Art. 3. Nell'art. 409, relativo al corso di diploma universitario in produzioni vegetali, il punto 4, lettera b), e' soppresso e sostituito come segue: "Stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita' e le relative denomimazioni facendo riferimento ai contenuti didatticoscientifici dei settori scientiticodisciplinari indicati nell'ordinamento didattico, cosi' come previsto dall'applicazione della legge n. 341/1990. I settori scientificodisciplinari sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 23 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997". Il presente decreto sara' pubblicato, a norma di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 28 ottobre 1998 Il rettore: Cossu