Art. 6.
 1.  La  concessione  delle  agevolazioni  avviene  in relazione alle
domande inserite in  ciascun  elenco,  in  ordine  decrescente  dalla
prima,   fino   all'esaurimento  dei  fondi  disponibili  di  cui  al
precedente art. 5.
 2. I decreti di concessione delle agevolazioni vengono adottati  dal
Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  in
relazione ad ogni singola iniziativa, a seguito  della  comunicazione
da  parte dei beneficiari prevista dall'art. 5, comma 10, del decreto
ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996 e dopo  aver  acquisito,  nei
casi  previsti,  la certificazione antimafia prescritta dalle vigenti
norme.
 3.  La  concessione  delle  agevolazioni  e'  comunque   subordinata
all'autorizzazione   da   parte   della   Commissione   europea   del
rifinanziamento del regime di aiuti previsto dalla legge  215/92  per
l'anno 1998.