Art. 79.
            (Misure organizzative intese alla repressione
                 del lavoro non regolare e sommerso)
  1.  Al  fine  di  intensificare  l'azione  di  controllo  contro il
fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le
aziende unita' sanitarie  locali  coordinano  le  loro  attivita'  in
materia   ispettiva  e  di  controllo  degli  adempimenti  fiscali  e
contributivi,  anche  attraverso  la  predisposizione   di   appositi
programmi  mirati,  di  specifiche  iniziative  formative  comuni del
personale addetto  ai  predetti  compiti,  nonche'  l'istituzione  di
unita' operative integrate. Tali attivita', assunte su iniziative del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e
dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali  e  provinciali
del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare,
nelle  aree  territoriali  ovvero  nei settori di attivita' in cui il
fenomeno  risulta  maggiormente  diffuso,  anche  sulla  base   delle
attivita' di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui
all'articolo  78,  comma  1,  nonche' delle attivita' espletate dalle
commissioni regionali e provinciali di cui al comma  4  del  medesimo
articolo.   Le  attivita'  predette  si  raccordano,  ai  fini  della
sicurezza e dell'igiene nei luoghi  di  lavoro,  con  i  comitati  di
coordinamento  istituiti  dalle  regioni  ai  sensi  del  decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
  2.  Al  medesimo  fine  di cui al comma 1, una quota pari al 10 per
cento  dell'importo  delle  sanzioni  amministrative  relative   alle
omissioni   contributive   accertate   e   riscosse  dalle  direzioni
provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro Ë destinata  a
corsi  di  formazione  e  di aggiornamento del personale addetto e da
assegnare al predetto servizio e per l'acquisto  dei  dispositivi  di
protezione   individuali,  delle  attrezzature,  degli  strumenti  ed
apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva
e delle relative procedure ad essa connesse. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalita'  di
assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma.
 
          Nota all'art. 79:
            -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
          dicembre 1997 reca:  "Atto  di  indirizzo  e  coordinamento
          recante  criteri generali per l'individuazione degli organi
          operanti nella materia della sicurezza e della  salute  sul
          luogo di lavoro".