Art. 7.
 1.  Le  domande  non  indicate  negli  elenchi  allegati al presente
decreto non sono ammissibili alle agevolazioni.
 2. Con separati provvedimenti  sono  individualmente  comunicati  ai
soggetti  interessati  gli  specifici  motivi  di esclusione totale o
parziale  dalle  agevolazioni.  Dalla  data  di  tale   comunicazione
decorrera'  il  termine di legge per l'impugnazione del provvedimento
di esclusione.