Art. 2. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi e' delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi e alla firma dei relativi provvedimenti, in particolare di quelli di seguito indicati: la nomina dei rappresentanti del personale, nonche' di un ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959); i provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 8 della legge n. 996/1970); i provvedimenti per l'istituzione dei servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge n. 930/1980.