Art. 76.
                   (Regolarizzazione contributiva
                           in agricoltura)
  1.  I  datori  di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri,
coloni e rispettivi concedenti, nonche' gli imprenditori  agricoli  a
titolo  principale,  debitori per contributi e premi previdenziali ed
assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a
tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria  nei
confronti  dei competenti enti impositori, previa presentazione della
domanda entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di
cui  la  prima  da  versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalita'
fissate dagli  enti  stessi.  Le  rate  successive  alla  prima  sono
maggiorate  di  interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il
periodo di differimento, a decorrere dalla  data  di  scadenza  della
prima  rata.  La  regolarizzazione  di  quanto  dovuto  a  titolo  di
contributi o premi puo' avvenire anche in unica soluzione,  entro  la
medesima  data,  mediante  il  pagamento  attualizzato  al  tasso  di
interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20
rate.  La  suddetta  regolarizzazione  comporta  l'estinzione   delle
obbligazioni   sorte  per  somme  aggiuntive,  interessi  e  sanzioni
amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e
232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2. Possono  essere  corrisposti,  con  le  modalita'  e  i  termini
previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di
procedure  di  regolarizzazione  agevolate in agricoltura ai sensi di
precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo  dovuto
da  parte  dei  soggetti  indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla
data di entrata in vigore della presente legge.