Art. 7. 1. Le domande non indicate negli elenchi allegati al presente decreto non sono ammissibili alle agevolazioni. 2. Con separati provvedimenti sono individualmente comunicati ai soggetti interessati gli specifici motivi di esclusione totale o parziale dalle agevolazioni. Dalla data di tale comunicazione decorrera' il termine di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione.