Art. 2. L'art. 81, lettera b), relativo al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali, e' soppresso e sostituito come segue: "Stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni facendo riferimento ai settori scientificodisciplinari indicati nell'ordinamento didattico, cosi' come previsto dall'applicazione della legge n. 341/1990. I settori scientificodisciplinari sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 23 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997".