Art. 6. 1. La concessione delle agevolazioni avviene in relazione alle domande inserite in ciascun elenco, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili di cui al precedente art. 5. 2. I decreti di concessione delle agevolazioni vengono adottati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad ogni singola iniziativa, a seguito della comunicazione da parte dei beneficiari prevista dall'art. 5, comma 10, del decreto ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996 e dopo aver acquisito, nei casi previsti, la certificazione antimafia prescritta dalle vigenti norme. 3. La concessione delle agevolazioni e' comunque subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea del rifinanziamento del regime di aiuti previsto dalla legge 215/92 per l'anno 1998.