
          provvedere senza l'osservanza delle  procedure  di  cui  ai
          commi  1  e  2.  I  provvedimenti in tal modo adottati sono
          sottoposti all'esame degli organi di cui ai  commi  1  e  2
          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei
          Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in  ordine
          ai quali siano stati espressi pareri negativi.
            4.  Gli  atti  di  indirizzo e coordinamento, gli atti di
          coordinamento tecnico, nonche' le  direttive  adottate  con
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, sono trasmessi
          alle competenti Commissioni parlamentari.
            5.  Sono  abrogate  le  seguenti disposizioni concernenti
          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
             a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
             b) l'art. 4, secondo comma, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del
          medesimo  articolo  limitatamente alle parole da: ''nonche'
          la funzione di indirizzo'' fino  a:  ''n.    382''  e  alle
          parole ''e con la Comunita' economica europea'', nonche' il
          terzo  comma  del  medesimo  articolo,  limitatamente  alle
          parole:
           ''impartisce  direttive  per  l'esercizio  delle  funzioni
          amministrative  delegate  alle  regioni, che sono tenute ad
          osservarle, ed'';
             c) (lettera  dichiarata  costituzionalmente  illegittima
          dalla  sentenza  10-14  dicembre  1998, n. 408, della Corte
          costituzionale);
             d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
          1988, n. 400, limitatamente alle parole: ''anche per quanto
          concerne   le   funzioni    statali    di    indirizzo    e
          coordinamento'';
             e)  l'art.  1,  comma  1,  lettera  hh),  della legge 12
          gennaio 1991, n. 13.
            6. E' soppresso l'ultimo periodo  della  lettera  a)  del
          primo  comma  dell'art.  17  della legge 16 maggio 1970, n.
          281".
            - L'art. 1, comma 7, del citato  decreto  legislativo  n.
          502/1992, e' il seguente:
            "7.   Su  richiesta  delle  regioni  o  direttamente,  il
          Ministero della sanita' promuove  forme  di  collaborazione
          nonche' l'elaborazione di apposite linee guida, in funzione
          dell'applicazione coordinata del
           Piano  sanitario  nazionale  e della normativa di settore,
          salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro
          recepimento. Per quest'attivita'  il  Ministero  si  avvale
          dell'Agenzia  per  l'organizzazione  dei  servizi  sanitari
          regionali".
            -  Il  decreto  ministeriale  31  luglio  1997   concerne
          "Attivita'  libero  professionale  e  incompatibilita'  del
          personale della dirigenza sanitaria del Servizio  sanitario
          nazionale".
            -  L'art. 3 del citato decreto legislativo n. 124/1998 e'
          riportato in nota all'art. 68.
            -  L'art.  34  della  citata  legge  n.  449/1997  e'  il
          seguente:
            "Art.  34 (Specialisti ambulatoriali convenzionati). - 1.
          Entro il 31 marzo  1998  le  regioni  individuano  aree  di
          attivita' specialistica con riferimento alle quali, ai fini
          del  miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza
          dal l luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero,  nel
          primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed
          economico  previsto dal contratto collettivo nazionale, gli
          specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale,  medici
          e delle altre professionalita' sanitarie, che alla data del
          31   dicembre   1997   svolgano   esclusivamente  attivita'
          ambulatoriale con incarico non inferiore  a  ventinove  ore
          settimanali  nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e
          che a tale data non abbiano superato i 55 anni di eta'. Gli
          specialisti ambulatoriali che, alla data  del  31  dicembre
          1997,   abbiano  almeno  55  anni  di  eta'  mantengono  il
          precedente incarico di medicina ambulatoriale a  condizione
          che  non  si  trovino  in  trattamento  di  quiescenza  per
          pregressi rapporti e che, se titolari anche di  altro  tipo
          di  convenzioni  con  il  Servizio  sanitario nazionale, vi
          rinunzino  entro  il  1   marzo   1998.   Gli   specialisti
          ambulatoriali  a  rapporto convenzionale che, alla data del
          31 dicembre 1997, non siano in possesso  dei  requisiti  di
          cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione
          acquisiti.  Le ore gia' coperte dal personale inquadrato ai
          sensi del presente comma sono rese  indisponibili.  Con  lo
          stesso  procedimento  le  regioni provvedono annualmente, a
          decorrere dal 1 luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003,  ad
          inquadrare   anche   gli   specialisti   ambulatoriali  che
          presentino domanda avendo maturato  i  requisiti  richiesti
          successivamente al 31 dicembre 1997.
            2.  L'inquadramento  e'  disposto previa formulazione del
          giudizio di idoneita' previsto dal regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio
          1997, n. 365.
            3. Dal 1 luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con
          gli  specialisti  ambulatoriali  di  cui  al  comma  1 che,
          avendone  titolo,  non  abbiano   presentato   domanda   di
          inquadramento.
            4.   Per   l'anno   1998   le   regioni,  in  attesa  del
          riordinamento delle funzioni  di  assistenza  specialistica
          ambulatoriale, emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive
          per  la  rideterminazione,  da  parte  delle aziende unita'
          sanitarie locali, delle ore da attribuire agli  specialisti
          ambulatori in modo da realizzare, a livello regionale e con
          riferimento  all'intero anno, una riduzione complessiva non
          inferiore al 10 per  cento  dei  costi,  riferiti  all'anno
          1997,  detratti i costi relativi al personale inquadrato ai
          sensi del comma 1 e quelli relativi agli istituti economici
          di cui al successivo periodo  del  presente  comma.    Agli
          specialisti   ambulatoriali   a   tempo   indeterminato,  a
          decorrere dal 1 gennaio 1998,  cessa  l'applicazione  degli
          istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di
          particolare  impegno professionale.  L'attuazione di quanto
          previsto dal presente comma non  deve  comunque  comportare
          diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi
          specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, ne'
          una sua concentrazione sul territorio.
            5.  Le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano e le
          regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia  disciplinano
          la  materia  nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo
          statuto e dalle relative norme di attuazione".
            -  L'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, e'
          il seguente:
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
            - La legge 30 novembre 1998, n. 419, concerne "Delega  al
          governo  per  la  razionalizzazione  del Servizio sanitario
          nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia  di
          organizzazione   e  funzionamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale. Modifiche al  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502".
            -  La  legge  11  agosto  1991, n. 266, concerne: "Legge-
          quadro sul volontariato".
            -  Il  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.   460
          concerne:  "Riordino della disciplina tributaria degli enti
          non commerciali e delle  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita' sociale".