IL MINISTRO 
PER LE POLITICHE AGRICOLE di concerto con i Ministri  dell'industria,
   del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita' 
  Visti gli articoli 8 e 9 della  legge  19  ottobre  1984,  n.  748,
concernente  "Nuove  norme  per  la  disciplina  dei  fertilizzanti",
pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984; 
  Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio  1997,
n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n. 38 del 15 febbraio 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9; 
  Visto il decreto legislativo 16 febbraio  1993,  n.  161,  relativo
all'"Attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE
concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative ai  concimi",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1993; 
  Visti i decreti ministeriali 30  dicembre  1986,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  31  del  7  febbraio
1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 1987,  26  settembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 233 del 5  ottobre  1989,  27  settembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238  del  10  ottobre
1991, 11 gennaio 1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 12  del  16  gennaio  1993,  21  aprile  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  99
del 30 aprile  1994,  15  gennaio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  52  del  2  marzo  1996,  10
dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 32 dell'8 febbraio 1997, 3 marzo 1997  e  4  marzo  1997,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  123
del 29 maggio 1997, relativi a  modificazioni  e  integrazioni  degli
allegati alla sopracitata legge n. 748/1984; 
  Vista la direttiva 96/28/CE della Commissione del 10  maggio  1996,
che  adegua  al  progresso  tecnico  la  direttiva   76/116/CEE   del
Consiglio, concernente il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati membri relative ai concimi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 140 del 13 giugno 1996; 
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997,  n.  143,  relativo  al
"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale", ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per
le politiche agricole,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997; 
  Sentito  il  parere  della  commissione  tecnicoconsultiva  per   i
fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto  ministeriale  9  marzo
1994, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984,  cosi'  come
modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993; 
  Sentito il parere della Commissione  UE  a  norma  della  direttiva
83/189/CEE, concernente la  procedura  di  informazione  nel  settore
delle norme e regolamentazioni tecniche; 
  Ritenuto necessario apportare talune modifiche e integrazioni  agli
allegati alla  legge  n.  748/1984,  anche  per  adeguarli  a  quanto
previsto dalla succitata direttiva n. 96/28/CE; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. Gli allegati 1B, 1C e 3 della legge 19  ottobre  1984,  n.  748,
concernente  "Nuove  norme  per  la  disciplina  dei  fertilizzanti",
modificati ed integrati con i decreti ministeriali 30 dicembre  1986,
5 novembre 1987, n. 484, 26 settembre 1989,  27  settembre  1991,  11
gennaio 1993, 15 gennaio 1996, 10 dicembre  1996  e  con  il  decreto
legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono  ulteriormente  modificati
ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto. 
  2. Resta valido il principio del  mutuo  riconoscimento  esteso  ai
prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati  in  altri
Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo  sullo  spazio
economico europeo.