Art. 77.
                 (Disposizioni in materia di cumulo
                  tra pensioni e redditi da lavoro)
  1.  Per  le  pensioni  liquidate con anzianita' contributiva pari o
superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  trovano applicazione le
vigenti disposizioni in materia  di  cumulo  con  redditi  da  lavoro
previste nei casi di pensioni di vecchiaia.