Art. 2. (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1999, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unita' previsionali di base, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1999, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Segretariato" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Segretariato generale" dello stato di previsione medesimo. 3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Segretariato generale" (Presidenza del Consiglio dei ministri) dello stato di previsione dell'entrata, per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Imprese radiofoniche ed editoriali" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Informazione e editoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Roma capitale" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo per l'attivita' statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Segretariato" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Segretariato generale" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo per la protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unita' previsionali di base, del medesimo centro di responsabilita'. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Pari opportunita'" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. 9. Ai fini dell'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali di base, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Note all'art. 2: - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Il testo dell'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e' il seguente: "Art. 33 (Fondo centrale di garanzia). - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'art. 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tal fine e' autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. La garanzia sul fondo e' di natura sussidiaria e puo' essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti. La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita' previste dal primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita: 1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50 per cento; 2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'art. 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91; 3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge; 4) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo". - Il testo dell'art. 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' il seguente: "Art. 127 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2 - Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanita' con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio. 3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 e' destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio- sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. 4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1. 5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorita' in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' il contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro: a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio; b) idegli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni HIV tra i tossicodipendenti; c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente; d) della necessita' di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanita' (regione europea) e dalla Comunita' europea. 6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione e' coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento. 8. Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti. 9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficolta' operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, puo' apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entita' del finanziamento accordato. 10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria e' valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990. 11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.900 milioni a decorrere dal 1991. 12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato potra' articolarsi in piu' sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". - La legge 15 dicembre 1990, n. 396, reca: "Interventi per Roma, capitale della Repubblica". - Il testo dell'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e' il seguente: "Art. 19 (Norma finanziaria). - 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare. 2. Le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonche' quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente. 4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro. 5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1". - La legge 3 agosto 1998, n. 267, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania".