Art. 2.
  L'art.  81, lettera  b), relativo  al  corso di  laurea in  scienze
forestali ed ambientali, e' soppresso e sostituito come segue:
  "Stabilisce i  corsi ufficiali di insegnamento  (monodisciplinari o
integrati) e le relative denominazioni facendo riferimento ai settori
scientificodisciplinari  indicati  nell'ordinamento didattico,  cosi'
come previsto  dall'applicazione della  legge n. 341/1990.  I settori
scientificodisciplinari sono quelli indicati dal decreto ministeriale
del 23 giugno 1997, pubblicato  nel supplemento ordinario n. 152 alla
Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997".