Art. 12. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1999, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1999, come segue: a) Esercito n. 34.300; b) Marina n. 14.155; c) Aeronautica n. 16.750. 3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1999, come segue: a) Esercito n. 135; b) Marina n. 160; c) Aeronautica n. 256. 4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1999, come segue: a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 600; b) Marina n. 130; c) Aeronautica n. 160. 5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 1.750 unita'. 6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 850 unita'. 7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 993 unita'. 8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi e' fissato, per l'anno finanziario 1999, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 12.275 unita'. 9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' fissato, per l'anno finanziario 1999, come segue: a) Esercito n. 23.000; b) Marina n. 5.509; c) Aeronautica n. 2.250. 10. Alle spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e organismi internazionali", (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato 11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unita' previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, in- tegrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977. n. 372. 12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e affari finanziari" e nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri". 13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica i I settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1999 (elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 15 della citata legge n. 224/1986 si veda nelle note all'art. 10. - Il testo dell'art. 37 della legge n. 574/1980 (per il titolo si veda in nota all'art. 10), e' il seguente: "Art. 37. - Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina. L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti e' effettuata da apposita commissione che pro- cede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e succes- sive modificazioni. La Commissione e' istituita, per ciascuna forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed e' composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facolta' di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio. L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneita' allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli e' prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al primo comma e' fissato per ciascuna forza armata con la legge di bilancio. Tale numero non puo' comunque essere inferiore a: a) Esercito: 600; b) Marina: 105; c) Aeronautica: 180. Per l'ultimo quadrimestre dell'anno 1980 le entita' sopraindicate sono ridotte ad un terzo". - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 9 della gia' citata legge n. 447/1964 (per il titolo si veda nelle note all'art. 10), e' il seguente: "La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio". - Per il testo del terzo capoverso dell'art. 18 della gia' citata legge n. 447/1964 si veda nelle note all'art. 10. - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 27 della piu' volte citata legge n. 447/1964 e' il seguente: "La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma e' determinata con la legge di bilancio". - Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), e' il seguente: "Art. 4 (Reclutamento dei carabinieri). - 1. Sono consentiti: a) (Omissis); b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio". - Per il testo degli articoli 5 e 35 della citata legge n. 958/1986 si veda nelle note all'art. 10. - Per il testo del secondo comma dell'art. 36 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 61-bis del citato R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note all'art. 10. - La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia". - Il testo dell'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni), e' il seguente: "Art. 23. - Per la costruzione degli alloggi di servizio e per l'acquisto o la permuta di fabbricati gia' costruiti, si applicano le disposizioni dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, previo parere di un comitato composto: dal Ministro della difesa, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede; da un magistrato del Consiglio di Stato e da uno della Corte dei conti; dal presidente del Consiglio superiore delle forze armate, o da un suo ufficiale generale e ammiraglio delegato; da un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici; da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri delle finanze e del tesoro; dai capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata o da un loro ufficiale generale o ammiraglio delegato; dal segretario generale della Difesa o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato; dal direttore generale del genio militare. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale superiore della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio, designato dal Ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti dello stesso Ministero. I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa su designazione dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza. I verbali del comitato sono consegnati in copia al Parlamento. Il comitato riceve in copia dagli uffici competenti gli atti relativi alle modificazioni subite dai contratti autorizzati. Annualmente il comitato compila una relazione, da trasmettere al Parlamento in occasione della approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con la quale descrive la natura e la entita' di dette variazioni, con particolare riferimento a quelle di prezzo, di progetto, di qualita' e di misura dei beni e dei servizi comunque oggetto di transazione per le finalita' di attuazione del piano". - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e di mezzi dell'Esercito), e' il seguente: "Copia del verbale di ogni seduta del comitato e' trasmessa per conoscenza dal Ministro per la difesa alle commissioni competenti del Parlamento prima che i singoli progetti o contratti siano resi esecutivi o stipulati". - Per il testo degli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con R.D. 2 febbraio 1928, n. 263, si veda nelle note all'art. 10. - Il testo dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 (Norme per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici), e' il seguente: "Art. 7. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del bilancio. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla Corte dei conti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, reca: "Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio". - Il testo del comma 3 dell'art. 33 della gia' citata legge n. 958/1986 (per il titolo si veda nelle note dell'art. 10), e' il seguente: "3. Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al personale militare indicato nel comma 1 quando e' in licenza con diritto alla paga, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo". - Il testo del comma 1 dell'art. 33 della citata legge n. 958/1986 e' il seguente: "1. Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, nonche' agli allievi di cui alla tabella allegata alla presente legge, la paga e' dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo".