Art. 78.
                   (Misure organizzative a favore
                     dei processi di emersione)
  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato
per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e  di
coordinamento  delle  iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve
direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri  cui  risponde  e
riferisce:
   a)  attua  tutte  le  iniziative  ritenute  utili a conseguire una
progressiva  emersione  del  lavoro  irregolare,   anche   attraverso
campagne  di  sensibilizzazione  e di informazione tramite i mezzi di
comunicazione e nelle scuole;
   b)  valuta  periodicamente  i  risultati  delle  attivita'   degli
organismi locali di cui al comma 4;
   c)  esamina  le  proposte contrattuali di emersione istruite dalle
commissioni locali per la successiva  trasmissione  al  CIPE  per  le
deliberazioni del caso.
  2.  Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico
nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura,  sono  tenute a fornire al Comitato, nel
rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni  statistiche
richieste in loro possesso.
  3.  Il Comitato e' composto da nove membri nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  designati,  rispettivamente,
dal  Presidente  del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro,
del bilancio e  della  programmazione  economica,  dal  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal
Ministro per le politiche agricole,  dal  presidente  dell'INPS,  dal
presidente  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL),  dal  presidente  dell'Unione  italiana
delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura
(Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato
dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  svolge  le  funzioni  di
presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato puo'
essere  comandato  o  distaccato,  nel  numero  massimo di 20 unita',
personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione  e
degli  enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma
mantiene il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio  delle
amministrazioni ed enti di appartenenza.
  4.  A  livello  regionale  e  provinciale sono istituite, presso le
camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
commissioni  con  compiti  di analisi del lavoro irregolare a livello
territoriale,   di   promozione   di   collaborazioni    ed    intese
istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare
all'accesso   al  credito  agevolato,  alla  formazione  ovvero  alla
predisposizione  di  aree  attrezzate,  che  stipulano  contratti  di
riallineamento   retributivo  anche  attraverso  la  presenza  di  un
apposito tutore. Le commissioni sono  composte  da  quindici  membri:
sette,  dei  quali  uno  con  funzioni di presidente, designati dalle
amministrazioni  pubbliche  aventi  competenza  in  materia,  e  otto
designati,  in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale.  Le commissioni, nominate dal
competente  organo  regionale,  possono  avvalersi   di   esperti   e
coordinarsi,  per  quanto  concerne  il  lavoro  irregolare,  con  le
direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di
cui  all'articolo  5  della  legge  22  luglio  1961,   n.   628,   e
dell'articolo  3  del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.   463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
  5. Le camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
mettono   a   disposizione  una  sede  in  modo  da  consentire  alla
commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione,  per
assicurarne  il  funzionamento, puo' essere comandato personale della
pubblica amministrazione, ivi compresi  i  ricercatori  universitari,
restando   i   relativi  oneri  a  carico  delle  amministrazioni  di
provenienza.
 
          Note all'art. 78:
            - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune delle regioni, delle provincie e dei comuni, con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), cosi' recita:
             "Art.  8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenze unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-
          regioni.
            2. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno pane  altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
            -  L'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628 (Modifiche
          all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale), cosi' recita:
            "Art. 5. - Ferme le disposizioni di cui agli articoli  8,
          9  10  e  11 del decreto del Presidente della Repubblica 19
          marzo 1955, n.  520, all'Ispettorato del lavoro e' affidato
          il  compito  di  regolare  e  disciplinare  l'attivita'  di
          assistenza   e   di   vigilanza   esercitata  dall'istituto
          nazionale  per  l'associazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro,  dall'istituto  nazionale della previdenza sociale,
          dall'istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   le
          malattie,  tenendo  conto  sia  delle  esigenze dei servizi
          previdenziali, sia di quelle  delle  aziende,  al  fine  di
          evitare   pluralita'   di   accertamenti,   difformita'  di
          trattamento ed ingiustificati  intralci  al  normale  ritmo
          dell'attivita' produttiva.
            Gli istituti di cui al comma precedente devono comunicare
          all'ispettorato  del  lavoro  competente per territorio, di
          volta  in  volta,  48  ore  prima  del  loro  inizio,   gli
          accertamenti  che  intendono  effettuare;  gli accertamenti
          stessi  potranno  aver  luogo  ove  nel  termine   suddetto
          l'ispettorato non abbia espresso contrario avviso".
            -  L'art.  3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          1983,  n.  638  (Misure  urgenti in materia previdenziale e
          sanitaria e  per  il  contenimento  della  spesa  pubblica,
          disposizioni    per    vari    settori    della    pubblica
          amministrazione  e  proroga  di  taluni  termini),  e'   il
          seguente:
            "Art.  3. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5
          della  legge  22  luglio  1961,  n.  628,   ai   funzionari
          dell'Istituto    nazionale    della   previdenza   sociale,
          dell'istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro, dell'Ente nazionale di previdenza e
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del  Servizio
          per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i
          quali  sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla
          vigilanza, nonche' agli addetti alla vigilanza  presso  gli
          ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri:
             a)  di  accedere  a  tutti  i locali delle aziende, agli
          stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di
          lavoro, per esaminare  i  libri  di  matricola  e  paga,  i
          documenti  equipollenti    ed  ogni  altra  documentazione,
          compresa quella contabile, che abbia  diretta  o  indiretta
          pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e
          l'erogazione delle prestazioni;
             b)  di  ssumere  dai  datori  di lavoro, dai lavoratori,
          dalle rispettive rappresentanze sindacali e degli  istituti
          di   patronato,  dichiarazioni  e  notizie  attinenti  alla
          sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli
          adempinenti contributivi e  assicurativi  e  all'erogazione
          delle prestazioni.
            2.  I  soggetti  di cui al comma precedente possono anche
          esercitare  gli  altri  poteri  spettanti  in  materia   di
          previdenza  e assistenza sociale agli ispettori del lavoro,
          ad eccezione di quello  di  contestare  contravvenzioni,  e
          debbono,   a   richiesta,   presentare   un   documento  di
          riconoscimento rilasciato dagli istituti  di  appartenenza.
          Essi  devono  porre  la  data  e  la  firma  sotto l'ultima
          scritturazione  del  libro  paga  e  matricola  e   possono
          estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.
            3.  I  datori  di  lavoro  e  i  loro rappresentanti, che
          impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e  ai
          soggetti  indicati  nel  precedente comma 1 l'esercizio dei
          poteri di vigilanza  di  cui  al  presente  articolo,  sono
          tenuti   a  versare  alle  Amministrazioni  da  cui  questi
          dipendono, a titolo di sanzione amministrativa,  una  somma
          di  lire  500.000  a  lire  5  milioni,  ancorche' il fatto
          costituisca reato.  Qualora  forniscano  scientemente  dati
          errati  o incompleti, che comportino evasione contributiva,
          i datori di lavoro e i loro rappresentanti  sono  tenuti  a
          versare  alle  Amministrazioni stesse, a titolo di sanzione
          amministrativa, una somma  pari  a  lire  50.000  per  ogni
          dipendente  cui  si  riferisce l'inadempienza, ancorche' il
          fatto costituisca reato.
            4. A richiesta di uno degli enti  di  cui  al  precedente
          comma  1,  l'amministrazione che ha proceduto a redigere un
          verbale   ispettivo   e'   tenuta   ad    inviarne    copia
          congiuntamente ad ogni altra notizia utile.
            5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad
          osservare  il  segreto  sui  processi  e  sopra  ogni altro
          particolare di lavorazione che venisse a  loro  conoscenza.
          La  violazione  di  tale  obbligo  e'  punita  con  la pena
          stabilita dall'articolo 623 del codice penale, salvo che il
          fatto costituisca piu' grave reato.
            6. L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri
          di  coordinamento  ad  esso   attribuiti   anche   mediante
          programmi   annuali   per  la  repressione  delle  evasioni
          contributive in materia di prevenzione e assistenza sociale
          obbligatoria,    sentiti    gli    istituti    interessati.
          L'ispettorato  provinciale del lavoro riferisce annualmente
          al  Ministro  del  lavoro  e   della   previdenza   sociale
          sull'attivita' di coordinamento effettuata.
            7. (Soppresso).
            8.  Ai  soggetti  di cui al comma 1 del presente articolo
          non compete la  qualifica  di  ufficiale  o  di  agente  di
          polizia giudiziaria".