Art. 3.
  Nell'art.  409,  relativo  al  corso di  diploma  universitario  in
produzioni  vegetali,  il  punto  4,   lettera  b),  e'  soppresso  e
sostituito come segue:
  "Stabilisce i  corsi ufficiali di insegnamento  (monodisciplinari o
integrati)  che costituiscono  le  singole annualita'  e le  relative
denomimazioni facendo  riferimento ai  contenuti didatticoscientifici
dei   settori   scientiticodisciplinari   indicati   nell'ordinamento
didattico,  cosi'  come  previsto dall'applicazione  della  legge  n.
341/1990. I settori scientificodisciplinari  sono quelli indicati dal
decreto ministeriale  del 23 giugno 1997,  pubblicato nel supplemento
ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997".
  Il  presente decreto  sara'  pubblicato, a  norma  di legge,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 28 ottobre 1998
                                                    Il rettore: Cossu