Art. 77. (Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro) 1. Per le pensioni liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia.