Art. 2.
  Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16,
17, 18, 19  e 20 del decreto  legislativo 3 febbraio 1993,  n. 29, il
Sottosegretario  di  Stato  prof.  Franco Barberi  e'  delegato  alla
trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della
protezione civile e dei servizi  antincendi e alla firma dei relativi
provvedimenti, in particolare di quelli di seguito indicati:
  la nomina dei rappresentanti del personale, nonche' di un ispettore
regionale o interregionale  del Corpo nazionale dei  vigili del fuoco
nel consiglio  di amministrazione dell'Opera nazionale  di assistenza
per  il  personale  del  Corpo  medesimo  (art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 630/1959);
  i provvedimenti  di istituzione, soppressione e  trasformazione dei
distaccamenti  permanenti del  Corpo nazionale  dei vigili  del fuoco
(art. 8 della legge n. 996/1970);
  i provvedimenti per l'istituzione dei servizi antincendi presso gli
aeroporti  non  compresi  nella  tabella A  allegata  alla  legge  n.
930/1980.